Ordinanza n. 21 del 1993

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ORDINANZA N. 21

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Vanni Penazzi e la s.r.l. S.E.R.S., iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Visti gli atti di costituzione di Vanni Penazzi, della s.r.l. S.E.R.S. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

 

uditi gli avvocati Roberto Muggia per Vanni Penazzi, Corrado Medina per la s.r.l. S.E.R.S. e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto che il Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità ai rapporti di lavoro marittimo a tempo determinato, pur rilevando che il codice della navigazione disciplina autonomamente e diversamente il contratto di lavoro marittimo a bordo a tempo determinato;

 

che ne ha dedotto il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che non sarebbe giustificata la differente e meno favorevole (per il lavoratore) disciplina dettata al riguardo dal codice della navigazione, tanto più che l'art. 1 della legge 22 marzo 1986, n.84 ha esteso la disciplina dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962 a taluni rapporti di lavoro relativi alla navigazione aerea;

 

che dinanzi a questa Corte si è costituita una parte privata, chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata illegittima nei sensi indicati dal giudice a quo;

 

che è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità della questione, mancando nell'ordinanza la motivazione in ordine alla sua rilevanza;

 

considerato che il giudice remittente, nel sollevare la questione, ha omesso ogni riferimento alla fattispecie concreta ed alla rilevanza della questione nel giudizio a quo, come invece prescrive l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.87;

 

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile (sentenze nn.395, 400 e 409 del 1992; ordinanze nn. 389 del 1992 e 439 del 1991).

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/01/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA ,Presidente

 

Gabriele PESCATORE, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 29/01/93.