Ordinanza n. 469 del 1992

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ORDINANZA N. 469

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), promosso con due ordinanze emesse il 29 ottobre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche sui ricorsi riuniti proposti da Honorati Andrea, ed altri, contro l'Avvocatura generale dello Stato, ed altri, nonchè da Bora Ludovico Raffaello ed altri, contro il Ministero di Grazia e Giustizia, ed altri, iscritte rispettivamente ai nn.296 e 297 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di costituzione di Honorati Andrea, ed altri, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

RITENUTO che nel corso di alcuni giudizi in cui i ricorrenti, magistrati ordinari, avevano impugnato i provvedimenti di attribuzione del trattamento economico, il Tribunale Amministrativo delle Marche, con due ordinanze di identico contenuto, emesse in data 29.10.1991, ha sollevato in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, nella parte in cui consente il riassorbimento degli importi retributivi attribuiti da sentenze passate in giudicato anche mediante l'eventuale conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita;

che, a parere del giudice a quo, l'operazione di sostanziale svuotamento del giudicato risulterebbe tanto più irrazionale, allorchè, come nella specie, quest'ultimo abbia dato luogo a un trattamento economico inferiore rispetto a quello determinato ex legge n. 425 del 1984, venendo comunque gli interessati ad essere assoggettati al meccanismo del riassorbimento.

CONSIDERATO che le questioni possono essere riunite e decise con unico provvedimento;

che, questa Corte ha già preso in esame la questione sollevata e, sulla base della generale finalità perequativa perseguita attraverso l'intervento del legislatore, nonchè in ragione dell'idoneità del sistema del riassorbimento (e delle eventuali detrazioni sulla buonuscita) ad evitare che i vantaggi economici riconosciuti dal giudicato si sommino con i nuovi trattamenti attribuiti dalla legge, con sentenza n. 413 del 1988 ha escluso l'illegittimità della norma impugnata;

che, in particolare, la Corte ha ribadito questo orientamento, con riferimento alla stessa specifica questione sollevata da altri tribunali amministrativi regionali, con le ordinanze n. 501 del 1991 e 253 del 1992 anche quando i nuovi trattamenti attribuiti dalla legge risultino superiori ai vantaggi economici riconosciuti dal giudicato, e comunque differenziati nel tempo, confermando l'anzidetta ratio del disegno normativo di razionalizzazione e ristrutturazione delle retribuzioni;

che non può essere accolta la richiesta della difesa dell'Honorati, del Moneta e del Nori, i quali propongono l'esame della apparentemente identica questione di legittimità costituzionale, con riferimento alla stessa norma impugnata e agli stessi parametri indicati nell'ordinanza di remissione, ma sostanzialmente proponendo, sulla base di una nuova e diversa causa petendi, un duplice petitum additivo palesemente nuovo e diverso da quello richiesto dal tribunale remittente, e ciò perchè questa Corte deve esaminare la questione nei limiti in cui essa è stata precisata nell'ordinanza di rinvio (tenendo conto delle deduzioni difensive che si risolvano in un'attività non diversa dallo sviluppo e l'illustrazione del contenuto dell'ordinanza) e perchè, nel caso di specie, la diversa questione, già sollecitata dai ricorrenti nel corso del giudizio a quo, è stata esplicitamente disattesa dall'autorità remittente;

che pertanto la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e , secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/11/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 19/11/92.