Ordinanza n. 513 del 1989

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ORDINANZA N.513

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1277 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la Soc. <STE.MO> e Calcagno Carlo, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso dalla società STE.MO contro l'arch. Carlo Calcagno per ottenerne la condanna al pagamento di lire 1.052.780 (comprensive dell'importo di un assegno bancario risultato scoperto e delle spese di protesto) più gli interessi legali e i danni da svalutazione monetaria, il Pretore di Roma, con ordinanza del 14 aprile 1988, pervenuta alla Corte il 13 aprile 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1277 cod. civ. <nella parte in cui dispone che nelle obbligazioni pecuniarie il rischio inerente a fenomeni svalutativi o inflattivi, verificatisi durante la mora del debitore, non si trasferisce su quest'ultimo in conformità di quanto disposto dall'art. 1221 cod. civ., ma continua a gravare sul creditore, il cui credito viene estinto dal tardivo pagamento della quantità di valuta originariamente stabilita>;

che la questione é stata sollevata dal giudice remittente dopo avere pronunziato sentenza parziale di condanna del convenuto al pagamento della somma su indicata e degli interessi moratori a sensi dell'art. 1224, primo comma, cod. civ., <riservando al definitivo la pronunzia in ordine ai danni da svalutazione monetaria>;

che nel giudizio davanti alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Considerato che l'ordinanza pretorile tende a eliminare l'ostacolo opposto dall'art. 1277 cod. civ. alla rivalutazione della somma oggetto dell'obbligazione principale nella misura del tasso di inflazione verificatosi dal giorno della mora del debitore, la quale, se la questione fosse accolta, avrebbe l'effetto di trasformare l'obbligazione di valuta in obbligazione di valore;

che tale prospettazione del thema decidendum, a parte l'incongruenza col petitum formulato dall'attrice, e contraddittoria con la sentenza parziale che ha già determinato l'oggetto della condanna del debitore all'adempimento applicando il principio nominalistico, onde nel prosieguo del giudizio a quo non potrà più venire in considerazione l'art. 1277, ma soltanto l'art. 1224, secondo comma, ai fini del risarcimento del maggior danno sofferto dal creditore a causa dell'impossibilità di reimpiego della somma, che si provi essere concretamente derivata dall'inadempimento;

che pertanto la questione e sfornita di rilevanza ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Visti gli artt. 26 della legge ora citata e 9 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1277 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/11/89.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 30/11/89.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE