Sentenza n.110 del 1980
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SENTENZA N.110

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 841 (proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1977 dal tribunale di Padova, nel procedimento civile vertente tra Tomea Giovanni ed altra e Cavallini Gastone, iscritta al n. 522 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 25 gennaio 1978.

Visti l'atto di costituzione di Tomea Giovanni ed altra e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza del tribunale di Padova la Corteè chiamata ad accertare se sia costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 3 della Costituzione l 'art . 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, nella parte in cui avrebbe disposto la proroga fino al 30 giugno 1974 soltanto dei contratti di locazione di immobili urbani < già prorogati > fino al 31 gennaio 1974 con il d.l. 24 luglio 1973, n. 426, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495, e non anche dei contratti concernenti situazioni soggettivamente ed oggettivamente identiche a quelle considerate dal d.l. n. 426 del 1973 che venissero a scadere dopo la data del 31 gennaio 1974 ed entro il periodo di proroga previsto dalla denunciata norma.

2. - L'ordinanza è stata emessa anteriormente all'entrata in vigore (30 luglio 1978) della legge 27 luglio 1978, n. 392, che ha dettato nuova disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Peraltro, la Corte rileva che, in virtù dell'art. 82 della sopravvenuta legge, ai giudizi in corso alla data anzidetta continuano ad applicarsi ad ogni effetto le norme precedenti, come quella denunciata, sulla quale, quindi, ritiene di portare il suo esame, senza richiedere al giudice a quo conferma della rilevanza della sollevata questione.

3. - La Corte, disattendendo la opposta interpretazione, cui si richiamano, come accennato in narrativa, sia l'Avvocatura dello Stato che la parte privata, si attiene alla lettura della impugnata norma, quale motivatamente proposta, con il sostegno dei comuni canoni ermeneutici, nella ordinanza di rimessione. Ad essa conforta tanto il significato proprio delle espressioni adoperate, quanto l'uso che il legislatore ne ha fatto nei vari provvedimenti emanati in materia. Di particolare rilievo, in proposito, la contrapposizione che è dato riscontrare tra l'analoga dizione (< i contratti già prorogati a norma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, sono ulteriormente pro rogati fino alla data del 31 dicembre 1974 >) adoperata nel l'art. 12 comma primo, del d.l. 19 giugno 1974, n. 236, immediatamente successivo alla norma impugnata, e quella ad essa sostituita in sede di conversione di tale decreto legge con la legge 12 agosto 1974, n.351, (< i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino alla data del 30 giugno 1975 >). Non si tratta, evidentemente, di espressioni equipollenti, e non può, dunque, ritenersi che la denunciata norma, con il riferirsi ai contratti < già prorogati > con il d.l. n. 426 del 1973, comprenda anche quelli < in corso >, che per identità di situazioni avrebbero potuto essere prorogati per effetto dello stesso decreto, ma che in fatto non lo erano stati, essendo la loro scadenza posteriore al dies ad quem della disposta proroga.

4. - La questione è fondata.

La norma denunciata comporta, nell'accolta interpretazione, una diversità di disciplina, nei sensi sopra indicati, a giustificarla quale non vale far appello alla discrezionalità del legislatore. Ben vero che, sempre in materia di proroga dei contratti di locazione di immobili urbani, in una questione sotto alcuni aspetti similare la Corte ha ritenuto che il legislatore avesse operato non irrazionalmente, nell'ambito della sua discrezionalità. Infatti, con la sentenza n. 4 del 1976, nella quale si richiamavano anche le precedenti n. 132 del 1972 e n. 29 del 1975, venne dichiarata non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n. 833, e dell'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), denunciati, nel loro combinato contesto, in riferimento al precetto costituzionale dell'eguaglianza, per aver prorogato i contratti di locazione < in corso > alla data (1o dicembre 1969) di entrata in vigore della legge n. 833 del 1969, escludendo dal regime di proroga i contratti stipulati successivamente a tale data e < in corso > al momento dell'entrata in vigore del sopravvenuto d.l. n. 745 del 1970. Ma in quell'occasione la Corte considerò che il legislatore si era a ciò determinato, ritenendo che la congiuntura economica a lui sottoposta con sentisse, in materia di locazioni, una risposta articolata, tradottasi, per un verso, nel prolungamento di durata della proroga per i contratti che a questa già fossero soggetti per effetto della legge n. 833 del 1969, e, per altro verso, nel mantenimento del regime libero per le locazioni stipulate successivamente all'entrata in vigore della predetta legge.

Invece, nella questione che viene adesso all'esame della Corte (e che non concerne, oltre tutto, contratti stipulati in epoche diverse, bensì contratti stipulati tutti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 426 del 1973, ma con scadenze diverse), non è dato desumere, né dai lavori parlamentari, né dalla stessa mens legis, alcun argomento a sostegno della esposta diversità di regime. Ché anzi la norma, come ben sottolinea il giudice a quo, esplicitamente enuncia il proposito del legislatore di pervenire entro breve termine ad una < disciplina organica delle locazioni >, a ciò preordinando il perdurare, nel frattempo < e comunque non oltre il 30 giugno 1974 >, del regime vincolistico in atto. Se in tale prospettiva agevolmente si colloca la proroga dei contratti di locazione in favore dei conduttori con reddito annuo fino a quattro milioni di lire, allo scopo di far coincidere il venir meno del vecchio regime con il subentrare della imminente (nel disegno del legislatore) nuova disciplina, palesemente irrazionale, per converso, appare la limitazione della proroga stessa ai soli contratti già prorogati fino al 31 gennaio 1974 per effetto del precedente d.l. n. 426 del 1973, restandone esclusi quelli che, pur sussistendo i medesimi presupposti ed essendo egualmente in corso alla data di entrata in vigore del ripetuto decreto, nella proroga da quest'ultimo concessa non erano rientrati unicamente perchè in scadenza dopo la indicata data del 31 gennaio 1974. Si configura così una indubbia disparità di trattamento tra i conduttori beneficiari e della precedente e dell'ulteriore proroga, e i conduttori che, pur versando nelle medesime condizioni, dal beneficio della proroga disposta dall'art. 1 della legge n. 841 del 1973 rimangono esclusi per motivi puramente temporali, dovendo perciò attendere la instauranda disciplina organica in una posizione ingiustificatamente diversa. Viene con ciò ad essere vulnerato il principio di eguaglianza, dalla cui osservanza, nell'ambito del regime vincolistico, ovviamente non dispensano i riconosciuti caratteri di straordinarietà e temporaneità della relativa normativa.

Per le su esposte ragioni Va dichiarata la illegittimità, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, primo comma, della legge n. 841 del 1973, nella parte in cui non assoggetta alla medesima proroga ivi prevista per i contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani già prorogati con il d.l. n. 426 del 1973, i contratti aventi gli stessi requisiti ed egualmente in corso alla data di entrata in Vigore di tale decreto, ma non prorogati per suo effetto in ragione della loro scadenza successiva al 31 gennaio 1974.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 841 (proroga dei con tratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda), nella parte in cui non assoggetta alla medesima proroga ivi prevista per i contratti già prorogati con il decreto legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, i contratti aventi gli stessi requisiti ed egualmente in corso alla data di entrata in vigore di tale decreto, ma non prorogati per suo effetto in ragione della loro scadenza successiva al 31 gennaio 1974.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/07/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16/07/80.