Ordinanza n. 99 del 1992

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ORDINANZA N. 99

 

ANNO 1992

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), 19 della legge 23 aprile 1981, n.155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), 9, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione dei trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale) e 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n.67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 1° luglio 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Barberis Franco ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 628 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consigli dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.

 

Ritenuto che, nella causa promossa da Barberis Franco ed altri nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere la riliquidazione della pensione loro corrisposta, il Pretore di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 30 aprile 1969 n. 153, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non limita la retribuzione assoggettata alla contribuzione alla concorrenza dell'importo di volta in volta fissato come massimale di pensione;

 

dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155, in riferimento agli artt.3, 36, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione; degli artt. 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297, 9 della legge 15 aprile 1985 n. 140, 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988 n.67, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dette norme non prevedono l'applicazione delle variazioni dei massimali di pensione, in esse rispettivamente stabiliti, alle pensioni liquidate nel 1983 e successive scadenze;

 

che, ad avviso del giudice a quo, non solo le norme censurate determinerebbero irrazionali disparità di trattamento fra pensionati in relazione al solo elemento casuale della data di collocamento a riposo nonchè fra i pensionati del settore pubblico e quelli del settore privato, ma trascurerebbero altresì la necessità di corrispondenza fra la contribuzione versata (calcolata su tutta la retribuzione) e le pensioni (calcolate solo su una parte della retribuzione);

 

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

 

Considerato che la stessa questione, ora di nuovo sollevata, è già stata dichiarata non fondata (sentenza n. 173 del 1986) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 120 del 1989; 171 del 1990 ecc.) e che non sono stati dedotti nuovi e diversi profili di censura;

 

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), 9, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione dei trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale) e 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), in riferimento agli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/92.

 

Aldo CORASANITI, Presidente

 

Francesco GRECO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 9 marzo del 1992.