Sentenza n. 212 del 1991

 

 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N. 212

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                   Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 4 luglio 1988, n. 39 (Norme a sostegno della promozione e incentivazione della ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1990 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nei ricorsi riuniti proposti da Granelli Guerini Adriana ed altri contro la Regione Lombardia ed altri, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Granelli Guerini Adriana ed altri, della Società Immobiliare Alfeo S.r.l., nonché l'atto di intervento del Presidente della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi gli avv.ti Paolo Vaiano per Granelli Guerini Adriana ed altri, Ugo Ferrari per la Società ImmobiliareAlfeo S.r.l., Valerio Onida e Fortunato Pagano per il Presidente della Regione Lombardia.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un procedimento promosso con ricorso di diversi cittadini per l'annullamento di alcuni provvedimenti adottati dalla Giunta regionale della Lombardia e dal Comune di Milano in ordine alla costruzione di un albergo in Milano, in applicazione della legge regionale 4 luglio 1988, n. 39 (sulla promozione e incentivazione della ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990), il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con ordinanza dell'11 luglio 1990 (r.o. n. 17/1991), ha sollevato una questione di legittimità costituzionale della suddetta legge in riferimento agli artt. 5, 97, primo comma, 114, 117, primo comma e 128 Cost.

Secondo il Tribunale, la legge impugnata contrasterebbe innanzi tutto con il principio fondamentale, stabilito dalle leggi dello Stato in materia urbanistico-edilizia (spec. art. 17, lettera d), legge n. 281 del 1970; art. 9 legge n. 142 del 1990; artt. 1 e 4 legge n. 47 del 1985) secondo il quale spetterebbe al Comune sovrintendere allo sviluppo edilizio del proprio territorio, mentre alla Regione sarebbe demandato soltanto un potere programmatorio e di indirizzo, nonché un potere di controllo e di supporto dell'attività comunale. Il medesimo principio fondamentale sarebbe ricavabile anche dalla legislazione statale in materia turistico - alberghiera (art. 8 della legge n. 217 del 1983).

Da ciò la violazione degli artt. 117, primo comma, 5, 114 e 128 Cost.

Tali principi, d'altra parte, sarebbero stati mantenuti fermi dalla specifica legislazione statale adottata in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990 (decreto-legge n. 465 del 1988, convertito nella legge n. 556 del 1988), la quale, comunque, sarebbe posteriore alla legge impugnata.

In particolare, i menzionati "principi fondamentali" in materia urbanistica sarebbero violati perché: 1) il parere vincolante del Comune (art. 3, comma secondo, della legge) potrebbe essere paralizzato dal rilascio, da parte della Regione, della concessione in deroga, anche se non prevista dallo strumento urbanistico o dal regolamento edilizio comunale (art. 5, comma primo, lettera c)), mentre il provvedimento ordinario in deroga presupporrebbe l'iniziativa comunale e l'ammissibilità della stessa in base ai regolamenti locali (art. 41-quater legge n. 1150 del 1942, come modificato dalla legge n. 765 del 1967); 2) essendo demandata alla Giunta regionale l'approvazione dei progetti edilizi (art. 5, comma primo), il Sindaco sarebbe praticamente tenuto al rilascio della concessione, senza alcun margine di discrezionalità; 3) la Regione potrebbe disattendere il parere favorevole espresso dal Comune ed impedire la realizzazione del progetto per mancanza delle caratteristiche indicate nell'art. 4, punto 2; 4) in caso di mancata espressione del parere da parte del Comune, l'autorità regionale potrebbe sostituirsi a quest'ultimo, decidendo essa sull'ammissibilità del progetto (art. 5, comma primo, lettera b)).

Quanto poi alla violazione dei principi in materia di turismo, il giudice a quo osserva che la legge n. 217 non consentirebbe alla Regione di disporre della dislocazione territoriale degli alberghi, come invece farebbe la legge impugnata (artt. 5 e 6).

Sotto altro profilo poi, la normativa censurata sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza tratto dall'art. 97 Cost., sia perché priva di logicità intrinseca - essendo imposto un doppio esame del progetto i cui esiti potrebbero paralizzarsi a vicenda (parere comunale e delibera della Giunta regionale sull'ammissibilità del progetto o sulla concessione in deroga) - sia perché recante modalità superflue e ridondanti, specie in presenza di disposizioni di favore già vigenti ed utilizzabili per la edificazione di alberghi (spec. art. 41-quater legge n. 1150 del 1942, art. 1, comma quarto, legge n. 1 del 1978, legge n. 217 del 1983); sia infine perché, complicando il procedimento anche mediante fasi non necessarie, contraddirebbe al fine di semplificazione da essa stessa proclamato.

2. - Si è costituita in giudizio la Società ImmobiliareAlfeo s.r.l., chiedendo una pronunzia di infondatezza della questione. A tal fine sostiene che il Comune non potrebbe vantare, sull'assetto edilizio del proprio territorio, una riserva di competenza nei confronti della Regione, sussistendo invece tra i due Enti un concorso paritario di competenze, con attribuzione alla seconda del potere di sostituirsi al Comune inadempiente. Inoltre, poiché secondo la legge impugnata il parere del Comune, se espresso, sarebbe vincolante per la Regione, non potrebbe lamentarsi alcuna menomazione della autonomia del primo.

Non sussisterebbe neppure violazione dei principi in materia turistico-alberghiera, poiché la legge n. 217 del 1983 (art. 8) imporrebbe ai Comuni di adeguare il loro piano regolatore alla programmazione regionale delle strutture ricettive, stabilendo quindi il principio opposto della prevalenza delle scelte regionali.

Inoltre, la sopravvenuta legge statale sui mondiali '90 non potrebbe essere utilmente richiamata, perché successiva a quella impugnata.

Infine, non sussisterebbe il lamentato vizio di irragionevolezza, poiché, al contrario, il contestato doppio esame dei progetti ne permetterebbe la valutazione sia dal punto di vista urbanistico che di utilità turistica, mentre il potere regionale di sostituzione risponderebbe all'esigenza di speditezza della procedura.

3. - Si sono costituiti in giudizio anche i ricorrenti del processo a quo, chiedendo una pronunzia di fondatezza della questione sulla base della sopravvenuta sentenza n. 157 del 1990 di questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima una legge della Regione Piemonte, dal contenuto asseritamente del tutto simile a quello della legge ora impugnata, perché lesiva dell'autonomia comunale, per avere trasformato i poteri decisionali spettanti ai Comuni in semplici poteri consultivi e di proposta o in mere attività esecutive, ed avere al contempo attribuito alla Regione competenze di natura provvedimentale esulanti dalle attribuzioni ad essa conferite dagli artt. 80 e seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977.

4. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale della Lombardia, chiedendo innanzitutto che la questione sia dichiarata inammissibile: e ciò sia perché essa, non essendo indicate nell'ordinanza di rimessione le disposizioni viziate, resterebbe vaga e generica (in tal senso sentenze nn. 517 del 1987, 1111 del 1988 e 85 del 1990); sia perché sarebbe intesa a contestare non tanto la legittimità, quanto il merito della legge, specie laddove è prospettata la violazione del principio di ragionevolezza per illogicità intrinseca o inutilità della legge stessa.

La questione comunque, riferita all'art. 117 Cost., sarebbe infondata poiché, nella materia urbanistica, la realizzazione di opere pubbliche mediante procedure derogatorie sarebbe frequente nella legislazione statale (artt. 41-quater legge n. 1150 del 1942, 8 legge n. 1357 del 1955, legge n. 1 del 1978, decreto-legge n. 9 del 1982, convertito nella legge n. 94 del 1982).

L'asserita violazione dell'autonomia comunale, d'altra parte, sarebbe fondata su un equivoco interpretativo.

Infatti, il parere negativo del Comune (a differenza di quanto sembrerebbe intendere il T.A.R. remittente) precluderebbe definitivamente l'approvazione del progetto (la concessione in deroga potendo essere rilasciata dalla Regione soltanto se il parere comunale sia positivo); la mancata espressione del parere - dato il carattere straordinario del programma introdotto dalla legge - dovrebbe considerarsi equivalente ad un assenso implicito e giustificherebbe l'intervento regionale a titolo sostitutivo (art. 5, comma primo, lettera g)). Egualmente non lesiva dell'autonomia comunale sarebbe poi la possibilità della Regione di negare il proprio assenso ai progetti su cui il Comune abbia espresso parere positivo, e ciò perché la valutazione di ammissibilità ad essa spettante atterrebbe non a profili urbanistici, ma alla compatibilità dei progetti con il fine di incremento della ricettività turistica. Non si tratterebbe, insomma, della interferenza della Regione nell'ordinario procedimento in materia urbanistico-edilizia, ma del suo consenso in ordine all'esecuzione di interventi straordinari, che secondo le norme ordinarie il Comune non potrebbe realizzare.

Quanto alla pretesa violazione dei principi fondamentali in materia turistica, non potrebbe richiamarsi la legge n. 217 del 1983, poiché questa non disciplinerebbe affatto il profilo delle procedure urbanistiche per la realizzazione di alberghi.

Anche il richiamo della legge statale sui mondiali '90 sarebbe inappropriato, poiché la realizzazione degli interventi ammessi da quest'ultima al finanziamento statale non interferirebbe affatto con i preesistenti programmi delle Regioni, e poiché, comunque, la sentenza n. 157 del 1990 di questa Corte avrebbe negato che dalla legge in questione possano trarsi "principi fondamentali".

Non sussisterebbe poi, alcuna violazione dell'autonomia comunale ai sensi degli artt. 5, 114 e 128 Cost., poiché il Comune sarebbe sempre messo in condizione di esprimere il proprio parere - vincolante se negativo - e la sostituzione regionale avverrebbe solo nell'ipotesi in cui esso abbia ritenuto di non pronunciarsi.

Né sarebbe, da tale punto di vista, illegittimo il rifiuto della Regione in ordine a progetti cui il Comune abbia dato parere positivo, poiché essa si limiterebbe ad esercitare il proprio potere di valutazione dell'ammissibilità del progetto alla procedura straordinaria prevista dalla stessa legge impugnata.

L'ipotesi configurata da tale legge inoltre sarebbe diversa da quella descritta dalla legge piemontese dichiarata illegittima con sentenza n. 157 del 1990, poiché secondo quest'ultima il parere del Comune avrebbe potuto sempre essere disatteso dalla Regione, mentre, nel caso presente, tale parere, se negativo, sarebbe vincolante, precludendo ogni ulteriore corso del procedimento, mentre i progetti in deroga alle prescrizioni urbanistiche potrebbero essere approvati dalla Regione soltanto in presenza di un parere favorevole del Comune, il quale, dunque, resterebbe arbitro della concessione ai privati di realizzare opere difformi dagli strumenti urbanistici, nell'ambito di un meccanismo sostanzialmente non diverso da quello previsto dall'art. 41-quater legge n. 1150 del 1942.

Quanto, infine, al dubbio di irragionevolezza della legge, esso, oltre a tradursi in mere censure di opportunità, sarebbe espresso in termini generici e immotivati, non chiarendosi la ragione del contrasto della normativa impugnata con il principio di buon andamento dell'amministrazione.

5. - Nell'imminenza dell'udienza la difesa dei ricorrenti nel giudizio principale ha depositato una memoria illustrativa nella quale, nel ribadire le censure prospettate dal giudice a quo, sottolinea ulteriormente l'analogia della questione presente con quella risolta, nel senso della fondatezza, con la sentenza n. 157 del 1990.

Aggiunge che, anzi, la legge ora impugnata presenterebbe aspetti ancora più gravi di incostituzionalità rispetto alla legge piemontese oggetto di tale pronunzia, e ciò perché: a) ridurrebbe la partecipazione del Comune all'istruttoria per il rilascio della concessione ad un mero parere, peraltro soltanto facoltativo e/o eventuale, e suscettibile di essere penalizzato, in concreto, dalla valutazione di ammissibilità dei progetti spettante in via esclusiva alla Regione; b) introdurrebbe una ipotesi di concessione edilizia in deroga di impulso esclusivamente regionale, senza alcuna partecipazione del Comune; c) configurerebbe l'attività di rilascio della concessione da parte del Sindaco come totalmente vincolata, per di più con un termine di formazione del silenzio assenso più breve di quello previsto dalla legge piemontese.

Quanto poi al contrasto della legge con il principio del buon andamento della p.a., la memoria si sofferma in particolare sull'art. 4 della legge medesima, criticando soprattutto l'estrema genericità dei criteri di valutazione ivi previsti (comma secondo, lettere b) e c)), e la conseguente attribuzione dell'assetto urbanistico della città all'esclusivo arbitrio della Giunta regionale.

6. - Anche la difesa del Presidente della Giunta regionale lombarda ha presentato una memoria illustrativa, con la quale ribadisce la propria tesi della diversità della legge impugnata - che significativamente avrebbe superato il controllo governativo e che configurerebbe come vincolante il parere negativo del Comune - rispetto a quella piemontese dichiarata illegittima con la sentenza n. 157 del 1990 e insiste nel negare che la legge medesima contrasti con i principi concernenti l'autonomia comunale in materia.

Nota poi in particolare come l'approvazione regionale del progetto pur in mancanza del parere del Comune non sarebbe lesiva dell'autonomia di quest'ultimo, configurandosi come mero esercizio di un potere sostitutivo nei suoi confronti, ampiamente presente nella materia urbanistica (cfr. art. 8, commi 6 e 7, legge n. 1150 del 1942; art. 4, comma 7, legge n. 10 del 1977). Né - sostiene - potrebbe criticarsi, sotto lo stesso profilo, il carattere sostanzialmente vincolato del rilascio della concessione edilizia da parte del Sindaco, poiché tale carattere della concessione sarebbe un dato ormai pacifico nel nostro ordinamento almeno a partire dalla sentenza di questa Corte n. 5 del 1980, mentre il previsto meccanismo del silenzio-assenso non sarebbe diverso da quello contemplato dalla legislazione statale in riferimento a varie ipotesi di concessione edilizia (art. 8, comma primo, decreto-legge n. 9 del 1982, e successive proroghe).

Quanto infine, e più in generale, ai rapporti tra Regioni e Comuni, la memoria afferma che, nell'ambito delle materie indicate nell'art. 117 Cost., secondo l'art. 3 della recente legge n. 142 del 1990 sarebbe demandato alla potestà legislativa regionale di disciplinare sia i modi e le forme dell'esercizio, sia la stessa esatta configurazione delle funzioni dei Comuni (e degli altri enti locali), armonizzandole, nel rispetto dei principi posti dalla legge generale della Repubblica, con la cura degli interessi sovracomunali e regionali.

A tale impostazione si adeguerebbe la legge impugnata, introducendo, in vista di specifiche esigenze di incremento regolato dalla ricettività turistica, procedimenti snelli e rapidi di approvazione dei progetti edilizi, nei quali dovrebbero confluire valutazioni di compatibilità urbanistica, operate dal Comune, e verifiche di ammissibilità in rapporto alle particolari finalità della legge, rimesse alla Regione.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia dubita che la legge della Regione lombarda 4 luglio 1988, n. 39 sia costituzionalmente illegittima per contrasto, per un verso, con gli artt. 117, 5, 114, e 128 Cost., per altro verso, con il principio di ragionevolezza tratto dall'art. 97 Cost.

La legge impugnata, allo scopo di promuovere e incentivare la ricettività turistico alberghiera ed extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990 nel Comune di Milano e nei comuni confinanti, introduce un procedimento speciale, in deroga alla ordinaria disciplina urbanistica, per l'approvazione dei relativi progetti edilizi. Tale procedimento in sostanza si snoda nelle seguenti fasi: presentazione dei progetti al Comune e alla Giunta regionale (art. 1, comma primo); parere del Comune, vincolante se espresso, da pronunziarsi entro e non oltre i successivi trenta giorni (art. 3, comma secondo); valutazione dell'ammissibilità dei progetti da parte della Giunta regionale in relazione a standards specificamente indicati (art. 4); approvazione dei progetti da parte della stessa Giunta regionale, motivando in relazione sia all'intervenuto parere comunale o, in assenza di questo, all'eventuale assenso al progetto, sia alla concessione edilizia in deroga agli strumenti urbanistici (art. 5, comma primo); rilascio della concessione edilizia ad opera del Sindaco, con la formazione del silenzio-accoglimento in caso di mancata pronunzia entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei progetti approvati nel bollettino regionale (art. 6, commi primo e secondo); previsione della possibilità per il concessionario di ottenere una nuova concessione per la parte di lavori non ultimata entro il 30 aprile 1990, (art. 6, commi terzo, quarto e quinto).

2. - La difesa del presidente della Giunta ha eccepito l'inammissibilità della questione per genericità, non avendo provveduto il giudice a quo ad indicare specificamente le disposizioni oggetto delle censure.

L'eccezione non può essere accolta. Infatti, nonostante che l'impugnativa sia formulata nei confronti dell'intera legge, dalla prospettazione delle censure e dai riferimenti alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, è agevole dedurre che la questione coinvolge in realtà soltanto l'art. 3, comma secondo, l'art. 5, comma primo e l'art. 6.

3. - Il primo gruppo di censure ha al centro, in sostanza, la asserita lesione dell'autonomia comunale nella materia, prospettata sia come violazione di principi fondamentali della legislazione statale - che garantirebbero ai Comuni la signoria del proprio territorio, attribuendo alle Regioni meri poteri programmatori, di indirizzo e di supporto - sia come autonoma ragione di contrasto con la generale garanzia dell'autonomia comunale, tratta dagli artt. 5, 114 e 128 Cost.

La lamentata compressione dell'autonomia comunale consisterebbe nell'avere attribuito alle Regioni ogni potere decisorio in relazione sia all'approvazione dei progetti, sia alla concessione edilizia in deroga e nell'avere corrispondentemente ridotto l'intervento del Comune ad un semplice potere consultivo nel primo caso, e a una mera attività esecutiva, senza alcun margine di discrezionalità, nel secondo caso.

4. - La questione è fondata, per le stesse ragioni che hanno indotto questa Corte ad adottare la sentenza n. 157 del 1990.

La legge oggi impugnata infatti ha, per quanto qui interessa, un contenuto analogo a quello della legge della Regione Piemonte oggetto di tale sentenza, mentre le differenze pur sussistenti tra i due atti non sono rilevanti né comunque tali da sottrarre la presente questione all'applicazione degli stessi criteri di decisione allora adottati.

Nel caso precedente infatti questa Corte giudicò illegittima la legge impugnata in riferimento all'art. 128 Cost., per avere sottratto ai Comuni competenze ad essi già affidate dalla legge statale e fatte salve dall'art. 2 d.P.R. n. 616 del 1977, e ciò, in sostanza, perché nello speciale procedimento ivi previsto "tutti i poteri decisionali spettanti in tale materia agli organi comunali vengono.. .. .. trasformati in semplici poteri consultivi e di proposta o in mere attività esecutive, mentre la Regione con l'approvazione dei progetti assume in proprio una competenza di natura provvedimentale attinente alla sfera edilizia che esula dall'ambito delle attribuzioni più generali relative alla disciplina dell'uso del territorio, affidate alla stessa Regione dagli artt. 80 e ss. del d.P.R. n. 616 del 1977".

Tali considerazioni si attagliano perfettamente al modello di ripartizione di funzioni tra Regione e Comune disegnato nella legge lombarda.

Non convince infatti l'obiezione della difesa della Regione, secondo la quale qui non potrebbe ravvisarsi una compressione illegittima dell'autonomia comunale perché, a differenza che nella legge della Regione Piemonte, il parere del Comune avrebbe carattere vincolante.

Invero - come del resto ammette la stessa difesa - il suddetto parere presenterebbe tale carattere soltanto in una limitata ipotesi, e cioè quando sia ad un tempo espresso e negativo; il medesimo parere invece non avrebbe la stessa efficacia se favorevole, potendo essere superato dalla valutazione negativa di ammissibilità effettuata dalla Regione secondo i parametri indicati dall'art. 4 della legge; infine, la mancata espressione di qualsiasi parere nel termine non impedirebbe alla Regione di prestare egualmente il proprio assenso al progetto e di concludere dunque in senso positivo il procedimento di approvazione.

Ora, a parte il fatto che anche al parere del Comune previsto dalla legge della Regione Piemonte avrebbe potuto riconoscersi un carattere limitatamente vincolante - essendo necessario l'avviso favorevole dell'ente locale perché l'approvazione regionale dei progetti potesse costituire, tra l'altro, variante agli strumenti urbanistici e deroga ai regolamenti edilizi (art. 5, comma secondo) - sembra comunque decisivo osservare che un potere che si atteggia nel modo sopra illustrato non può certo considerarsi equivalente al potere decisionale che spetta al diverso soggetto che rimane dominus del procedimento e titolare dell'atto finale.

Le ragioni, prima testualmente citate, poste a sostegno della sentenza n. 157 del 1990 restano pertanto del tutto appropriate per ritenere sussistente la lamentata violazione dell'autonomia comunale anche nel caso attuale, e ciò tanto più ove si consideri che la legge impugnata consente alla Regione, nell'ipotesi di mancata pronunzia di qualunque parere da parte del Comune, di esercitare, in sostanza, un potere sostitutivo non espressamente attribuito e disciplinato, e privo di qualsiasi garanzia procedurale.

Quanto poi al potere del Sindaco circa il rilascio delle concessioni in deroga, non sono stati addotti argomenti convincenti per contestare che esso, ridotto ad una attività meramente esecutiva del provvedimento regionale di approvazione dei progetti, si atteggi in modo identico a quello già ritenuto illegittimo dalla ripetuta sentenza n. 157 del 1990.

Infine, non potrebbe negarsi l'illegittimità della disciplina in oggetto, sempre sotto il profilo fin qui considerato, facendo richiamo all'art. 3 della legge n. 142 del 1990, poiché da questo non può trarsi l'attribuzione alla Regione del potere di disporre del contenuto e dell'estensione delle funzioni dei Comuni, per di più senza tenere conto del modo in cui esse si atteggiano nella legislazione statale già vigente.

Le disposizioni impugnate debbono pertanto essere dichiarate costituzionalmente illegittime per le ragioni sopra illustrate, considerandosi assorbito ogni ulteriore motivo di censura.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma secondo, 5, comma primo, e 6 della legge regionale della Lombardia 4 luglio 1988, n. 39 (Norme a sostegno della promozione e incentivazione della ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.