SENTENZA N. 105
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1971 dal tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Fiorino Giuseppe ed altri e Orlando Concetta ed altri, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto in fatto
Con citazione notificata il 27 dicembre 1962 Fiorino Giuseppe e Gioacchino fu Carmelo e Fiorino Pietro e Carmelo, figli dell'altro germano defunto Bartolo, convenivano in giudizio davanti al tribunale di Messina Orlando Concetta, nella sua qualità di madre e legittima rappresentante dei figli minori Orlando Ida Maria, Virginia, Carmela e Carmelo, nonché Filippini Rosaria, nella sua qualità di erede universale testamentaria di Murale Eugenia chiedendo: la dichiarazione della nullità del testamento, che si pretendeva olografo, dell'11 novembre 1952 di Fiorino Tommaso, defunto il 10 gennaio 1953, l'apertura della successione per legge in favore degli attori e di Murale Eugenia e una nuova perizia tecnica per accertare l'olografia del testamento dianzi menzionato qualora non fosse ritenuta sufficiente l'efficacia delle prove raccolte in un precedente giudizio, per fare dichiarare la nullità del testamento, successivamente estinto.
Esperiti gli opportuni mezzi istruttori, con sentenza non definitiva del 17 maggio 1966 il tribunale dichiarava nullo il testamento olografo di Fiorino Tommaso; aperta, quindi, la successione per legge in favore dei fratelli germani Fiorino Giuseppe, Gioacchino e Bartolo nonché della vedova Murale Eugenia, dichiarava che a costei e per essa alla sua erede Filippini Rosaria spettava in proprietà metà del patrimonio ereditario; dichiarava inoltre che ai minori Orlando Ida Maria, Virginia, Carmela e Carmelo, quali figli naturali non riconoscibili di Fiorino Tommaso, spettava un assegno vitalizio, per la cui determinazione, rinviava, con separata ordinanza, le parti davanti all'istruttore.
Esperita la consulenza tecnica per la determinazione dell'assegno vitalizio, il g.i. rimetteva le parti davanti al Collegio, il quale, con ordinanza in data 13 aprile 1971, ha ritenuto di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice civile per violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione.
Secondo il giudice a quo la norma impugnata non considera come eredi bensì come semplici legatari i figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili giacché ad essi attribuisce, nel caso di successione legittima, soltanto un assegno alimentare proporzionato alle sostanze ereditarie e al numero e qualità degli eredi e comunque non superiore all'ammontare della rendita della quota a cui i figli naturali avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
Questa grave limitazione della loro capacità di succedere contrasterebbe col principio di uguaglianza enunciato dal citato precetto costituzionale poiché a questi figli naturali viene in sostanza riservato un trattamento giuridico deteriore rispetto a quello di altri soggetti (ascendenti, collaterali) i quali, non facendo parte della famiglia legittima, devono essere considerati degli estranei. A questi soggetti, come pure ai parenti entro il sesto grado, la legge riconosce una piena capacità di succedere, sia come eredi che come legatari; per i figli non riconosciuti o non riconoscibili, invece, la capacità di succedere é limitata non potendo ricevere una quota del patrimonio del genitore naturale defunto né in proprietà, né in usufrutto.
Detta disparità di trattamento non troverebbe razionale giustificazione nel contenuto e nelle finalità dell'istituto della successione legittima, anzi sarebbe in aperto contrasto con essi posto che il criterio cui la legge si ispira nella determinazione dei successibili ex legge e delle rispettive quote ereditarie é quello della intensità del vincolo che unisce i vari congiunti al defunto: un criterio, quindi, che ha come fondamento la solidarietà familiare. E non é dubbio che il vincolo di sangue che unisce i figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili al genitore sia almeno pari, se non superiore, al vincolo che unisce altre categorie di successibili (ascendenti, collaterali, coniuge e parenti entro il sesto grado) al de cuius stesso.
Sulla base delle considerazioni anzidette e alla stregua delle statuizioni contenute in precedenti decisioni della Corte (
Nel presente giudizio nessuno si é costituito.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere