ORDINANZA N. 22
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Ministero di grazia e giustizia 4 febbraio 1953, promosso con ordinanza 17 gennaio 1957 del Pretore di Napoli, emessa nel procedimento penale a carico di Cutolo Eugenio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 27 luglio 1957 ed iscritta al n. 73 del Registro ordinanze 1957.
Ritenuto che Cutolo Eugenio fu denunziato per il delitto previsto dall'art. 334, ultima parte, del Cod. pen., per avere sottratto mobili sottoposti a pignoramento;
che nel corso del procedimento il Pretore di Napoli, con ordinanza del 17 gennaio 1957, accogliendo l'eccezione dedotta dalla difesa dell'imputato, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale relativamente al decreto del Ministero di grazia e giustizia 4 febbraio 1953, col quale si stabiliscono le modalità per l'esecuzione, da parte dell'"Istituto Fiduciario Realizzi", delle vendite giudiziarie nel distretto di Napoli;
che nel giudizio davanti a questa Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale con le deduzioni depositate il 30 maggio 1957, ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione, trattandosi di un regolamento amministrativo e non di un provvedimento legislativo; che é pure intervenuto l' "Istituto Fiduciario Realizzi" in persona del Presidente, rappresentato dagli avvocati Jacopo Durandi ed Arturo Colonna, aderendo alle conclusioni dell'Avvocatura dello Stato;
Considerato che, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (ordinanze 30 maggio, 5 luglio e 5 dicembre 1956), nei giudizi incidentali di costituzionalità non é ammissibile la figura del contro interessato, né é proponibile alcuna forma di intervento; e che perciò non può essere ammesso l'intervento spiegato dall' "Istituto Fiduciario Realizzi";
che nell'ordinanza non é stata sollevata questione circa le disposizioni contenute nell'art. 159 delle norme di attuazione del Codice di procedura civile;
che invece é stato sollevato il dubbio sulla legittimità costituzionale del decreto ministeriale sopra indicato, in quanto provvedimento amministrativo che derogherebbe alle norme del Codice processuale civile concernenti la custodia e la vendita dei beni pignorati;
che, nei termini e nei limiti in cui é stata proposta, la questione si appalesa manifestamente infondata, poiché viene a mancare il presupposto necessario per il giudizio di legittimità costituzionale, il quale deve avere per oggetto un provvedimento di carattere legislativo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinto l'intervento dell'"Istituto Fiduciario Realizzi",
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza del Pretore di Napoli e ordina la restituzione degli atti allo stesso Pretore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 11 marzo 1958.