ORDINANZA N.451
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15), e dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, promosso con l'ordinanza emessa l'8 marzo 1990 dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone - nel procedimento penale a carico di Bondioli Flavio, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri.
Ritenuto che il Pretore di Bergamo ha sollevato, in riferimento agli artt. 102, 106 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15), nonchè dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui dette norme prevedono che le funzioni del pubblico ministero, nell'udienza dibattimentale penale, possano essere delegate ad ufficiali di polizia giudiziaria;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte si è già più volte pronunciata sul punto (v. sentt. n. 123 del 1970 e n. 172 del 1987), affermando che l'art. 102 della Costituzione non vale ad escludere l'ammissibilità del conferimento a persone estranee all'ordine giudiziario di compiti attinenti all'amministrazione della giustizia, secondo quanto prevede l'art. 108, secondo comma, della Costituzione, (cfr. sent. n. 123 del 1970), e che pertanto nessun contrasto può cogliersi tra l'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario e la norma costituzionale invocata;
che, anche in riferimento all'art. 106, primo e secondo comma della Costituzione, la citata decisione ha escluso ogni possibilità di contrasto perchè, non essendo le persone di volta in volta chiamate a rappresentare il pubblico ministero inquadrate nell'organizzazione giurisdizionale, nè inserite nell'ordine giudiziario, non possono trovare applicazione le disposizioni concernenti la nomina per concorso e la possibilità di nomina anche elettiva di magistrati onorari;
che va del pari escluso ogni contrasto con l'art. 112 della Costituzione, il quale afferma l 'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, ma non anche l'esclusiva spettanza della stessa al pubblico ministero, nè tanto meno offre indicazione alcuna nel senso che non siano ammissibili casi di giurisdizione senza azione (v. sentenza n. 123 del 1970, e cfr. anche la sentenza n. 333 del 1990, che ha dichiarato infondata, sotto ulteriori profili, questione analoga a quella sollevata dal Pretore di Bergamo);
che l'ordinanza di rimessione non prospetta elementi di novità delle norme censurate (in ordine alle recenti modifiche apportate dal legislatore) che rendano necessario il riesame dei principi fin qui espressi;
che pertanto anche la sollevata questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15), e dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata, in riferimento agli artt. 102, 106 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/09/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Mauro FERRI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12/10/90.