ORDINANZA N.171
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica); 9 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale); 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato); 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1989 dal Pretore di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Costa Luigi ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 28 giugno 1989 (R.O. n.536 del 1989) emessa nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Costa Luigi ed altri contro l'I.N.P.S., aventi ad oggetto la riliquidazione delle pensioni a suo tempo corrisposte agli attori, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, per contrasto con gli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione; dell'art.3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n.297, dell'art.9 della legge 14 aprile 1985, n. 140, e dell'art.21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 76, nella parte in cui non prevedono l'applicazione delle variazioni dei massimali di pensione, in essi, rispettivamente stabiliti, alle pensioni liquidate prima del 1983 e successive scadenze, per contrasto con l'art.3 della Costituzione; dell'art.19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non limita la retribuzione assoggettata a contribuzione alla concorrenza dell'importo, via via fissato, con massimale di pensione, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto non sono stati affatto osservati i canoni di ragionevolezza, conservandosi l'aggancio delle pensioni a determinati massimali, per quanto via via maggiorati, trascurandosi di considerare l'ammontare delle retribuzioni, dei contributi versati e l'anzianità contributiva;
che, in presenza soltanto di un elemento del tutto casuale quale è la data del collocamento in pensione, sussiste una grave disparità di trattamento tra lavoratori che hanno percepito retribuzioni e versato contributi di identico ammontare ed hanno la stessa anzianità contributiva;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che la stessa questione ora di nuovo sollevata è stata già dichiarata non fondata (sentenza n. 173 del 1986) e manifestamente infondata (ordinanza n. 120 del 1989);
che va ribadita la sussistenza, nella disciplina della materia, della discrezionalità del legislatore, i cui interventi per il miglioramento e la perequazione dei trattamenti pensionistici si realizzano con la gradualità imposta da scelte di politica sociale ed economica, in considerazione anche delle esigenze di bilancio e delle finalità di risanamento e ripianamento delle gestioni previdenziali;
che per l'attuazione dei predetti miglioramenti sono state emanate di recente:
1) la legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che ha stabilito nuovi criteri per la determinazione delle pensioni con l'art.21, sesto comma, interpretato, poi, dall'art.3, secondo comma-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n.160, e, secondo quanto affermato da questa Corte (sentenza n. 72 del 1990), riferibile anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988;
2) la legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), nonchè il decreto del Presidente del Consiglio 16 dicembre 1989 (Attuazione dell'art.3, secondo comma, della legge n. 544 del 1988, concernente elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) che hanno maggiorato ancora una volta i livelli pensionabili; che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica); 9 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale); 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato); 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale); in riferimento agli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/03/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 04/04/90.