Ordinanza n. 445 del 1992

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ORDINANZA N. 445

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale e dell'art. 72 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e successivamente dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1991 dal Pretore di Bergamo (Sezione distaccata di Clusone) nel procedimento penale a carico di Bondioli Flavio, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri.

RITENUTO che il Pretore di Bergamo (Sezione distaccata di Clusone), con ordinanza del 18 ottobre 1991 nel procedimento penale a carico di Bondioli Flavio ha sollevato, in riferimento agli artt. 101 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale <nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero provveda alla modifica integrativa della imputazione non solo quando il fatto risulti diverso da quello descritto nel decreto di citazione, ma anche nei casi in cui il decreto di citazione rechi l'indicazione incompleta del fatto-reato>;

che con il medesimo provvedimento il giudice remittente solleva inoltre, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, secondo e terzo comma, e 106, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario (e successive modifiche) nella parte in cui prevede che le funzioni del pubblico ministero nell'udienza dibattimentale penale innanzi al Pretore possano essere delegate ad ufficiali di polizia giudiziaria;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della questione.

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 555, secondo comma, del codice di procedura penale la incompleta enunciazione del fatto, posta dal giudice a quo a fondamento dei dubbi di legittimità sollevati in ordine all'art. 516 del codice di procedura penale, comporta la nullità del decreto di citazione a giudizio (con la conseguenza della rimessione degli atti al pubblico ministero per una nuova citazione a giudizio), sicchè, nel caso sottoposto al suo esame, è ictu oculi del tutto inconferente, e quindi privo di rilevanza, il richiamo alla disciplina dell'art. 516 la quale attiene alla diversa fattispecie in cui nel corso dell'istruttoria dibattimentale, e per effetto di questa, il fatto si prospetti diverso rispetto a quello ascritto all'imputato nel capo d'imputazione;

che la relativa questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile;

che questa Corte si è già ripetutamente pronunciata sulla questione di legittimità dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, (reiteratamente ad istanza del medesimo giudice a quo) ritenuta infondata con sentenza n. 333 del 1990 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 451, 517 e 574 del 1990 e n. 59 del 1991;

che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi per una modifica della decisione mentre le considerazioni svolte nelle indicate pronunce hanno già fornito più che adeguata risposta ai profili prospettati dal remittente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 101 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15 (Modificazioni agli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 21 e 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sulla delega delle funzioni di pubblico ministero), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 106 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/11/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 13/11/92.