ORDINANZA N.120
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); dell'art. 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e dell'art. 9 legge 14 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Oliviero Aldo ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale di Torino, nel procedimento promosso da Olivero Aldo ed altri contro l'I.N.P.S diretto ad ottenere la rivalutazione della pensione a suo tempo loro liquidata dall'I.N.P.S, con ordinanza del 4 maggio 1988 (R.O. n. 362 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, 9 della legge 14 aprile 1985, n. 140, nella parte in cui non sono applicabili alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore, rispettivamente al 10 gennaio 1981, 1983 e 1985, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, verificandosi disparità di trattamento tra pensionati secondo la data di collocamento a riposo, con conseguente grave decurtazione del trattamento di pensione e inadeguatezza dello stesso alle esigenze di vita dei pensionati;
che nel giudizio si é costituito l'I.N.P.S. che ha concluso per una decisione conforme a giustizia;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 173 del 1986, ha già dichiarato non fondata la questione ora sollevata di nuovo, senza, peraltro, la deduzione di nuovi motivi e nuove ragioni;
che, nella disciplina della materia de qua, é stata riconosciuta la discrezionalità del legislatore i cui interventi per la concessione di miglioramenti dei trattamenti pensionistici si realizzano con la gradualità imposta da scelte di politica sociale ed economica, improntate anche alla valutazione delle necessità di bilancio ed alla finalità di risanamento e ripianamento delle gestioni previdenziali;
che, nell'attuazione del predetto riordino, é stata di recente emanata la legge 11 marzo 1988, n. 67, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) che ha stabilito nuovi criteri per la determinazione delle pensioni all'art. 21, n. 6, interpretato, poi, con l'art. 3, comma 2 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160;
che, quindi, la questione sollevata va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e 9 legge 14 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO- Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 16/03/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE