SENTENZA N. 182
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:
prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici:
prof. Gabriele PESCATORE
avv. Ugo SPAGNOLI
prof. Antonio BALDASSARRE
avv. Mauro FERRI
prof. Luigi MENGONI
prof. Enzo CHELI
dott. Renato GRANATA
prof. Giuliano VASSALLI
prof. Francesco GUIZZI
prof. Cesare MIRABELLI
prof. Fernando SANTOSUOSSO
avv. Massimo VARI
dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 8 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 (Testo unico di legge 16 luglio 1884, n. 2518 - serie III - con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari, della preesistente legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici), dell'art. 91, lett. E), n. 5 (recte: art. 144, lett. D), n. 6) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale) e dell'art. 4, primo comma, n. 1, della legge 9 luglio 1967, n. 589 (Istituzione dell'ente autonomo del porto di Trieste), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1993 dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione provinciale di Trieste e l'Amministrazione del tesoro ed altri, iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1993, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti l'atto di costituzione della Provincia di Trieste nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Uditi gli avvocati Ivone Cacciavillani e Luigi Manzi per la Provincia di Trieste e l'Avvocato dello Stato Antonino Freni per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile promosso dall'Amministrazione provinciale di Trieste nei confronti dell'Amministrazione del tesoro ed altri, avente ad oggetto la corresponsione di contributi per le opere eseguite nei porti di Trieste e di Monfalcone, ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 del R.D. 2 aprile 1885, n. 3095 e successive disposizioni, la Corte d'appello di Trieste, con ordinanza del 20 ottobre 1993 (R.O. n. 784 del 1993), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei citati artt. 4, 7 e 8 del R.D. n. 3095 del 1885, che impongono a province e comuni la partecipazione alle spese per le opere portuali, nonché dell'art. 91, lett. E), n. 5 - recte, dell'art. 144, lett. D), n. 6 - del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), che prevede i contributi per le predette opere tra le spese obbligatorie delle province, e dell'art. 4, comma primo, n. 1 della legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste, che colloca tra le risorse a disposizione dell'Ente per l'assolvimento dei suoi compiti i contributi obbligatori a carico dell'Amministrazione provinciale di Trieste.
Secondo la prospettazione del Collegio remittente, la normativa censurata si porrebbe anzitutto in contrasto con gli artt. 5 e 128 della Costituzione, che riconoscono l'autonomia degli enti locali. L'imposizione a comuni e province dell'onere di contribuire alle spese relative ad opere portuali in aree del demanio dello Stato comprometterebbe in misura rilevante detta autonomia - cui è estranea la funzione amministrativa nella materia portuale, riservata allo Stato dall'art. 88, n. 1 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per quanto riguarda i porti di prima e seconda categoria, prima classe, fra i quali rientrano quelli di Trieste e di Monfalcone - incidendo soprattutto nel settore finanziario contabile degl'indicati enti locali territoriali. Questo, si rileva nell'ordinanza di rimessione, non è più, nell'attuale quadro ordinamentale, impostato sul sistema della cosiddetta "finanza partecipativa" ma su quello a "finanza derivata", in cui il contributo statale non è più rapportato al principio della "spesa storica", ma collegato a parametri obiettivi (valore numerico della popolazione residente, consistenza della rete stradale, dimensioni territoriali, reddito medio pro-capite).
Inoltre, l'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, riconosce ai comuni e alle province, nell'ambito della finanza pubblica, "autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite" che verrebbe compressa, sostiene il giudice a quo, se essi dovessero affrontare spese per le opere portuali in aree demaniali dello Stato a beneficio non più solo proprio, ma, tenuto conto dell'attuale facilità di accesso a tutti i porti e specializzazione dei tipi di imbarchi, a vantaggio dell'intera collettività nazionale.
La Corte remittente si fa carico dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 892 del 1988, con la quale analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata, ma ne ritiene opportuno un riesame alla stregua della sopravvenuta legge 8 giugno 1990, n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali, ed in relazione anche alla mutata situazione nel ramo dei trasporti marittimi.
Il giudice a quo ravvisa, inoltre, nella normativa in questione una violazione degli artt. 23 e 53 della Costituzione.
Sotto il primo profilo, rileva che l'art. 4 del R.D. n. 3095 del 1885 fissa il contributo di province e comuni per le opere nei porti di seconda categoria, prima classe, in ragione del 20 per cento, ma è indeterminato il cespite imponibile sul quale detta aliquota va conteggiata. In tale situazione, la mancanza di una previsione legislativa che ponga limiti all'ente impositore, delegato a fissare il quantum del contributo, sarebbe in contrasto con il principio costituzionale alla stregua del quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Per quanto attiene all'art. 53 della Costituzione, il collegio remittente ne ravvisa il vulnus nel notevole ridimensionamento della capacità contributiva degli enti locali quale risulta dall'onere del contributo per le spese portuali, che non sono incluse nei requisiti oggettivi in base ai quali gli stessi enti locali ricevono la dotazione d'istituto direttamente dallo Stato a seguito dell'introduzione del sistema della "finanza derivata".
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la provincia di Trieste, adducendo argomenti in adesione a quelli dell'ordinanza di rimessione.
3. - È, altresì, intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione sollevata, richiamandosi alla precedente ordinanza della Corte costituzionale n. 892 del 1988. Ha rilevato l'autorità intervenuta che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo, per un verso la "situazione nel ramo dei trasporti marittimi" non ha subito in epoca successiva alla ricordata pronuncia modifiche di rilievo, per l'altro né nell'art. 54, né in altre disposizioni della legge n. 142 del 1990 si rinvengono norme in contrasto con il principio della partecipazione degli enti locali alle spese portuali, già ritenuta ragionevole dalla Corte costituzionale.
Del resto, tale disciplina non configura il concorso nella spesa come una prestazione imposta al di fuori di un qualsivoglia collegamento con uno specifico interesse della collettività amministrata da province e comuni, basandosi, al contrario, sul presupposto che anche essa ne ritragga un beneficio, e si presenta come rapportabile alla misura di questo. Sotto tale profilo, privo di pregio si rivelerebbe il riferimento all'art. 23 Cost . Del pari infondata, infine, sarebbe la censura della normativa in questione siccome lesiva dell'art. 53 della Costituzione, in quanto le argomentazioni svolte al riguardo non avrebbero alcuna attinenza con la capacità contributiva, ma si riferirebbero solo all'incidenza dell'onere delle spese per le opere portuali sulla possibilità per gli enti contribuenti di una diversa utilizzazione delle loro risorse.
4. - Nell'imminenza dell'udienza è stata depositata memoria nell'interesse della provincia di Trieste, con la quale si insiste per l'accoglimento della questione.
Si osserva, al riguardo, che il sistema di contribuzioni a carico di comuni e province, fissato dalla normativa impugnata, si basava sulla sostanziale contitolarità della funzione di gestione portuale tra Stato, province e comuni, in quanto l'ente locale era in fondo considerato una sorta di organo dello Stato. Con il nuovo assetto ordinamentale del potere locale tracciato dalla Costituzione, e attuato settorialmente con il d.P.R. n. 616 del 1977 e, più organicamente, con la legge n. 142 del 1990, si sarebbe verificata una incostituzionalità sopravvenuta del vecchio quadro normativo. In particolare, poi, per la provincia di Trieste - estromessa, in attuazione del trattato di Osimo, dell'amministrazione del porto - essendo il contributo connesso alla partecipazione amministrativa e gestoria del porto, alla cessazione di tale partecipazione sarebbe dovuta corrispondere la cessazione del contributo in esame.
Nella memoria si pone in evidenza la rilevanza della questione sollevata dalla Corte d'appello di Trieste pur in presenza della recente legge n. 84 del 28 gennaio 1994 sul riordino della legislazione in materia portuale che, si osserva, abroga le disposizioni del 1885 a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge stessa, mentre i contributi contestati si riferiscono ad anni precedenti.
1. - La Corte d'appello di Trieste dubita della legittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 8 del R.D. 2 aprile 1885, n. 3095 (Testo unico di legge 16 luglio 1884, n. 2518 - Serie III - con le disposizioni del titolo IV porti, spiagge, fari della preesistente legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici), nonché dell'art. 91, lett. E), n. 5 - recte, dell'art. 144, lett. D), n. 6 - del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale) e dell'art. 4, primo comma, n. 1, della legge 9 luglio 1967, n. 589 (Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste).
Secondo il collegio remittente, l'indicata normativa, nell'imporre a province e comuni la partecipazione alle spese relative ad opere portuali in aree del demanio dello Stato, violerebbe gli artt. 5 e 128 della Costituzione, che garantiscono l'autonomia dei predetti enti locali, nonché gli artt. 23 e 53 della Costituzione, per la mancanza di una previsione legislativa che fissi opportuni limiti alla misura del contributo in questione e per gli effetti pregiudizievoli che dalla imposizione di tale onere derivano alla capacità contributiva di province e comuni.
2. - Le questioni non sono fondate.
L'art. 4 del R.D. n. 3095 del 1885 dispone che "le nuove opere e quelle di miglioramento e conservazione dei porti, dei fari e delle spiagge sono a carico dello Stato, delle province e dei comuni secondo la natura loro e la importanza e grado di utilità dei porti e spiagge in cui vengono eseguite".
L'art. 7 del medesimo decreto stabilisce, poi, che le spese di qualunque natura occorrenti ai porti della seconda categoria sono sostenute "per i porti di prima classe in ragione dell'ottanta per cento dallo Stato e del venti per cento dalle province e dai comuni", e prosegue indicando percentuali diverse di ripartizione della spesa in relazione alle diverse classi in cui i porti sono suddivisi.
L'art. 8, infine, prevede che "le spese a carico delle province e dei comuni per porti di prima, seconda e terza classe saranno fra loro ripartite nel modo seguente: una metà a carico della provincia in cui il porto è situato col concorso delle province che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto; una metà a carico del comune in cui il porto è situato col concorso dei comuni che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto".
La norma chiarisce, poi, che "sono da riguardarsi come province e comuni che abbiano interesse alla conservazione ed al miglioramento dei porti e che dai medesimi ritraggano beneficio, quelli i quali se ne servono per la esportazione dei loro prodotti agricoli ed industriali e la importazione delle derrate e di qualsivoglia altro prodotto per uso e consumo dei rispettivi abitanti".
L'ultimo comma dell'art. 8 dispone che "le quote a carico di più province o di più comuni si ripartiranno in proporzione del beneficio che ognuno di essi ritrae dal porto per dirette relazioni commerciali, tenuto conto del principale dei tributi diretti, della popolazione e della distanza dal medesimo e saranno fissate dal decreto reale di cui all'art. 3 della presente legge".
L'art. 144, lett. D), n. 6 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 - a tale norma dovendosi intendere diretta la censura erroneamente rivolta dal collegio remittente all'art. 91, lett. E), n. 5 del medesimo testo normativo, il quale riguarda le spese obbligatorie a carico dei comuni, non pertinenti al giudizio a quo - indica, tra le spese provinciali obbligatorie concernenti le opere pubbliche, i "contributi nelle opere di miglioramento e nelle spese di manutenzione dei porti di prima, seconda, terza e quarta classe, della seconda categoria e dei relativi fari e fanali".
Infine, l'art. 4, comma primo, n. 1, della legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste, stabilisce che per l'assolvimento dei compiti d'istituto, l'ente ha a sua disposizione ed amministra "i contributi obbligatori a carico dello Stato, della Regione, dell'amministrazione provinciale e del comune di Trieste . . .".
Dall'esame delle disposizioni impugnate emerge con chiarezza che il criterio della ripartizione dell'onere delle spese per le opere portuali tra lo Stato e gli enti locali, nel cui territorio o nel cui bacino di traffico si trovano i porti, è quello del rispettivo interesse alla manutenzione ed allo sviluppo dei porti stessi. E proprio ai fini dell'attribuzione dell'onere finanziario in ragione del grado di siffatto interesse, nel sistema portuale, quale risulta dall'ordinamento di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095 (art. 1), si distinguono i porti in due categorie: la prima comprende quelli che interessano la sicurezza generale della navigazione ed hanno finalità attinenti a rifugio o alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, per i quali le spese correlate a tali finalità sono a carico esclusivo dello Stato (art. 6), mentre alla seconda appartengono i porti che interessano esclusivamente il commercio marittimo. Nell'ambito di questa seconda categoria, si delinea (art. 2) una ulteriore classificazione dei porti in quattro classi - in relazione alla entità del traffico e del movimento commerciale che vi si svolge - a ciascuna delle quali corrisponde (art. 7) una diversa misura dell'onere di partecipazione alle spese per le relative opere marittime a carico di province e comuni.
Vale la pena di contestare subito in linea generale un rilievo della sentenza della Corte triestina, fondato sulla natura demaniale dell'opera portuale e sulla automatica, implicita connessione che questa dovrebbe comportare sull'incidenza della relativa spesa.
La demanialità si riflette sul requisito dell'appartenenza del bene, il cui titolare, quando si tratta di demanio statale, è lo Stato. Ma appartenenza e titolarità non esauriscono il collegamento tra bene ed ente, che è caratterizzato anche dai benefici connessi al funzionamento ed all'attività che il bene è destinato a perseguire. Di qui l'individuazione di diversi soggetti, destinatari di attività e servizi e legittimati a sopportare oneri, nelle misure rimesse a valutazioni normative discrezionali, inerenti alla manutenzione e alla gestione delle opere, che rendono possibili le attività e i servizi predetti.
3. - La ragionevolezza del collegamento di siffatti oneri alla utilità ed ai vantaggi economici che agli enti locali possono derivare dal traffico, che si svolge nei porti insistenti nei rispettivi territori, pone la disciplina dei contributi per le opere portuali, quale dianzi descritta, in grado di resistere alle censure ad essa rivolte.
Secondo il collegio remittente, le norme impugnate, in parte risalenti al lontano 1885, a seguito dell'assetto normativo delle autonomie locali previsto dalla Costituzione del 1948 ed in base al d.P.R. n. 616 del 1977 - che, all'art. 88, n. 1. riserva alla competenza statale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime nei porti di prima categoria e di seconda categoria, classe prima (tra i quali sono compresi quelli che qui interessano) trasferendo alle regioni quelle in materia di opere nei porti dalla seconda classe in poi - violerebbero i principi contenuti negli artt. 5 e 128 della Costituzione, che tutelano l'autonomia di province e comuni, gravati d'un onere di contributo in materie rientranti nella competenza dello Stato.
Richiamata l'osservazione già svolta circa i destinatari dei benefici e l'onere di contribuzione, è da contestare l'affermazione del giudice remittente, secondo la quale l'attuale possibilità che l'utenza portuale sia generalmente diffusa, e non limitata ai soggetti pubblici a quei beni più direttamente collegati, priverebbe di giustificazione l'onere di contribuzione degli enti locali alle spese in questione.
È da rilevare in proposito che la distinzione e la diversità della posizione delle province e dei comuni territorialmente connessi ai porti rispetto a quella delle altre categorie di utenti, oltre a caratterizzarsi per riflessi quantitativi, si determina per il carattere di benefici ex re, in quanto derivanti proprio dalla posizione territoriale, che consente talune peculiari utilizzazioni, che giustificano il riferimento non improprio al concetto di uso speciale di determinate collettività.
3.1 - Osserva inoltre la Corte che analoga questione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 della Costituzione, è stata risolta nei medesimi sensi con l'ordinanza n. 892 del 1988, con la quale si è anche osservato che le autonomie locali ricevono riconoscimenti nei limiti ed in base alle attribuzioni previste dalle leggi dello Stato che ne determinano gli oneri economici, in un sistema di finanza pubblica allargata nel quale i trasferimenti sono disposti tenendo conto degli oneri gravanti sugli stessi enti locali.
La citata ordinanza è stata tenuta presente dal giudice a quo, che, tuttavia, ne ha sollecitato il riesame alla luce della nuova disciplina delle autonomie locali, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142. Questa, all'art. 54, riconosce ai comuni ed alle province, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, che "verrebbe compressa in funzione della propria politica di investimento nella gestione delle entrate e delle uscite" a causa delle spese per le opere portuali eseguite su aree demaniali dello Stato.
3.2 - La menzionata disposizione della legge n. 142 del 1990 non sembra introdurre, al riguardo, alcun elemento innovatore tale da renderla incompatibile con il principio della partecipazione degli enti locali alle spese in questione, fondata sul più volte ricordato interesse di tali enti al traffico portuale.
Né vale osservare, come fa il giudice a quo, che nell'attuale sistema "a finanza derivata", i trasferimenti erariali in favore di province e comuni non sono più rapportati alla c.d. "spesa storica", ma ripartiti "in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale" (art. 54, comma quinto, legge n. 142 del 1990).
Siffatti parametri rispondono, come rilevato nella memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, in modo più adeguato alla esigenza di una equa ripartizione delle risorse in relazione all'evolversi di indici rivelatori dei fabbisogni effettivi degli enti locali, tra i quali rientrano anche quelli attinenti alle opere portuali, per la quota, correlata alle rispettive utilità, che viene posta a loro carico.
4. - La Corte d'appello di Trieste denuncia altresì il contrasto delle norme in questione con gli artt. 23 e 53 della Costituzione.
Sotto il primo profilo, osserva che, se l'art. 7 del R.D. del 1885 indica il contributo di province e comuni per le opere nei porti di seconda categoria, prima classe, nella misura del venti per cento, esso lascia, tuttavia, indeterminato il cespite imponibile sul quale detta aliquota va conteggiata, con conseguente mancanza di limiti, legislativamente fissati, al quantum del contributo.
Il rilievo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'art. 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, afferma il principio che la legge non può lasciare all'arbitrio dell'ente impositore la determinazione della prestazione, ma deve indicare i criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente, nell'esercizio del potere attribuitogli (sent. n. 27 del 1979, n. 2 del 1962). La Corte ha peraltro affermato che lo stesso principio è rispettato anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione, purché gli stessi siano desumibili dalla destinazione della prestazione ovvero dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinarne la misura (sentt. nn. 90 del 1994, 507 del 1988, 67 del 1973, 21 del 1969, 55 del 1963, 51 del 1960 e 4 del 1957), o quando esista, per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi concernenti le prestazioni, un modulo procedimentale a mezzo del quale si realizzi la collaborazione di più organi, al fine di evitare eventuali arbitri dell'amministrazione (sent. n. 34 del 1986).
Nel caso in esame, determinazioni arbitrarie dell'ente impositore sono escluse sia dalla esatta individuazione della destinazione del contributo - la partecipazione alle spese portuali, che come sopra chiarito, è in funzione dell'interesse dell'ente locale allo sviluppo del porto che insiste nel suo territorio - sia dalla composizione degli organi - consiglio d'amministrazione e comitato direttivo - dell'Ente autonomo del porto di Trieste, chiamati, ai sensi della legge istitutiva dello stesso (legge 9 luglio 1967, n. 589) e successive modificazioni, a formare la volontà dell'ente in ordine alle opere da eseguire e relative previsioni di spesa, sia, infine, dal sistema, disciplinato dalla stessa normativa, di controlli della regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'ente.
5. - Del pari infondato è il sospetto di illegittimità costituzionale della normativa impugnata per contrasto con l'art. 53 della Costituzione sotto il profilo della rilevante attenuazione della capacità contributiva degli enti locali quale risulterebbe a seguito dell'onere del contributo per le spese portuali, di entità non preventivamente determinabile, con conseguente impossibilità di programmazione dell'attività amministrativa generale.
L'art. 53 della Costituzione, sotto questo angolo visuale, è male invocato, poiché esso stabilisce il principio della correlazione tra la misura del concorso alle spese pubbliche e la capacità contributiva, e non può essere invocato come dato normativo, diretto a salvaguardare la destinazione di determinate risorse finanziarie per esigenze, di esclusiva valutazione dell'ente locale, rispetto ad altre destinazioni, anch'esse legislativamente previste e quantitativamente determinate, in una equilibrata visione di tutti i diversi soggetti tenuti.
6. - Per la completezza della valutazione è da rilevare che la recente legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel quadro del generale riordino del sistema portuale, dispone, tra l'altro, all'art. 13, secondo comma, che dal 1° gennaio 1994 (termine differito al 31 dicembre 1994 dall'art. 2 del d.l. 14 aprile 1994, n. 231, in attesa della conversione in legge) cessano di essere erogati i contributi alle organizzazioni portuali (tra le quali l'Ente autonomo del porto di Trieste), previsti dalle rispettive leggi istitutive. La stessa legge, all'art. 27, comma quinto, stabilisce che i contributi di province e comuni chiamati a concorrere alle spese sostenute dai consorzi autonomi dei porti secondo le disposizioni di cui al regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 e successive modificazioni, di cui al decreto 11 aprile 1926, n. 736, nonché di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, non sono più erogati a partire da quelli esigibili dal 1° gennaio 1993 e riguardanti le spese effettuate dal 1991, disponendo, poi, al comma ottavo, l'abrogazione di tutte le disposizioni del testo unico approvato con lo stesso regio decreto n. 3095 del 1885 e del relativo regolamento di attuazione (regio decreto 26 settembre 1904, n. 713) incompatibili con le disposizioni della stessa legge.
Tali innovazioni legislative, che non potrebbero comunque esplicare rilievo nella vicenda sottoposta all'esame della Corte, relativa a contributi riferentisi ad anni precedenti - così come non potrebbe esplicare rilievo la abrogazione, disposta dall'art. 64 della legge n. 142 del 1990, della norma, pure impugnata, di cui all'art. 144 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 - sono frutto di una nuova e diversa valutazione, rientrante nel potere del legislatore, delle complessive esigenze di riforma del sistema portuale anche sotto l'aspetto delle risorse necessarie.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 8 del regio decreto 2 aprile 1985, n. 3095 (Testo unico di legge 16 luglio 1884, n. 2518 - serie III - con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari, della preesistente legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici); 144, lett. D), n. 6, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), 4, comma primo, n. 1, della legge 9 luglio 1967, n. 589 (Istituzione dell'ente autonomo del porto di Trieste), sollevate, in riferimento agli artt. 5, 128, 23 e 53 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.
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