ORDINANZA N.574
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15 (Modificazioni agli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 21 e 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sulla delega delle funzioni di pubblico ministero), nonchè dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 marzo 1990 dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone - nel procedimento penale a carico di Cotti Attilio, iscritta al n. 481 del registro ordinanze l990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 25 maggio 1990 dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone - nel procedimento penale a carico di Madaschi Santo, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Bergamo-Sezione distaccata di Clusone - nel corso del procedimento penale a carico di Cotti Attilio, rilevato che all'udienza dibattimentale le funzioni di pubblico ministero erano svolte, su delega del Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bergamo, da un ufficiale di polizia giudiziaria, con ordinanza del 30 marzo 1990 (R.O. n. 481 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15, nonchè dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui dette norme prevedono che le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale penale innanzi al Pretore possano essere delegate ad ufficiali di polizia giudiziaria;
che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni censurate violerebbero gli artt. 101, 102, 104, 106 e 112 della Costituzione, consentendo che funzioni giurisdizionali siano svolte da soggetti estranei all'ordine giudiziario e privi delle garanzie di indipendenza ed autonomia proprie degli appartenenti ad esso;
che lo stesso Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone -con ordinanza del 25 maggio 1990 (R.O. n. 482 del 1990), ha sollevato la medesima questione, con riferimento, oltre che ai parametri sopra indicati, anche agli artt. 24, 105, 107, primo e quarto comma, 109 e 111 della Costituzione, rilevando la mancata previsione di adeguata preparazione tecnico-professionale dell'ufficiale di polizia giudiziaria delegato, tra l'altro non controllabile dal Consiglio superiore della Magistratura; la inesistenza delle garanzie di inamovibilità e delle altre garanzie previste dall'ordinamento giudiziario; la sovraordinazione dell'ufficiale di polizia giudiziaria delegato, per il tempo in cui svolge le funzioni di pubblico ministero, agli altri appartenenti al suo stesso corpo, e, dunque, anche a quelli, fra essi, cui sarebbe altrimenti sottordinato;
che in entrambi i giudizi è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la infondatezza della questione.
Considerato che i provvedimenti di rimessione sollevano la medesima questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti;
che questa Corte si è già ripetutamente pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario, anche successivamente alle recenti modifiche apportate dal legislatore (sentenza n. 333 del 1990, ordinanze nn. 451 e 517 del 1990), affermando che l'art. 102 della Costituzione non vale ad escludere l'ammissibilità del conferimento di compiti attinenti all'amministrazione della giustizia a persone estranee all'ordine giudiziario, nei confronti delle quali non possono trovare applicazione le disposizioni costituzionali concernenti i magistrati professionali, con riferimento alla loro nomina e alle loro garanzie;
che la Corte ha anche chiarito, nelle citate pronunce, che l'affidamento delle funzioni di pubblico ministero all'ufficiale di polizia giudiziaria è assistito da varie garanzie, essendo rimesso alla responsabile valutazione del Procuratore della Repubblica, che lo conferisce con atto scritto nominativamente ed in relazione ai singoli casi concreti, tenendo conto delle caratteristiche dei vari processi e delle competenze degli ufficiali di polizia; e che, inoltre, la delega non crea alcun rapporto di dipendenza con il delegante, così come non rende il pubblico ministero dipendente dal potere esecutivo cui il delegato appartiene, in quanto il rapporto con i superiori riguarda l'attività di ufficiale di polizia giudiziaria e non quella di pubblico ministero;
che le considerazioni sopra ricordate appaiono idonee a fornire adeguata risposta anche in ordine ai profili nuovi prospettati con le ordinanze di rimessione;
che, pertanto, la sollevata questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15 (Modificazioni agli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 21 e 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sulla delega delle funzioni di pubblico ministero), nonchè dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in riferimento agli artt. 24, 101, 102, 104, 105, 106, 107, primo e quarto comma, 109, 111 e 112 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bergamo-Sezione distaccata di Clusone-con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 28/12/90.