SENTENZA N. 517
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 6 marzo 1987, n. 65 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico", promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte provinciali di Bolzano e Trento e della Giunta regionale della Lombardia, notificati il 4 aprile 1987, depositati in cancelleria rispettivamente l'8, il 9 e il 14 aprile 1987 ed iscritti ai nn. 9, 10 e 14 del registro ricorsi 1987.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'atto di intervento del CONI;
udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi l'Avvocato Umberto Coronas per
Ritenuto in fatto
1. - (R. Ric. 9/1987). La legge 6 marzo 1987, n. 65, intitolata "Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico", é oggetto di un ricorso, notificato il 4 aprile 1987, proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano. Con tale atto sono sospettate d'incostituzionalità sia la legge in toto, sia, più in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 1, quarto e quinto comma, 2, comma 1, lett. b), primo ter, secondo e sesto e 2 bis, comma terzo, nella parte in cui le stesse vengano ritenute applicabili nel territorio della Provincia, per contrasto con gli artt. 2, 3, comma terzo, 8, nn. 20 e 17, 9, n. 11, 16, 78 e 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto del T.A.A.) e relative norme di attuazione.
La ricorrente lamenta, in primo luogo, che la legge impugnata nel suo complesso risulti lesiva sia della propria competenza legislativa primaria e di quella amministrativa in materia di turismo ed industria alberghiera e di lavori pubblici di interesse provinciale (artt. 8, nn. 20 e 17 e 16 dello Statuto T.A.A.), sia della propria competenza concorrente in materia di attività sportive e ricreative e relativi impianti ed attrezzature (artt. 9, n. 11, e 16 Statuto T.A.A.), sia delle norme statutarie in materia di finanza locale (artt. 78 ed 80).
Nelle sue impugnazioni più particolari
a) l'art. 1, quarto e quinto comma, in quanto lesivo delle competenze provinciali in materia di attività sportive e ricreative, come specificate dalle norme di attuazione dello Statuto, adottate con d.P.R. 24 marzo 1975, n. 475, dal momento che attribuisce al Ministro del turismo e dello spettacolo il potere di approvare annualmente, sentite le Regioni, le Province autonome, l'A.N.C.I. e l'U.P.I., i programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive e a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali, mentre, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 475 del 1975, spetta alla Provincia approvare i programmi stessi, previo coordinamento con il C.O.N.I.;
b) l'art. 2, sesto comma, per il quale i progetti unitari per la costruzione di grandi strutture sportive debbono essere presentati dall'ente interessato, per l'accesso al F.I.O., al Ministero del turismo e dello spettacolo anziché alla Provincia autonoma di Bolzano o quanto meno tramite la stessa, in quanto lesivo delle competenze provinciali in materia di urbanistica e lavori pubblici provinciali, nonché di quelle in materia di attività sportive;
c) art. 2 bis, comma terzo, con il quale viene attribuito al comitato provinciale del C.O.N.I. il potere, che spetta ai competenti organi della Provincia, di esprimere il parere sui progetti per la costruzione e l'ampliamento, la modifica e il restauro delle strutture sportive, anche scolastiche;
d) art. 2, commi primo, lett. b, primo ter e secondo della legge n. 65
del
2. - (R. Ric. 10/1987). Con ricorso notificato il 4 aprile 1987,
La lesione delle competenze provinciali risulterebbe dal fatto che alla Provincia non solo viene sottratta ogni possibilità di programmazione degli interventi per la realizzazione di impianti sportivi, ma viene preclusa anche la possibilità di disporre in ordine ai singoli interventi, autorizzandoli e concedendo ai Comuni (e agli altri organismi abilitati dalle leggi provinciali) i relativi finanziamenti.
La normativa statale in questione, peraltro, ad avviso della Provincia
ricorrente, non può trovare giustificazione né nella mancanza di una disciplina
legislativa provinciale in materia, in quanto una tale disciplina esiste ed ha
già ricevuto concreta attuazione, né nel generale potere di indirizzo e
coordinamento, in quanto difetterebbero i presupposti che secondo la
giurisprudenza della Corte costituzionale devono sussistere perché possa
realizzarsi legittimamente una compressione dell'autonomia regionale.
Analoghe censure vengono mosse dalla Provincia ricorrente alla disposizione relativa alla concessione di mutui decennali da parte dell'Istituto per il credito sportivo (art. 2, comma primo ter), con riferimento alla quale, peraltro, viene ravvisata anche una specifica violazione dell'art. 2 del d.P.R n. 475 del 1975, secondo cui l'Istituto per il credito sportivo fissa annualmente, d'intesa con le Province di Trento e Bolzano, l'ammontare complessivo e la destinazione dei mutui da concedere nell'ambito del rispettivo territorio provinciale.
3. - (R. Ric. 14/1987). Con ricorso notificato il 4 aprile 1987,
a) la competenza del Ministro del turismo e dello spettacolo (e di altri organi statali), anziché della Regione, in ordine alla definizione dei criteri e parametri per la formulazione dei programmi di intervento per l'impiantistica sportiva, ivi compresi quelli volti a realizzare interventi negli impianti sportivi destinati ad ospitare i campionati del mondo di calcio del 1990, nonché in ordine alla predisposizione, l'adozione e l'approvazione dei programmi medesimi;
b) la concessione di contributi in capitale, l'assunzione degli oneri di ammortamento, o la concessione di contributi sull'ammortamento dei mutui da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo anziché da parte della Regione;
c) l'accesso al FIO, per il finanziamento di piani di costruzione di grandi strutture sportive, connessi servizi tecnologici e sistemi infrastrutturali, su domanda da inoltrarsi al Ministro del turismo e dello spettacolo anziché per il tramite e su proposta della Regione;
d) lo stanziamento di somme per il finanziamento di detti programmi nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, al fine di erogarle direttamente, anziché ripartirle tra le Regioni.
4. - Si é costituito in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che tutte le questioni vengano dichiarate infondate.
La difesa dell'Avvocatura muove da due premesse comuni a tutti i ricorsi: il carattere super-regionale dei programmi previsti dalle disposizioni impugnate; la idoneità della procedura preordinata all'approvazione dei programmi e alla definizione dei criteri e dei parametri per la elaborazione dei programmi stessi rispetto al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome di far presenti le valutazioni più ritenute rispondenti ai rispettivi interessi territoriali e di rappresentare, all'occorrenza, le esigenze di un opportuno coordinamento con gli interventi già programmati in ambito locale.
Quanto al primo aspetto, negli scritti difensivi si sostiene che il carattere nazionale, super-regionale di tutti i programmi previsti dall'art. 1 della legge n. 65 del 1987 risulta evidente sia dalla natura degli interessi che il legislatore nazionale ha inteso soddisfare, sia dalla preordinazione degli interventi all'adeguamento di tutti gli impianti sportivi a uniformi norme di sicurezza, sia dalla connessione di tali interventi alle materie della salute e della educazione nonché dalla preordinazione degli interventi al riequilibrio territoriale.
Quanto al secondo profilo, l'Avvocatura rileva come, fissati in una sede naturalmente centrale i criteri e i parametri generali, il contenuto dei programmi si alimenti delle istanze propulsive degli enti locali interessati alla realizzazione dei singoli interventi. I programmi vengono quindi elaborati in una sede centrale, previo parere delle Regioni e delle Province autonome, e definitivamente approvati con decreto ministeriale. In sostanza, il procedimento si svolge attraverso una serie di atti che sono bensì preordinati alla definitiva approvazione ministeriale, ma sono anche idonei, singolarmente, a consentire il recepimento e il rispetto delle esigenze locali coinvolte.
Ciò premesso in linea generale, l'Avvocatura, in ordine ai ricorsi proposti dalle Province autonome, rileva che dall'art. 2 del d.P.R. n. 475 del 1975 si desume la piena configurabilità di un concorso di interventi statali e provinciali. Osserva inoltre, quanto alla pretesa violazione delle competenze in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, che la stessa in tanto potrebbe ritenersi sussistente in quanto si dimostrasse che al programma statale di interventi non é sottesa - come invece é - una unitaria valutazione a carattere nazionale delle esigenze del settore.
Del tutto infondata é, poi, ad avviso dell'Avvocatura, la pretesa violazione dell'autonomia finanziaria delle Province ricorrenti, in quanto le disposizioni degli artt. 78 ed 80 dello Statuto, e relative norme di attuazione, sono insuscettibili di essere estese alle ipotesi di finanziamento straordinario disposte nell'ambito e per l'attuazione di un programma nazionale di intervento.
Con riferimento al ricorso proposto dalla Regione Lombardia, nell'atto di costituzione viene evidenziata l'infondatezza del richiamo alle disposizioni dell'art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977. Infatti, benché tra le funzioni regionali inerenti alla materia del turismo e dell'industria alberghiera rientri la "promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti", una corretta interpretazione letterale e sistematica imporrebbe di ritenere che gli impianti e le attrezzature considerati siano solo quelli relativi alla promozione di attività sportive, ad esclusione di quelli destinati all'esercizio agonistico delle attività stesse. Quanto, infine, al profilo finanziario del ricorso della Regione Lombardia, l'Avvocatura osserva come da un lato il riferimento all'art. 126 del d.P.R. n. 616 del 1977 sia improprio, in quanto gli interventi previsti dalla legge impugnata non sono riconducibili alle funzioni trasferite alle Regioni ma ineriscono ad un programma statale a carattere nazionale, finanziato direttamente dallo Stato, e come, dall'altro lato, difetti il presupposto della applicabilità dell'art. 109 dello stesso d.P.R., posto che le funzioni relative all'accesso al credito agevolato in tanto rientrano nelle competenze regionali in quanto ineriscano alle materie trasferite alle Regioni. E ciò deve escludersi per quel che concerne gli impianti sportivi.
5. - Ha spiegato domanda di intervento in tutti i giudizi il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) con atti depositati, rispettivamente, il 28 maggio 1987, il 22 maggio 1987 e il 19 maggio 1987. Il CONI afferma, in primo luogo, la propria legittimazione ad intervenire, rilevando che in tutti i giudizi sono poste questioni rilevanti ai fini della determinazione delle proprie competenze. Nel merito, svolge considerazioni analoghe a quelle del Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che le questioni vengano dichiarate non fondate.
6. - Nell'imminenza dell'udienza le Province autonome di Bolzano e
Trento,
6.1. -
6.2. -
Ove, poi, nella materia in questione dovessero ritenersi sussistenti profili di interesse nazionale, questi potranno essere fatti valere nei modi previsti dallo Statuto e dalla Costituzione: in particolare, con l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento che, in ogni caso, presuppone il permanere delle competenze provinciali, e non la soppressione delle stesse.
Quanto al procedimento preordinato alla elaborazione ed approvazione dei
programmi,
6.3. -
Ove poi dovesse ravvisarsi in materia un interesse nazionale, lo stesso potrebbe essere assicurato attraverso la fissazione di principi vincolanti o l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento o l'avvio di procedure programmatorie nazionali raccordate con la programmazione regionale.
Quanto al procedimento finalizzato all'approvazione dei programmi,
6.4. - Nelle tre memorie depositate in data 16 settembre 1987, il C.O.N.I. ribadisce le ragioni a sostegno della propria legittimazione a partecipare al giudizio ed insiste nelle considerazioni già formulate.
Considerato in diritto
1. - Data l'identità, quantomeno parziale, dell'oggetto dei giudizi di cui in epigrafe, é opportuno che la loro trattazione avvenga in forma congiunta per essere decisi in un'unica sentenza.
2. - Pregiudiziale all'esame del merito é la decisione sull'ammissibilità
degli "atti di intervento" spiegati dal C.O.N.I. contro tutti e tre i
ricorsi che hanno dato vita ai presenti giudizi. Uno di tali atti, peraltro, é
intempestivo, essendo stato depositato il 28 maggio
Secondo il costante orientamento di questa Corte (ordd. dibattimentali 30 maggio e 15 giugno 1977; ordd. n. 22 del 1958, n. 130 del 1977; sentt. nn. 182 e 293 del 1987), nei giudizi di costituzionalità in via principale non é proponibile alcuna forma di intervento; né é ammissibile la figura del controinteressato, per il fatto che in tali giudizi "non possono partecipare soggetti che non siano titolari di potestà legislativa" e, in particolare, soggetti diversi da quelli della cui competenza legislativa si controverte; né in essi é comunque ammissibile "la figura del controinteressato come parte, propria del procedimento giurisdizionale amministrativo, tantomeno quando chi postula tale posizione non può vantare interessi costituzionalmente rilevanti". Poiché nei giudizi in corso la difesa del C.O.N.I. non offre motivi nuovi in grado di superare le argomentazioni sui cui si fonda la giurisprudenza di questa Corte e poiché, allo stato del diritto vigente, non possono trarsi elementi obiettivi tali da indurre a mutare il predetto orientamento, gli "atti di intervento" spiegati dal C.O.N.I. nei presenti giudizi devono ritenersi inammissibili.
2.1 - Inammissibile é, altresì, la censura prospettata dalla Provincia di
Bolzano contro la legge 6 marzo 1987, n.
Oltreché dal rinvio testuale dell'art. 22 della legge n. 87 del 1953 al regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che per la parte qui interessata (art. 6, n. 3, R.D. 17 agosto 1907, n. 642) deve ritenersi applicabile, l'onere della motivazione ha la sua giustificazione logica nell'esigenza di documentare il presupposto dell'impugnazione, onde consentire alla Corte il vaglio in limine litis, attraverso l'esame della motivazione e del suo contenuto, della sussistenza in concreto dello specifico interesse a ricorrere in relazione alle singole disposizioni impugnate, nonché nell'esigenza di determinare inequivocabilmente l'oggetto della questione sottoposta al giudizio di costituzionalità. Premesso che, le censure proposte dalla stessa ricorrente con adeguata motivazione investono disposizioni che non sono così intimamente collegate con tutte le altre contenute nel medesimo atto legislativo da indurre ragionevolmente a pensare che la loro proposizione debba necessariamente e implicitamente estendersi a tutta la legge, l'assoluta carenza di motivazione, o come eventualmente la sua obiettiva contradittorietà, oltre che privare il giudice di costituzionalità di ogni filtro pregiudiziale di fronte alla prospettazione di dubbi di legittimità del tutto arbitrari, pretestuosi o astratti, comporta di per sé un vizio formale di validità, che rende inammissibile la questione così proposta.
3. - Come riferito in narrativa, le principali questioni di merito
sollevate con i ricorsi in esame concernono l'art. 1, commi 3ø, 4ø e 5ø della
legge 6 marzo 1987, n. 65, dove sono previsti vari tipi di intervento statale
(costruzione, ampliamento, riattamento, ristrutturazione, completamento,
miglioramento, etc.) su impianti sportivi. Tali interventi, come già detto, si
distinguono in tre categorie (art. 1, alinea), a seconda che abbiano ad
oggetto: a) impianti destinati a ospitare gli incontri dei campionati mondiali di
calcio, come indicati dal C.O.N.I. (art. 1 c. 3ø); b) impianti destinati
"a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline
sportive, con strutture polifunzionali" (art. 1, c. 4ø e 5ø ); c) impianti
destinati "a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la
realizzazione di strutture polifunzionali" (art. 1, c. 4ø e 5ø ). Mentre
3.1 - É infondata la questione di costituzionalità relativa all'art. 1, comma 3ø, della legge 6 marzo 1987, n. 65 (interventi su impianti destinati a ospitare i campionati mondiali di calcio del 1990), che é stata sollevata dalla Regione Lombardia sul presupposto che le disposizioni anzidette siano lesive della competenza legislativa concorrente della Regione nella sub-materia dello sport, quale risulta determinata dall'art. 56, cpv., lett. b, del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616.
Più in particolare,
Le censure proposte e le ragioni che le sostengono non possono essere accolte. A parte la rilevanza che occorre dare alla distinzione tra le attività sportive agonistiche e quelle non agonistiche (che verrà esaminata nel punto seguente della presente motivazione), sta di fatto che l'organizzazione degli incontri dei campionati mondiali di calcio esorbita sicuramente dalla sfera di attribuzioni propria delle Regioni, in quanto attività la cui disciplina e la cui gestione sono strettamente legate all'interesse nazionale, nonché ad obblighi internazionali che vincolano lo Stato tanto nei suoi organi di amministrazione diretta, quanto attraverso suoi enti pubblici strumentali, qual'é il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).
L'organizzazione dei campionati mondiali di calcio consiste in
un'attività estremamente complessa che comporta una rete di poteri e di
obblighi coinvolgente tanto soggetti dell'ordinamento nazionale quanto,
soprattutto, soggetti e organizzazioni internazionali. In primo luogo, sin dal
momento della presentazione della candidatura per il proprio Paese l'ente e
l'associazione preposti all'organizzazione nazionale del gioco del calcio (in
Italia il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e
In secondo luogo, nel momento in cui decide l'assegnazione dei campionati mondiali, l'ente preposto all'organizzazione del calcio agonistico al livello internazionale, oltre ad accettare e ratificare gli impegni garantiti dal Governo del Paese organizzatore, fissa determinati obblighi relativi a svariati compiti organizzativi, fra i quali rientrano gli impianti sportivi. Per questi ultimi, in particolare, i vincoli si riferiscono: alle dimensioni e alle caratteristiche (fondo erboso dei capi di gioco, servizi idonei, etc.), che devono esser tali da assicurare la regolarità e il buon andamento delle competizioni; alla capienza di posti, in modo da garantire la possibilità di un adeguato numero di spettatori; ai requisiti di sicurezza per gli atleti e per il pubblico; alla localizzazione degli impianti stessi lungo tutto il territorio nazionale; ai tempi entro i quali devono esser completate le eventuali opere di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti medesimi. Con riferimento al caso di specie, va ricordato che é stata la stessa F.I.F.A. a rilevare le insufficienze di un certo numero di impianti e ad esigere l'impegno delle relative opere di miglioramento come condizione per l'assegnazione dei campionati mondiali del 1990.
Infine va osservato che l'esecuzione delle attività organizzative dei campionati medesimi, anche se affidata a un comitato organizzatore direttamente dipendente dalla F.I.G.C., resta comunque sotto la responsabilità e sotto la direzione della F.I.F.A., quantomeno per le decisioni di principio.
Dal quadro sommariamente tracciato risulta evidente che l'organizzazione
dei campionati mondiali di calcio, per un verso, comporta la fissazione e
l'adempimento di obblighi internazionali gravanti sullo Stato, ed in
particolare tanto sul Governo quanto sul C.O.N.I. e sulle federazioni ad esso
affiliate, e, per altro verso, coinvolge interessi di indubbio carattere
nazionale. Obblighi e interessi che devono essere soddisfatti con una visione
necessariamente unitaria e con la massima urgenza e sollecitudine, dati i tempi
relativamente stretti comportati dai numerosi interventi sugli impianti
richiesti al momento dell'assegnazione (giugno 1984). Tanto più ciò vale, se si
ha presente il carattere del tutto peculiare rivestito dalle competizioni e dai
tornei in cui si svolgono incontri delle rappresentative nazionali, che, come
ha riconosciuto del resto in più di un caso anche
Contro tale conclusione non vale obiettare, come fa la ricorrente, che un conto é l'organizzazione dei campionati e un altro é la costruzione o la ristrutturazione degli impianti sportivi. A parte che tutte le norme che definiscono l'oggetto delle competenze statali e regionali in materia di sport abbinano normalmente la promozione e l'organizzazione delle attività sportive con i relativi impianti e attrezzature (art. 56 d.P.R. n. 616 del 1977; art. 2 d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475), sta di fatto che nel concetto di organizzazione, quale ordinariamente applicato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, rientrano gli interventi sulle persone e sulle cose coordinati al perseguimento di un determinato fine. Se, dunque, con il concetto di organizzazione si intende denotare una serie di attività, di servizi, di spese e di interventi sulle strutture necessari al raggiungimento di uno scopo definito, allora, in presenza di eventuali dubbi interpretativi insorgenti dalla lettura testuale delle disposizioni, si deve ritenere che le opere di costruzione e di ristrutturazione degli impianti sportivi strettamente necessari all'adempimento di compiti organizzativi affidati allo Stato rientrino nella competenza di quest'ultimo. E, del resto, una ripartizione di attribuzione che, per l'assolvimento di un determinato fine, riservasse l'organizzazione di determinate attività allo Stato e, nello stesso tempo, isolasse da questa ogni tipo di intervento sugli impianti per affidarli alle Regioni, risulterebbe indubbiamente irrazionale e inefficiente.
Ciò non significa, peraltro, che qualsiasi intervento di costruzione, di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti sportivi in cui si svolgeranno i campionati mondiali di calcio del 1990 spetta allo Stato in ogni tempo e per qualsiasi fine, come sembra supporre la ricorrente quando fa presente criticamente che di norma gli impianti sportivi hanno una varia destinazione, la quale, riferita ai principi ora affermati, taglierebbe trasversalmente le competenze attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Il significato di quanto sopra affermato é piuttosto quello che allo Stato spetta soltanto la promozione, l'organizzazione e il finanziamento degli interventi sugli impianti sportivi che é necessario compiere per rendere possibile lo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, ma non quelli collegati a finalità diverse, come quelle sportivo-ricreative, che, come si vedrà poi, sono sicuramente spettanti alle Regioni.
4. - Oggetto di impugnazione sia da parte della Regione Lombardia, sia da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano é l'art. 1 commi 4ø e 5ø della l. n. 65 del 1987, che stabilisce una disciplina congiunta degli interventi relativi tanto agli impianti destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive (lett. b), quanto agli impianti destinati a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva (lett. c). Più precisamente, il comma 4ø stabilisce che gli interventi ora menzionati, i quali sono eseguiti dagli enti locali territoriali minori su loro (dettagliata) domanda, sono approvati entro il maggio di ogni anno dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo, sulla base di criteri e di parametri definiti previo parere tecnico del C.O.N.I. e previa consultazione delle commissioni parlamentari competenti e formulati, comunque, tenendo conto delle necessità di riequilibrio territoriale e fra le diverse discipline sportive.
Il comma 5ø, invece, dispone che i suddetti programmi siano elaborati da un comitato presieduto dal Ministro del turismo e composto dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti, dal presidente del C.O.N.I. e dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo (o da loro delegati), sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché l'ANCI e l'UPI, che devono esprimere il loro parere entro 30 giorni dalla ricezione.
4.1 - É fondata la questione di costituzionalità sollevata dai ricorsi
delle Province autonome di Trento e di Bolzano contro l'art. 1 commi 4ø e 5ø
della legge n. 65 del
Queste ultime, infatti, nel determinare la ripartizione materiale delle competenze statali e di quelle provinciali in relazione allo sport stabiliscono che sono attribuite alle Province di Trento e di Bolzano tutte le attività sportive e ricreative, con i relativi impianti e attrezzature, per l'innanzi esercitate nei rispettivi territori dallo Stato sia per il tramite diretto dei propri organi, sia per quello indiretto degli enti e degli istituti pubblici a carattere nazionale o sovra-provinciale (art. 1). Nello stesso tempo, però, quelle stesse norme mantengono ferma la competenza del C.O.N.I. e delle relative federazioni affiliate alle federazioni internazionali "limitatamente alle attività competitive programmate che sono disciplinate dall'ordinamento sportivo internazionale" (art. 2, alinea). Ciò significa, da un lato, che le competenze esercitabili dallo Stato attraverso il C.O.N.I. sono limitate in materia sportiva soltanto alle attività agonistiche (con i relativi impianti e attrezzature) che siano regolate, e non semplicemente riconosciute, dall'ordinamento sportivo internazionale, purché si tratti di competizioni programmate, e non occasionate da particolari circostanze o da particolari momenti; e, dall'altro lato, significa che le Province di Trento e di Bolzano estendono la loro competenza sulle restanti attività sportive (con i relativi impianti e attrezzature), non importa se agonistiche o non agonistiche.
Applicando queste norme al caso di specie si giunge alla conclusione che,
mentre gli interventi sugli impianti necessari per lo svolgimento dei
campionati mondiali di calcio (peraltro non oggetto di contestazione da parte
delle province ricorrenti) rientrano perfettamente nella competenza del
Ministro del Turismo e dello Spettacolo, che ben può adottare i programmi
previsti dall'art. 1 c. 3ø senza con ciò violare le disposizioni dello Statuto
del Trentino Alto Adige sulla competenza legislativa in materia di attività
sportive e ricreative, la stessa cosa non può minimamente dirsi per gli
interventi sugli impianti necessari per soddisfare le esigenze dei campionati
delle varie discipline (lett. b) e per promuovere l'esercizio dello sport
(lett. c). Quando l'art. 1, commi 4ø e 5ø, disciplina tali interventi
attribuendone la programmazione allo Stato, nella persona del Ministro per il
turismo e lo spettacolo, si pone in stridente contrasto con l'art. 9, n.
Né vale affermare in senso contrario, come fa l'Avvocatura dello Stato, che l'autonomia provinciale può ritenersi salvaguardata dalla previsione di un parere obbligatorio, ma non vincolante, che le Province ricorrenti, al pari delle singole Regioni nonché dell'ANCI e dell'UPI, devono esprimere sui programmi di intervento (art. 1, c. 5ø). Il parere é, infatti, la più tenue misura di coordinamento paritario, diretto a prospettare interessi di soggetti od organi diversi da quello che ha la titolarità dell'atto di cui si tratta. Pertanto, supponendo che la competenza in relazione alla quale si esprime sia di altri organi o di altri soggetti, il parere della Provincia non può essere minimamente configurato come atto di esercizio dell'autonomia legislativa provinciale (o regionale) o come un suo legittimo surrogato.
Allo stesso modo, non può riconoscersi pregio all'altro argomento della stessa Avvocatura, secondo il quale sugli interventi in oggetto insisterebbero interessi di carattere nazionale diversi da quelli che presiedono alla ripartizione di competenze tra Stato e Provincia autonoma effettuata dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione. Non si può infatti ridurre l'oggetto delle attività sportive, agonistiche o non, affermando che lo svolgimento dei campionati di qualsiasi disciplina sportiva rientra comunque nell'interesse nazionale e che, quindi, gli interventi sugli impianti necessari per lo svolgimento dei predetti campionati siano di competenza statale ratione materiae. Di fronte alla contraria e univoca valutazione del legislatore in sede di formulazione delle norme di attuazione dello Statuto l'interprete non può far valere le sue proprie valutazioni, tanto più che non può confondersi la rilevanza sportiva del fenomeno (peraltro di varia natura, svolgendosi i campionati a molteplici livelli: nazionali, regionali, provinciali, anche locali) con quella giuridica.
Tantomeno deve riconoscersi valore all'ultimo argomento dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui, essendo lo sport non agonistico finalizzato alla soddisfazione dei beni della salute e dell'educazione, gli interventi sugli impianti necessari allo svolgimento di questo tipo di attività sportiva (lett. c) debbano ritenersi di spettanza dello Stato. Non é minimamente sostenibile, infatti, che l'attuazione, la cura, la tutela dei valori costituzionali della salute e dell'educazione siano riservati ai poteri statali, essendo invece vero che, sebbene nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle materie loro attribuite che risultino rilevanti per la cura di quei valori, le Province (al pari delle Regioni, del resto) sono parimenti legittimate a provvedere alla tutela e alla promozione di quei medesimi valori, purché non ne derivi, come nell'uso non ne deriva, un'irragionevole violazione del principio di eguaglianza nel godimento dei diritti fondamentali.
4.2 - É fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art. 1, commi 4ø e 5ø della legge n. 65 del 1987 per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 56, d.P.R. n. 616 del 1977, nella parte in cui si riferisce agli interventi rubricati sotto la lettera c, di cui all'art. 1, alinea, l. n. 65 del 1987 (interventi su impianti necessari "a promuovere l'esercizio dell'attività sportive mediante la realizzazione di strutture polifunzionali").
Nel definire il settore organico della materia "Turismo e industria alberghiera", di cui all'art. 117 Cost., l'art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977 vi include lo sport, ripartendo le relative competenze fra le Regioni e lo Stato nel modo seguente: alle prime sono attribuite "la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature"; allo Stato sono invece conservate "le attribuzioni del C.O.N.I. per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali".
Nell'interpretare le predette disposizioni
Questa interpretazione non può essere accolta. In realtà l'art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977, ricostruito anche sulla base dei lavori preparatori della c.d. Commissione Giannini, segue un criterio di ripartizione delle competenze fra Stato e regioni diverso da quello postulato dalla ricorrente. La vera e unica linea di divisione fra le predette competenze é quella fra l'organizzazione delle attività sportive agonistiche, che sono riservate al C.O.N.I., e quella delle attività sportive di base o non agonistiche, che invece spettano alle regioni. La ripartizione delle competenze sugli impianti e sulle attrezzature é del tutto consequenziale alla precedente distinzione, nel senso che, mentre lo Stato é pienamente legittimato a programmare e a decidere gli interventi sugli impianti e sulle attrezzature necessari per l'organizzazione delle attività sportive agonistiche, le regioni vantano invece la corrispondente competenza in relazione all'organizzazione delle attività sportive non agonistiche.
A sostegno di siffatta interpretazione si può addurre un triplice ordine di argomentazioni. Innanzitutto valgono anche in tal caso le osservazioni precedentemente formulate ad altro riguardo sul concetto di organizzazione delle attività sportive (punto 3.1 della presente motivazione). In secondo luogo, non si può ignorare che le disposizioni di cui all'art. 56, cpv., del d.P.R. n. 616 del 1977, nel definire le attribuzioni regionali in materia di sport, fanno esplicitamente riferimento alle attività sportive (non agonistiche) e ai "relativi impianti e attrezzature", escludendo con ciò gli interventi che non sono configurabili come "relativi" o strumentali all'organizzazione delle attività sportive loro trasferite, cioè quelle non agonistiche. Questo punto é, del resto, perfettamente rispondente alle conclusioni della c.d. Commissione Giannini in materia di sport, nelle quali si legge, dopo aver proposto una ripartizione di competenze fra lo Stato e le regioni improntate sulla divisione tra attività agonistiche e attività non agonistiche, che nelle attribuzioni trasferite alle regioni sono incluse quelle concernenti gli impianti e i servizi "complementari" rispetto alle attività assegnate alle stesse, cioè rispetto alle attività sportive non agonistiche. Infine, un terzo argomento può trarsi dallo stesso concetto di sport agonistico, il quale, sotto il profilo organizzatorio, non può prescindere dal collegamento, tramite le federazioni nazionali di settore, con l'ordinamento sportivo internazionale. Questo collegamento, che ovviamente é ben diverso dal requisito della disciplina da parte di norme di diritto internazionale analizzato a proposito della ripartizione delle competenze fra lo Stato e le province di Trento e di Bolzano, fa sì, comunque, che l'organizzazione dello sport agonistico e le relative esigenze di intervento sugli impianti mal si prestano ad essere costrette nel mero ambito regionale. Di modo che, salvo diversa disposizione a favore delle autonomie speciali, é ragionevole pensare che l'art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977 abbia voluto riconoscere questa realtà lasciando integre le attribuzioni del C.O.N.I. in materia di organizzazione delle attività agonistiche e degli interventi sugli impianti necessari allo svolgimento dei predetti compiti organizzativi.
Applicando questi criteri di valutazione alle disposizioni impugnate, si deve escludere che la programmazione e l'adozione di interventi sugli impianti diretti a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive (di cui alla lett. b, art. 1, alinea, l. n. 65 del 1987) rientrino nelle competenze regionali, a norma dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 56, cpv. del d.P.R. n. 616 del 1977. La loro finalizzazione alle esigenze dei campionati fa chiaramente intendere che qui si tratta di impianti relativi ad attività sportive agonistiche. I campionati sportivi, con il loro carattere di programmaticità e di competitività organizzata secondo criteri di ufficialità, possono essere considerati come il prototipo delle attività sportive agonistiche. Per questo aspetto, dunque, la censura prospettata dalla Regione Lombardia contro l'art. 1, commi 4ø e 5ø, che affida la programmazione e la decisione degli interventi sugli impianti destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle varie discipline sportive al Ministro per il turismo e lo sport, é sicuramente infondata.
Al contrario, va accolta la censura prospettata dalla stessa Regione nei confronti delle medesime disposizioni nella parte in cui si riferiscono agli interventi sugli impianti destinati "a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva" (lett. c, art. 1, alinea, l. n. 65 del 1987). Per il predetto profilo, non c'é dubbio infatti che i commi 4ø e 5ø dell'art. 1 della legge impugnata, riconoscendo al Ministro per il turismo e lo spettacolo il potere di programmare e di decidere gli interventi sugli impianti necessari allo svolgimento di attività sportive non agonistiche, cioè di quelle attività sportive svolte per svago o dirette a sviluppare la forza o l'efficienza del proprio corpo, invadono una competenza che l'art. 117 Cost., come specificato dall'art. 56, cpv., del d.P.R. n. 616 del 1977, assegna indubbiamente alle regioni a statuto ordinario.
5. - É infondata la questione di costituzionalità, sollevata dalla
Regione Lombardia, concernente l'art. 2, primo comma, lett. a, della legge n.
65 del 1987, che autorizza
Dal momento che, come é stato precedentemente affermato (punto 3.1), gli interventi di cui i mutui in questione costituiscono il necessario supporto finanziario sono di spettanza dello Stato, é logicamente consequenziale affermare che le autorizzazioni di spesa contenute nell'art. 2, primo comma, lett. a, non possono minimamente ledere la corrispondente autonomia regionale, come specificata dagli artt. 59, cpv., e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977.
6. - Parzialmente fondata é la questione di costituzionalità, sollevata sempre dalla Regione Lombardia, verso l'art. 2, primo comma, lett. b, nonché verso l'art. 2, comma 1- ter, della legge n. 65 del 1987. Nelle disposizioni contenute nel primo comma é prevista l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere a favore dei comuni (e loro consorzi), delle province e delle comunità montane mutui ventennali a totale carico dello Stato per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, primo comma, lett. b (interventi su impianti necessari a soddisfare le esigenze dei campionati delle varie discipline sportive) e lett. c (interventi su impianti necessari per la promozione dell'esercizio dell'attività sportiva), mentre nelle disposizioni contenute nel comma 1- ter sono previste, sempre al fine di realizzare gli interventi sugli impianti di cui all'art. 1, primo comma, lett, b e c, sia l'autorizzazione all'Istituto per il credito sportivo a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo dello Stato, a favore dei soggetti di cui alla legge n. 50 del 1983, sia l'iscrizione dei relativi stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo. In entrambi i casi le censure sollevate dalla Regione ricorrente sono fondate nella parte in cui si riferiscono ai finanziamenti relativi agli interventi di cui alla lett. c dell'art. 1, primo comma (interventi su impianti necessari per la promozione dell'esercizio dell'attività sportiva).
Poiché le opere di costruzione, di ristrutturazione, di miglioramento, e simili, concernenti gli impianti necessari per la promozione dell'esercizio dell'attività sportiva non agonistica, rientrano nella competenza della Regione (punto 4.2), le disposizioni appena menzionate, nella parte in cui si riferiscono ai finanziamenti statali dei corrispondenti interventi sostanziali, devono ritenersi lesive dell'autonomia finanziaria della regione stessa, come definita dagli artt. 56, secondo comma, e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977. Con questi articoli, infatti, sono riconosciuti alla competenza regionale, ovviamente in relazione alle opere rientranti nella propria sfera di attribuzioni, gli interventi finanziari diretti ad agevolare l'accesso al credito, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato e il controllo sulla destinazione dello stesso. É evidente, pertanto, il contrasto con tali norme delle disposizioni impugnate, nella parte in cui si riferiscono agli interventi sugli impianti sportivi di competenza regionale (cioè quelli posti in relazione alle opere di cui alla lett. c, art. 1, comma primo).
Né, in contrario, può affermarsi che, in ipotesi, si tratta di finanziamenti di tipo straordinario, i quali, come tali, sono stati riconosciuti da questa Corte (sentt. nn. 356 e 357 del 1985) come interventi aggiuntivi rispetto a quelli di competenza regionale. Di questa specie di interventi, infatti, mancano nel caso tanto gli aspetti formali (collegamenti con fondi speciali, etc.) quanto quelli sostanziali (natura del finanziamento, etc.).
6.1 - Gli stessi argomenti ora menzionati inducono ad accogliere le
censure di incostituzionalità prospettate dalle Province di Trento e di Bolzano
nei confronti delle medesime disposizioni oggetto dell'impugnazione discussa
nel punto immediatamente precedente (punto 6). In tal caso, tuttavia,
l'accoglimento si estende al complesso delle disposizioni contenute nell'art.
2, primo comma, lett. b, e comma 1- ter, in quanto spettando alle Province
ricorrenti la competenza sostanziale degli interventi sugli impianti destinati
sia a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline (art. 1,
primo comma, lett. b), sia a promuovere l'esercizio delle attività sportive non
agonistiche (art. 1, primo comma, lett. c), deve riconoscersi
l'incostituzionalità delle erogazioni di spesa e degli interventi finanziari
previsti al fine di sostenere il relativo onere di spesa. Pertanto, va
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, nei commi primo lett. b
e primo- ter, nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, in quanto ne risultano violati gli artt. 78 e
6.2 - Con il medesimo ragionamento svolto nei due punti immediatamente
precedenti vanno accolte le censure prospettate dalla Regione e dalle Province
ricorrenti nei confronti dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 65 del
1987, il quale, al fine di favorire l'attuazione degli interventi di cui
all'art. 1, primo comma, lett. c (interventi su impianti destinati a promuovere
l'esercizio dell'attività sportiva non agonistica), prevede sia la concessione
in favore dei soggetti indicati nell'art.
7. - Vanno invece respinte le censure che
8. - Parimenti infondata é la questione di costituzionalità sollevata dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art. 2- bis, quarto comma, della legge n. 65 del 1987, il quale estende la possibilità che i mutui ventennali previsti a favore dei comuni per la realizzazione degli interventi sugli impianti destinati a ospitare gli incontri dei campionati mondiali di calcio del 1990 (di cui all'art. 2, primo comma, lett. a) siano concessi con le medesime modalità anche ai comuni che già alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni impugnate abbiano già affidato o abbiano in corso di affidamento la costruzione e la gestione di un impianto inserito nel programma di interventi necessari per l'organizzazione dei campionati mondiali di calcio del 1990. La regione, infatti, non può fondatamente lamentarsi di pretese violazioni della propria autonomia finanziaria in relazione a interventi che, come si é precedentemente affermato (punto 3.1), esorbitano dalla propria sfera di attribuzioni.
9. - Non fondata é altresì la questione di costituzionalità, sollevata
tanto dalle Province di Trento e di Bolzano quanto dalla Regione Lombardia, in
relazione all'art. 2, sesto comma, della legge n. 65 del 1987, che riconosce
all'ente interessato alla realizzazione di piani relativi alla costruzione di
grandi strutture sportive la possibilità di procedere direttamente alla
predisposizione di un progetto da inoltrare al Ministero del turismo e dello
spettacolo per l'accesso al Fondo investimenti e occupazione (FIO). Più in
particolare, le ricorrenti lamentano che la disposizione impugnata, prevedendo
la possibilità di accesso al FIO da parte dei comuni o di altro ente abilitato
alla realizzazione di grandi strutture sportive per il tramite del Ministero
del turismo e dello spettacolo anziché per il mezzo delle Regioni o delle
Province autonome, si pone in contrasto con il principio statutario che
riconosce a queste ultime la competenza a disciplinare con proprie leggi gli
interventi finanziari e quelli volti ad agevolare l'accesso al credito in
relazione alle materie loro attribuite (art. 119 Cost., come definito dagli
artt. 59 e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977; artt. 8 nn. 20 e 17, 9 n. 11, 16, 78
e
Le censure così proposte vanno respinte, poiché le modalità di accesso al FIO, allora limitato ai Ministeri e alle Regioni, sono state regolate dalla legge finanziaria del 1983 (l. 26 aprile 1983, n. 130, art. 21), e successive modificazioni, senza che vi fosse una specifica ragione di ordine costituzionale a sorreggere tale disposizione. Non può perciò essere sospettata di incostituzionalità una legge statale che, intervenendo successivamente, modifica una disciplina disposta da una legge ordinaria dello Stato precedentemente emanata. Tanto più che, poiché le disposizioni impugnate fanno esplicito riferimento alla realizzazione "di piani complessi e articolati che prevedono la costruzione di grandi strutture sportive, connessi servizi tecnologici e sistemi infrastrutturali" (art. 1, sesto comma), appare del tutto ragionevole che il legislatore abbia previsto l'inoltro al Ministero da parte dei comuni o degli altri enti interessati per l'accesso al FIO.
10. - Infondata é anche la censura di incostituzionalità prospettata dalla Provincia di Bolzano nei confronti dell'art. 2- bis, terzo comma, della legge n. 65 del 1987. Questa disposizione prevede che il parere per i progetti di costruzione e di ampliamento dei campi sportivi elaborati dai comuni e dagli altri enti interessati sia espresso dal Comitato provinciale del C.O.N.I. per spese non superiori a due miliardi e dalla Commissione impianti sportivi dello stesso C.O.N.I. per spese superiori a tale importo. Secondo la ricorrente, tale parere, sostituendosi a quello dei competenti organi provinciali, lederebbe l'autonomia legislativa e amministrativa della Provincia. La censura va respinta poiché non considera che il parere del C.O.N.I. é espressione di un potere di consulenza essenzialmente tecnica e, pertanto, non si sostituisce ai diversi pareri degli organi provinciali, i quali possiedono un carattere amministrativo. In altre parole, si tratta di due competenze diverse che si affiancano l'una all'altra nel concreto esercizio del processo di attuazione dei piani di costruzione o di ammodernamento degli impianti sportivi.
11. - Infondata, nei sensi di cui in motivazione, é infine la questione
sollevata dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art. 2- bis, secondo
comma, della legge n. 65 del
La censura prospettata dalla ricorrente va respinta, poiché si basa su una interpretazione errata della disposizione oggetto della presente impugnazione. Quest'ultima non intende affatto sostituire la legge statale sull'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche a quelle delle regioni successivamente emanate nella corrispondente materia di competenza regionale (e con ciò stesso non intende aggirare la pronunzia di questa Corte precedentemente citata), ma si limita a disporre che per le opere cui la disposizione impugnata fa riferimento, le quali rientrano, per l'appunto, nella competenza regionale, si debbano applicare le regole sull'accelerazione delle procedure in vigore: s'intende, le leggi regionali nelle regioni in cui queste siano state adottate, quelle statali nelle regioni rimaste ancora inerti. É ragionevole pensare, infatti, che, nello stabilire un precetto generale valido per tutto il territorio nazionale, lo Stato non possa non richiamare la propria legge, anziché far riferimento alle numerose leggi regionali successivamente emanate. Questo richiamo, tuttavia, non estende l'applicabilità della legge statale alle regioni che avessero esercitato la propria competenza legislativa nella stessa materia, ma, essendo stato compiuto per ragioni di "economia" normativa, suppone che ciascuna regione possa applicare la propria legge, ove questa fosse stata adottata.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i ricorsi di cui in epigrafe:
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della
legge 6 marzo 1987, n.
Dichiara la illegittimità costituzionale: dell'art. 2, secondo comma della legge n. 65 del 1987; degli artt. 2, primo comma, lett. b), e 2, comma 1- ter della predetta legge, nella parte in cui si riferiscono agli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, lett. c) della stessa legge; degli artt. 2, primo comma lett. b), e 2, comma 1- ter della predetta legge n. 65 del 1987, nella parte in cui si riferiscono alle Province autonome di Trento e di Bolzano; dell'art. 1, quarto e quinto comma della predetta legge n. 65 del 1987, nella parte in cui si riferisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano; dell'art. 1, quarto e quinto comma della legge n. 65 del 1987, nella parte in cui si riferisce agli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, lett. c), della stessa legge;
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, secondo comma, della predetta legge, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Lombardia;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale: degli artt. 1, terzo e sesto comma, 2, primo comma, lett. a), 2, comma 2-bis, 2-bis, secondo e quarto comma della legge n. 65 del 1987, sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., dalla Regione Lombardia; dell'art. 2-bis, terzo comma della predetta legge n. 65 del 1987, sollevata, in riferimento agli artt. 8, nn. 17 e 20, 9, n. 11, 16, 78 e 80 dello Statuto speciale per il T.A.A. dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI