Ordinanza n. 253 del 1992

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ORDINANZA N. 253

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-        Prof. Giuseppe BORZELLINO

-        Dott. Francesco GRECO

-        Prof. Gabriele PESCATORE

-        Avv. Ugo SPAGNOLI

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1991 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Meoli Gabriele ed altri contro il Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

RITENUTO che nel corso di alcuni giudizi in cui il ricorrente, magistrato ordinario, aveva impugnato i provvedimenti di attribuzione del trattamento economico, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa in data 13 marzo 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, nella parte in cui consente il riassorbimento degli importi retributivi attribuiti da sentenze passate in giudicato anche mediante l'eventuale conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita;

che, a parere del giudice a quo, l'operazione di sostanziale svuotamento del giudicato risulterebbe tanto più irrazionale, allorchè, come nella specie, quest'ultimo abbia dato luogo ad un trattamento economico inferiore rispetto a quello determinato ex legge n. 425 del 1984, venendo comunque gli interessati ad essere soggetti al meccanismo del riassorbimento.

CONSIDERATO che questa Corte ha già escluso l'illegittimità della norma impugnata, sia sulla base della generale finalità perequativa perseguita attraverso l'intervento del legislatore, sia, in particolare, in ragione dell'idoneità del sistema di riassorbimento (e delle eventuali detrazioni sulla buonuscita) ad evitare che i vantaggi economici riconosciuti dal giudicato si sommino con i nuovi trattamenti attribuiti dalla legge e sia allorchè, come nella specie, i secondi risultino superiori ai primi, confermando l'anzidetta ratio del disegno normativo di razionalizzazione e ristrutturazione delle retribuzioni (ordinanza n. 501 del 1991; sentenza n.413 del 1988);

che pertanto la questione è manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n.425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/05/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 03/06/92.