Sentenza n. 154 del 1993

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SENTENZA N. 154

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1992 dal Pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra Ferrari Rino e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 732 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di costituzione di Ferrari Rino e dell'I.N.A.I.L. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

uditi gli avvocati Franco Agostini per Ferrari Rino, Antonino Catania per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

l. Nel corso di un giudizio promosso da Rino Ferrari contro l'INAIL per ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita per inabilità permanente conseguente a malattia professionale (dermatite da contatto), il Pretore di Trento, con ordinanza del 23 giugno 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R.30 giugno 1965, n. 1124, "qualora l'espressione 'attitudine al lavorò, cui il legislatore ricorre per definire l'inabilità permanente assoluta e l'inabilità permanente parziale, venga interpretata come 'capacità di lavoro generica, anzichè come 'capacità di lavoro attitudinale, ossia con riferimento al lavoro confacente alle attitudini dell'assicurato".

Ad avviso del giudice remittente, il riferimento all'astratto concetto di "capacità di lavoro generica" "appare inadeguato nei casi, come quello in esame, in cui un cambiamento di mestiere non è in concreto possibile in relazione alle attitudini (e quindi all'età, alla preparazione professionale e alle esperienze pregresse) del lavoratore".

2. Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il ricorrente invocando una interpretazione della disposizione denunciata più conforme al precetto costituzionale o, in subordine, una dichiarazione di fondatezza della questione.

Secondo il ricorrente, la giurisprudenza della Corte di cassazione, legata alla nozione di capacità generica di lavoro, appare anacronistica alla stregua dell'orientamento del legislatore risultante dall'art. 3 del d.lgs. 23 gennaio 1988, n. 509, secondo cui anche per la valutazione delle percentuali di invalidità civile si tiene conto della capacità attitudinale, che è sempre stata il referente della pensione di invalidità, e ora dell'assegno di invalidità, per i lavoratori. Solo questo criterio impedirebbe l'insorgere di disparità di trattamento tra i lavoratori.

3. Si è pure costituito l'INAIL chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata. Inammissibile, sia perchè sollevata dopo che il giudice remittente aveva già applicato la norma impugnata con sentenza non definitiva, sia perchè non è stato previamente accertato se la sensibilizzazione del ricorrente alle sostanze nocive sia divenuta cronica, e come tale sicuramente indennizzabile.

Nel merito l'Istituto osserva che, a parte le due sentenze isolate richiamate dal giudice rimettente d'ufficio, la giurisprudenza della Corte di cassazione è fermamente nel senso del riferimento dell'assicurazione contro gli infortuni alla capacità di lavoro generica. Nessun confronto si può fare con l'assicurazione per l'invalidità, incentrata sul concetto di perdita della capacità di guadagno, mentre l'assicurazione contro gli infortuni è organizzata in funzione dell'indennizzo della perdita della capacità di lavoro intesa come potenzialità lavorativa, indipendentemente dalle attitudini specifiche e dalla capacità di guadagno del lavoratore. A questo criterio sono improntate le tabelle allegate al testo unico del 1965.

4. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Inammissibile perchè il giudice remittente, oltre a interpretare la disposizione in esame in maniera perplessa, tende a provocare un intervento addittivo eccedente i poteri della Corte, in quanto comporterebbe una radicale trasformazione della struttura organizzativa dell'assicurazione contro gli infortuni, mettendo in crisi il rapporto tra premi e calcolo dei rischi, con ciò invadendo la sfera riservata alla discrezionalità del legislatore.

Infondata per le ragioni già indicate in due occasioni dalla Corte di cassazione.

5. In prossimità dell'udienza di discussione entrambe le parti costituite hanno depositato memorie integrative.

Alle eccezioni di inammissibilità il ricorrente replica, quanto alla prima, che la sentenza non definitiva pronunciata dal giudice a quo non è passata in giudicato, avendo le parti fatto riserva di appello; quanto alla seconda, che, essendo in discussione l'indennizzabilità dello stato di dermatosi allergica, è irrilevante il mancato accertamento sul punto della cronicizzazione di tale stato. Nel merito sviluppa le argomentazioni svolte nella memoria di costituzione.

L'INAIL insiste nelle eccezioni di inammissibilità, e nel merito, oltre a ribadire le argomentazioni svolte nella prima memoria, sottolinea che l'ordinanza di rimessione invoca come parametro costituzionale esclusivamente l'art. 38, secondo comma, Cost., in relazione al quale non si può negare l'idoneità del sistema assicurativo infortunistico, così come è attualmente organizzato, ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori infortunati.

Considerato in diritto

l. Il Pretore di Trento ha sollevato, in riferimento all'art. 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), in quanto interpretato nel senso che l'inabilità assoluta, permanente o temporanea, conseguente a un infortunio o a una malattia professionale deve essere valutata in rapporto alla capacità di lavoro generica, anzichè alla capacità attitudinale del lavoratore.

2. L'INAIL ha eccepito l'inammissibilità della questione per irrilevanza.

L'eccezione è fondata.

Come ricorda la stessa ordinanza di rimessione, con sentenza non definitiva, in data 23 luglio 1991, il Pretore ha così "deciso": "accertato che il ricorrente è affetto da malattia professionale m.p.41, dichiara che le conseguenze di tale malattia sull'attitudine al lavoro debbano essere verificate con riferimento alla capacità di lavoro generica, intesa come capacità di svolgere un qualunque lavoro manuale medio". In conformità di questa decisione ha nominato un consulente tecnico incaricandolo di rispondere al seguente quesito: "dica il C.T.U. se sussista inabilità permanente derivante dalla tecnopatia accertata. Dica il C.T.U. il tutto secondo i criteri stabiliti nella sentenza parziale del 23 luglio 1991".

Non vale obiettare che la sentenza non è passata in giudicato, avendo le parti formulato riserva di appello. Ciò significa che la sentenza potrà essere riformata dal tribunale, in veste di giudice di secondo grado e in quella sede potrà eventualmente essere sollevata la questione di costituzionalità in oggetto, non che la sentenza possa discrezionalmente essere revocata dallo stesso Pretore, quasi si trattasse di una semplice ordinanza istruttoria. Si tratta, invece, di una decisione parziale sul merito, con la quale il giudice ha già statuito in ordine all'applicazione della norma impugnata, di guisa che questo punto non potrà più essere messo in discussione nel prosieguo del giudizio di primo grado.

Pertanto la sollevata questione di legittimità costituzionale, non essendo pregiudiziale alla definizione del giudizio a quo, difetta di rilevanza (cfr. sentenze nn. 105 del 1973, 242 del 1990, 315 del 1992; ordinanza n. 513 del 1989).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R.30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento all'art.38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 01/04/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 08/04/93.