Sentenza n. 363 del 1991

 

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SENTENZA N. 363

 

ANNO 1991

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 443, commi secondo e terzo, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

 

1) ordinanza emessa il 21 dicembre 1990 dalla Corte d'appello di Perugia nel procedimento penale a carico Abbas Afzali ed altra iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 prima serie speciale dell'anno 1991;

 

2) ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Roberta De Vitali iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 prima serie speciale dell'anno 1991;

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

 

 

Ritenuto in fatto:

 

 

1. - Nel processo d'appello avverso la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia nei confronti di Abbas Afzali e Daniela Bigoni, la Corte d'appello di Perugia, con ordinanza del 21 dicembre 1990 (R.O. n. 137 del 1991), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa al termine del rito abbreviato".

 

Nell'ordinanza di rinvio si premette che la norma impugnata stabilisce che il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato e perciò non gli consente né di proporre una istanza di reformatio in peius della pena né di avanzare una istanza di reformatio in melius della stessa, come pure sarebbe possibile "specie con riferimento a sopraggiunta abolizione di reato".

 

Ad avviso del giudice remittente, l'esclusione - limitata al solo pubblico ministero - della facoltà di appello avverso la sentenza di condanna emanata a conclusione del giudizio abbreviato lederebbe la parità processuale delle parti del giudizio penale, ponendosi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

 

La prospettata "lesione della parità processuale" tra accusa e difesa non sarebbe giustificabile, secondo il giudice a quo, né con il carattere speciale e semplificato del rito - che assicura solo un procedimento rapido e un giudizio da formulare "allo stato degli atti" - né con la diminuzione automatica e predeterminata della pena. E ciò in quanto - sempre a giudizio della Corte remittente - dalla accettazione del rito abbreviato non deriva nessun vincolo sulla giusta pena da applicare, che resta rimessa alla determinazione esclusiva del giudice e, di conseguenza, anche del giudice dell'impugnazione.

 

Aggiunge poi il giudice a quo che il pubblico ministero ha comunque interesse alla irrogazione di una pena giusta e che tale interesse verrebbe negato dalla disposizione denunciata, in violazione dell'art. 27 della Costituzione.

 

La questione di legittimità costituzionale viene infine ritenuta rilevante, perché dalla sua risoluzione dipende la possibilità di esaminare il merito dell'impugnazione proposta dal Procuratore generale presso la Corte d'appello avverso la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato.

 

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

 

Nell'atto di intervento si sostiene che il giudizio abbreviato è basato sull'accordo delle parti e si caratterizza, al pari del procedimento di "applicazione della pena su richiesta", per il fatto che pubblico ministero e imputato "dispongono" del processo pur se nei limiti, forme e modalità fissati negli artt. 438 ss. del codice di procedura penale e fermo restando il controllo giurisdizionale sul loro operato.

 

Il consenso delle parti al procedimento speciale coinvolgerebbe perciò tutti gli effetti collegati alla scelta compiuta e, tra questi, i limiti all'appello previsti dall'art. 443 del codice di procedura penale, limiti che, secondo logica e ragionevolezza, sono diversamente calibrati per l'imputato e il pubblico ministero. Ricorda infine l'Avvocatura dello Stato che il limite all'appello non intacca il principio generale di cui all'art. 111 della Costituzione, ribadito dall'art. 568, secondo comma, del codice di procedura penale, in base al quale tutte le sentenze sono soggette a ricorso per cassazione da parte dell'imputato e del pubblico ministero.

 

3. - Con ordinanza del 10 gennaio 1991 (R.O. n. 154 del 1991), la Corte di cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale che detta limiti all'appello avverso le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato, precludendo all'imputato l'appello "contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita".

 

Nell'ordinanza si espone che Roberta De Vitali, chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 72, primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è stata condannata dal Tribunale di Milano, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione e lire duecentomila di multa, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario. L'appello proposto dalla De Vitali avverso la sentenza di condanna è stato poi dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Milano in applicazione dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale e l'imputata ha proposto ricorso per cassazione eccependo, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale.

 

La Corte di cassazione rileva che tale norma - così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità - non consente l'appello in caso di sospensione condizionale della pena, "ferma la conversione, ex art. 580 del codice di rito, dell'eventuale ricorso per cassazione in appello, ove quest'ultimo mezzo di impugnazione sia esperito da coimputato condannato a pena eseguibile".

 

Ne consegue - secondo la Corte remittente - che la questione di legittimità costituzionale prospettata nei motivi di gravame non è manifestamente infondata, esistendo il sospetto che la norma in questione possa ledere il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

 

Infatti - sostiene il giudice a quo - il rito abbreviato corrisponde ad una esigenza di sollecitudine del giudizio, "comune, oltre che ad imputati colpevoli, ad imputati che sono e vogliono essere riconosciuti innocenti". Perciò, la conclusione del giudizio abbreviato con una sentenza di condanna - anche se a pena soggetta a sospensione condizionale - da un lato delude l'aspettativa dell'imputato, il quale fonda la propria convinzione di innocenza su una valutazione degli elementi di giudizio acquisiti diversa da quella compiuta dalla sentenza, e, dall'altro, impedisce all'imputato stesso di sperimentare l'appello, unico mezzo di impugnazione con cui possono essere dedotti motivi di merito ed è possibile ottenere una nuova valutazione degli elementi di giudizio.

 

Di qui - secondo il giudice remittente - la condizione ingiustificatamente deteriore riservata agli "imputati a pena sospesa" rispetto ad imputati meno "positivi" che sono condannati senza il beneficio della sospensione condizionale.

 

La Corte di cassazione ritiene, infine, che la prospettata questione di legittimità costituzionale sia rilevante poiché dalla sua risoluzione deriva la decisione sull'ammissibilità o meno dell'appello proposto dall'imputata Roberta De Vitali.

 

4. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. L'Avvocatura dello Stato si riporta integralmente alle deduzioni ed argomentazioni già svolte nel giudizio promosso dalla Corte di appello di Perugia con l'ordinanza 22 ottobre 1990 (R.O. n. 137 del 1991).

 

 

Considerato in diritto

 

 

1. - La Corte d'appello di Perugia solleva, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre impugnazione avverso le sentenze di condanna emesse al termine del giudizio abbreviato.

 

La Corte di cassazione prospetta, a sua volta, il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui preclude all'imputato l'appello avverso sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita emesse a seguito di giudizio abbreviato, ipotizzando il contrasto di tale norma con l'art. 3 della Costituzione.

 

2. - I giudizi promossi dalle due ordinanze in esame hanno entrambi per oggetto questioni di legittimità costituzionale riguardanti i limiti all'appellabilità di sentenze di condanna emesse al termine del giudizio abbreviato: essi, pertanto, possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

 

3. - Va innanzitutto premesso che l'art. 443 del codice di procedura penale prevede - in attuazione della direttiva n. 53 enunciata nell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - diversi limiti all'appellabilità delle sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato.

 

In particolare, al primo comma dell'art. 443 si prevedono limitazioni riferite a tutte le parti del processo, che vengono a investire l'appello delle sentenze di proscioglimento quando si richieda solo una diversa formula assolutoria, nonché delle sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive.

 

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce, invece, con riferimento al solo imputato, l'inappellabilità delle "sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita, ovvero alla sola pena pecuniaria".

 

Infine, il terzo comma della norma in esame preclude al pubblico ministero l'appello avverso sentenze di condanna rese con giudizio abbreviato, con la sola eccezione riferita alla sentenza di condanna che modifichi il titolo del reato originariamente contestato.

 

4. - La prima questione di costituzionalità - prospettata dalla Corte d'appello di Perugia - investe le limitazioni poste all'appello del pubblico ministero dall'art. 443, terzo comma, ritenute lesive del principio della parità processuale delle parti.

 

La questione non è fondata.

 

Questa Corte ha già sottolineato (v. sent. n. 183 del 1990) che la principale finalità del giudizio abbreviato, chiaramente individuata nella Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, è quella di "evitare il passaggio alla fase dibattimentale di un gran numero di procedimenti, secondo uno schema di deflazione comune a tutti i sistemi processuali che si ispirano al modello accusatorio".

 

La celerità del giudizio abbreviato è stata, pertanto, perseguita, da un lato, con la previsione che il processo di primo grado si concluda con un giudizio allo stato degli atti; dall'altro, con l'introduzione dei già ricordati limiti all'appello avverso le sentenze emesse nell'ambito di tale giudizio, destinati a garantire la rapida definizione dei processi. Al riguardo, la Relazione al progetto preliminare sottolinea anche che il fine deflattivo del procedimento speciale in esame sarebbe compromesso ove il giudizio svoltosi con il rito abbreviato in primo grado vedesse ritardata "la sua completa definizione" per effetto dell'applicazione delle norme ordinarie sull'impugnazione delle sentenze.

 

Ora è proprio alla luce di questa finalità del giudizio abbreviato che deve valutarsi la censura mossa dal giudice remittente, che individua nella preclusione dell'appello del pubblico ministero una "lesione della parità processuale delle parti".

 

A questo proposito va ricordato che nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte ribadito che il principio della parità fra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore. Questa giurisprudenza ha altresì sottolineato come una diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa, invero, risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate (v. sentt. n. 190 del 1970; n. 155 del 1974; n. 110 del 1980).

 

Con riferimento al contesto del giudizio abbreviato, non appare, pertanto, in contrasto con i canoni della ragionevolezza il fatto che al pubblico ministero risulti preclusa la facoltà di appello avverso le sentenze di condanna, ove la stessa sentenza non abbia modificato il titolo del reato. Tale limite trova fondamento, da un lato, nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito abbreviato, dall'altro, nella circostanza che la sentenza di condanna emessa in primo grado sulla base di tale rito segna comunque la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione intrapresa dal pubblico ministero. Che, limitatamente a questa fattispecie, l'interesse del pubblico ministero alla punizione del reato possa dirsi soddisfatto con la sentenza di condanna - e perciò indipendentemente dalla misura della pena - viene, d'altro canto, a trovare indiretta conferma nell'unica eccezione al regime di preclusione sancito nell'art. 443, terzo comma, dove la facoltà dell'organo dell'accusa di proporre appello nel giudizio abbreviato, anche avverso una sentenza di condanna, è fatta salva nella ipotesi che tale sentenza modifichi il titolo del reato originariamente contestato, venendo, di conseguenza, ad introdurre una differenza non di ordine quantitativo, ma qualitativo tra la richiesta dell'accusa e la sentenza emessa dal giudice.

 

Le stesse caratteristiche del giudizio abbreviato, spiegano, dunque, come in tale procedimento, ai fini dell'appello del pubblico ministero, l'effettiva irrogazione della pena sia stata dal legislatore privilegiata rispetto alla sua piena aderenza alla natura del reato contestato: e questo attraverso una scelta del legislatore che, oltre a non risultare lesiva di altri valori costituzionali, appare incensurabile sul piano della ragionevolezza in quanto proporzionata al fine preminente della speditezza del processo.

 

Di qui l'infondatezza della censura di legittimità costituzionale formulata con riferimento all'art. 3 della Costituzione. Per quanto concerne poi il profilo relativo all'art. 27 della Costituzione, basti solo rilevare che i criteri di disciplina delle sanzioni penali espressi da tale norma non offrono alcun fondamento alla tesi (interesse del pubblico ministero alla "giusta pena") enunciata nell'ordinanza di rinvio.

 

5. - A diverse conclusioni si deve, invece, pervenire in ordine all'altra questione - sollevata dalla Corte di cassazione con riferimento all'art. 3 della Costituzione - che investe la disposizione espressa nell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui preclude all'imputato l'appello "contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita".

 

Al riguardo, va evidenziato che la norma impugnata individua il discrimine tra sentenze appellabili e sentenze non appellabili da parte dell'imputato condannato esclusivamente con riferimento al dato della effettiva eseguibilità della pena. Si introduce così una rilevante differenza di trattamento tra categorie di imputati, che incide sull'esercizio della difesa, dal momento che solo a coloro che sono stati condannati in primo grado ad una pena effettivamente eseguibile viene riservata la facoltà di appello e, perciò, la possibilità di ottenere una sentenza più favorevole, ivi compresa una pronuncia assolutoria.

 

Ora - pur tenendo conto della diversità di posizione tra imputati condannati ad una pena concretamente eseguibile e imputati per i quali comunque la pena irrogata non deve essere eseguita - occorre riconoscere che il criterio in base al quale agli uni è riconosciuto e agli altri è negato l'appello avverso una sentenza di condanna non trova un fondamento ragionevolmente commisurato all'entità della limitazione apportata al diritto di difesa, dal momento che lo stesso criterio assume a proprio presupposto un elemento estrinseco alla natura del reato commesso ed ai caratteri della pena irrogata. La norma impugnata, nel differenziare il trattamento tra le diverse categorie di imputati ai fini dell'appello, evita, infatti, ogni riferimento agli aspetti che più sono destinati a caratterizzare la responsabilità dell'imputato e le conseguenze dell'azione criminosa, quali il titolo del reato, il tipo di sanzione, la misura della pena edittale. L'interesse dell'imputato a far valere, anche attraverso l'appello, la propria innocenza viene, pertanto, a subire una compressione che non appare in alcun modo collegata né alla natura del fatto contestato né al grado di responsabilità dell'autore del reato.

 

Da qui l'irrazionalità della limitazione apportata che, in relazione al rilievo costituzionale dell'interesse inciso, non trova adeguata giustificazione nelle caratteristiche e nelle finalità proprie del giudizio abbreviato. La norma impugnata va, pertanto, dichiarata illegittima, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato "contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita".

 

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

Riuniti i giudizi:

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui stabilisce che l'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita;

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

 

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

 

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.