Ordinanza n. 130 del 1977
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ORDINANZA N. 130

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 3 febbraio 1975, n. 15, recante "Autorizzazione a trasferire in proprietà al Comune di Bolzano alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, siti in detta città", promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano e con l'intervento del Comune di Bolzano, notificato il 21 marzo 1975, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 7 del registro 1975.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Bolzano e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 giugno 1977 il Giudice relatore Guido Astuti;

uditi l'avv. Umberto Coronas per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con il ricorso sopraindicato la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato, in via principale, la legge 3 febbraio 1975, n. 15, "Autorizzazione a trasferire in proprietà al comune di Bolzano alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato siti in detta città", deducendo violazione dell'art. 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e delle relative norme di attuazione, approvate con d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in base alle quali i detti immobili avrebbero dovuto essere trasferiti al suo patrimonio; che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto il rigetto del ricorso, assumendo che "con la legge impugnata é stata autorizzata la cessione - allo scopo di transigere una annosa e complessa vertenza con il comune di Bolzano e che trae origine da un atto di donazione posto in essere nel lontano 1938 - in favore di detto comune, di alcuni immobili che non erano e non sono adibiti a servizi attinenti alle materie trasferite alla Provincia, e che erano restati anche esclusi dal trasferimento alla Regione, in quanto, alla data (14 marzo 1948) di entrata in vigore dello Statuto regionale, essi facevano parte del patrimonio indisponibile dello Stato, perché in uso governativo";

che ha proposto atto di intervento nel giudizio il comune di Bolzano, assumendo la propria legittimazione nella qualità di controinteressato, e chiedendo dichiararsi la legittimità costituzionale della legge 3 febbraio 1975, n. 15;

che la Corte, con ordinanza letta in udienza, ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio e la domanda di intervento del comune di Bolzano, perché nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non possono partecipare soggetti che non siano titolari di potestà legislativa, e in detti giudizi non é d'altra parte ammissibile la figura del controinteressato come parte, propria del procedimento giurisdizionale amministrativo.

Considerato che ai fini della decisione si rende necessario accertare quale fosse la situazione di diritto e di fatto dei diversi beni elencati alle lettere a), b), e), d) dell'art. unico della legge 3 febbraio 1975, n. 15, nel tempo in cui avrebbe dovuto esserne effettuato il trasferimento.

Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del giudizio, ordina che entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza la Provincia di Bolzano e il Presidente del Consiglio dei ministri provvedano a depositare presso la cancelleria di questa Corte atti e documenti idonei a provare la situazione di diritto e di fatto dei diversi beni sopraelencati, nel tempo in cui avrebbe dovuto esserne effettuato il trasferimento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1977.