SENTENZA N.1111
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 2 febbraio 1988, n. 22 (<Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico>), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 23 aprile 1988, depositato in cancelleria il 29 aprile 1988 ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1988.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;
uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. -La Provincia autonoma di Trento solleva numerose questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92.
Una prima questione concerne il decreto-legge nel suo complesso, ritenuto lesivo dell'autonomia finanziaria della Provincia, quale risultante dalle disposizioni contenute nel titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino- Alto Adige).
Le altre questioni concernono le disposizioni di cui agli artt. 1, quarto, quinto e sesto comma, 2, primo comma, 5, primo comma, 6, primo e secondo comma, 7, terzo comma ed 8, secondo comma, che la Provincia, per tre ragioni, ritiene lesive della propria autonomia finanziaria (intero titolo VI dello Statuto), in riferimento alla competenza in materia di attività sportive e ricreative e relativi impianti ed attrezzature (artt. 9, n. 11, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 170) come delineata e specificata dalle norme di attuazione (d.P.R. 20 marzo 1974, n. 475).
Le disposizioni impugnate sarebbero infatti illegittime, ad avviso della ricorrente, in primo luogo perché subordinano le varie forme di finanziamento dalle stesse previste alla predisposizione, da parte della Provincia, di programmi di intervento distinti per categorie di impianti aventi criteri diversi da quelli adottati dalla legislazione locale in materia; inoltre, perché contengono un vincolo di destinazione per le somme delle quali si prevede lo stanziamento in favore dell'ente suddetto (v. in particolare l'art. 8, secondo comma); infine, perché disciplinano le forme e le modalità dei finanziamenti in modo troppo analitico e minuzioso, tale da comprimere le proprie competenze e in definitiva la relativa autonomia finanziaria statutariamente attribuita.
2. -Il d.l. 2 febbraio 1988, n. 22, convertito con legge 21 marzo 1988, n. 92, è stato adottato, come si desume dalla sua premessa, a seguito della sentenza di questa Corte n. 517 del 1987 che ha ritenuto la competenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività sportive e connessi impianti ed attrezzature (art. 9, n. 11, St. T.A.A., nonché relative norme di attuazione approvate con d.P.R. n. 475 del 1974) con esclusione di quelle agonistiche, regolate dall'ordinamento sportivo internazionale con carattere programmatico, ed ha dichiarato quindi la illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del su ricordato d.l. 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con legge 6 marzo 1987, n. 65, e precisamente di quelle che sottoponevano alla programmazione centrale generale tutti gli interventi da attuarsi nel territorio delle Province autonome (e, conseguentemente, le disposizioni che disciplinavano le erogazioni finanziarie necessarie per la realizzazione delle opere rientranti nella suddetta programmazione).
In questa prospettiva, il d.l. n. 22 del 1988, oltre a ridefinire gli impianti destinati all'esercizio di attività agonistiche, precisando che sono quelli destinati ad ospitare gare delle diverse discipline sportive competitive, organizzate secondo criteri di ufficialità (v. art. 1, comma 2), ha differenziato la regolamentazione degli interventi relativi a quegli impianti, e di quelli concernenti impianti destinati alla promozione del l'esercizio delle attività sportive, nel territorio delle dette Province autonome (v., in particolare, l'art. 1, comma 3, che ha modificato l'art. 1, commi 4 e 5 del d.l. n. 2 del 1987, il quale ha escluso le due Province dalle procedure di programmazione degli interventi valide per il restante territorio nazionale).
Significativo è, d'altronde, il rilievo che la ricorrente non lamenta un'invasione della propria competenza in materia di attività sportive, ma si duole unicamente della compressione, sotto vari profili, della sua autonomia finanziaria.
3.-Le censure sollevate dalla Provincia di Trento, peraltro, sono in parte inammissibili ed in parte non fondate.
Inammissibile è la questione concernente l'impugnato provvedimento normativo nel suo complesso, in quanto il ricorso non contiene sul punto la benché minima motivazione. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, infatti, l'onere della motivazione dell'impugnazione ha la sua giustificazione logica nell'esigenza di dedurre il presupposto della stessa, onde consentire alla Corte il vaglio in limine litis della concreta sussistenza dello specifico interesse a ricorrere in relazione alle singole disposizioni impugnate, nonché nell'esigenza di determinare l'oggetto della questione sottoposta al giudizio di costituzionalità (v. sent. n. 517 del 1987).
Ora, benché debba escludersi che il decreto-legge n. 22 del 1988 e la relativa legge di conversione possano costituire, nei confronti della Provincia ricorrente, un complesso di disposizioni a tal punto connesse che la eventuale dichiarazione della illegittimità costituzionale di alcune soltanto comporti la illegittimità delle altre, la carenza di motivazione della censura relativa all'intero testo comporta un vizio che rende inammissibile la questione.
4. - Non sono fondate, poi, le altre questioni sollevate dalla Provincia ricorrente in ordine alle disposizioni oggetto di specifica impugnazione.
La prima concerne l'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 22 del 1988, convertito con legge n. 92 del 1988, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere, sulla base di programmi predisposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, mutui ventennali a totale carico dello Stato, finalizzati alla realizzazione sia degli interventi relativi a impianti sportivi destinati a soddisfare le esigenze delle attività agonistiche delle diverse discipline sportive, aventi carattere di programmaticità e competitività e organizzate secondo criteri di ufficialità, sia in ordine ad impianti destinati all'esercizio dell'attività sportiva (art. 1, primo comma, lett. b e c del d.l. n. 2 del 1987, convertito con legge n. 65 del 1987, come modificato dall'art. 1 del d.l. n. 22 del 1988).
A giudizio della ricorrente, questa disposizione sarebbe lesiva dell'autonomia finanziaria attribuitale dallo Statuto perché subordina la erogazione del finanziamento alla elaborazione di due programmi, secondo la tipologia prevista dalla legislazione statale, non compatibile con quella adottata dal legislatore provinciale.
Per contro la disposizione in esame appare immune dai denunciati vizi di legittimità costituzionale.
Premesso, infatti, che la Provincia ricorrente non contesta la legittimità dell'intervento finanziario statale, ma solo le modalità con le quali detto intervento e articolato, occorre rilevare che la previsione secondo cui la erogazione del finanziamento e subordinata ai due programmi di intervento da parte delle Province autonome, non lede, secondo quanto già ritenuto da questa Corte (v. sentt. nn. 356 del 1985 e 64 del 1987), l'autonomia finanziaria delle Province stesse, in quanto queste possono elaborare i piani suddetti sulla base di scelte e di valutazioni liberamente operate.
D'altronde, come già rilevato, il d.l. n. 22 del 1988 è volto ad adeguare la normativa statale ai principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 517 del 1987 che, in particolare, ha dichiarato illegittime le disposizioni del d.l. n. 2 del 1987, le quali subordinavano anche le stesse province alla programmazione disposta in sede centrale: mentre il d.l. oggetto del presente giudizio rimette interamente alle medesime il potere di iniziativa al fine degli interventi nel loro territorio.
Né queste considerazioni risultano contraddette dal rilievo, pure operato dalla Provincia ricorrente, secondo cui i programmi da predisporre sono caratterizzati sulla base di una tipologia non compatibile con quella prevista dalla legislazione provinciale (v. la legge provinciale 25 novembre 1982, n. 24 ed il piano pluriennale degli impianti sportivi della Provincia autonoma di Trento, che differenziano gli impianti su base dimensionale anziché funzionale). Il d.l. n. 22 del 1988, infatti, come già rilevato, differenzia la posizione delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali sono perciò libere rispetto a tutte le altre regioni, come del resto riconosciuto dall'Avvocatura dello Stato, di determinare i contenuti dei prescritti programmi, distribuendo all'interno dell'uno o dell'altro gli interventi secondo criteri discrezionali e rispondenti alla tipologia prevista dalla legislazione provinciale.
D'altronde, non può non rilevarsi che la ricorrente non contesta la legittimità della disposizione (art. 1, comma secondo, d.l. n. 22 del 1988) che, precisando la tipologià già determinata dall'art. 1, primo comma, del d.l. n. 2 del 1987, convertito con legge n. 65 del 1987, e alla base della prevista esistenza di due distinti programmi (ne la legittimità della distinzione degli impianti ai fini degli interventi aveva formato oggetto di specifica censura nel giudizio definito con la sentenza n. 517 del 1987).
Oggetto di impugnazione non sono, pertanto, le disposizioni sostanziali che individuano la tipologia degli impianti, ma quelle che in relazione a questa tipologia attribuiscono i finanziamenti.
Deve, conseguentemente, escludersi, anche per questo motivo, che la disposizione di cui all'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 22 del 1988, convertito con legge n. 92 del 1988, leda l'autonomia finanziaria della provincia ricorrente.
5.-Le considerazioni ora svolte valgono anche ad escludere la illegittimità costituzionale degli articoli 1, sesto comma, 2, primo comma, 5, primo comma, 6, primo e secondo comma e 7, terzo comma, del d.l. sopracitato. Si tratta, infatti, di disposizioni che in vario modo disciplinano le modalità per la determinazione dei contributi spettanti alle Province autonome (artt. 1, sesto comma, 2, primo comma e 7, terzo comma) ed in diversa misura assegnano a queste ultime somme di importo espressamente determinato (artt. 5 e 6, primo e secondo comma), ma sempre destinate alla realizzazione di interventi previsti dal programma relativo agli impianti destinati all'esercizio dell'attività agonistica, ovvero dal programma relativo alla promozione dell'esercizio delle attività sportive, ovvero ancora dall'uno e dall'altro.
6. - Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma, del d.l. n. 22 del 1988, convertito con legge n. 92 del 1988, che, autorizzando l'Istituto per il credito sportivo a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, regionale o provinciale, per la realizzazione di impianti destinati alle finalità di cui alle lett. b) e c) dell'art. 1, primo comma, del d.l. n. 2 del 1987, convertito con legge n. 65 del 1987, determina il contributo nella misura del 5,50 per cento sull'ammontare del mutuo concesso.
La Provincia ricorrente lamenta che la previsione di un contributo provinciale e, soprattutto, la determinazione della misura dello stesso violino la propria autonomia finanziaria.
La disposizione impugnata, peraltro, si limita soltanto ad autorizzare l'Istituto per il credito sportivo ad erogare materialmente mutui decennali a determinati soggetti e per specifiche finalità, ma non impone alle Province autonome di concedere propri contributi ai soggetti interessati.
Spetta, pertanto, alle medesime determinare con proprie leggi i requisiti relativi di concessione del contributo provinciale in riferimento ad interventi da svolgere su impianti ubicati nel loro territorio e compresi nei programmi da esse elaborati.
Per quanto concerne la determinazione della misura massima del contributo è sufficiente rilevare, per escluderne la operatività nei confronti della Provincia ricorrente, come del resto sostenuto dalla stessa Avvocatura dello Stato, che quella determinazione si riferisce ai contributi sull'ammontare dei mutui riconosciuti ammissibili dal programma approvato con decreto ministeriale.
Pertanto, poiché il programma elaborato dalle Province autonome non è soggetto ad approvazione ministeriale, deve escludersi che le medesime siano vincolate, nella determinazione dell'entità del contributo che intendono erogare per gli interventi eseguibili con mutuo dell'Istituto per il credito sportivo, al rispetto della misura massima prevista dalla disposizione impugnata.
7. - Non fondata è, infine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del d.l. n. 22 del 1988.
Questa disposizione prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano, alle quali la Cassa depositi e prestiti e l'Istituto per il credito sportivo devono comunicare, decorsi quattro mesi dall'approvazione dei programmi, l'elenco degli enti che non abbiano presentato la domanda di mutuo corredata dal progetto esecutivo, procedono alla revoca dei contributi non utilizzati per impiegare le somme recuperate a favore di altri aventi diritto nel programma successivo.
La Provincia ricorrente lamenta la violazione della propria autonomia finanziaria in quanto la disposizione in esame conterrebbe, in materia di competenza provinciale, un illegittimo vincolo di destinazione per le somme ad essa spettanti.
Peraltro, ove si rilevi che la ripartizione degli interventi in programmi elaborati con riferimento a differenti tipologie di impianti sportivi costituisce l'essenziale funzione dell'intervento statale in materia di impianti sportivi e che i programmi ai quali vengono destinate le somme recuperate sono pur sempre elaborati dalle Province autonome, deve escludersi, anche sulla base delle considerazioni svolte al punto 4 e delle precedenti pronunce di questa Corte in materia, che la disposizione in esame violi l'autonomia finanziaria della Provincia ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.l. 2 febbraio 1988, n. 22 nel suo complesso, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 9, n. 11 e 16, nonché da 69 a 86 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione (d.P.R. 28 marzo 1974, n. 475) con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto e sesto comma, 2, primo comma, 5, primo comma, 6, primo e secondo comma, 7, terzo comma, e 8, secondo comma, del suindicato d.l. n. 22 del 1988, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 9, n. 11, 16, nonché da 69 a 86 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma, dello stesso d.l., sollevata dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 9, n. 11, 16, nonché da 69 a 86 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 20 Dicembre 1988.