Ordinanza n. 490 del 1990

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ORDINANZA N.490

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1989 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Barbieri Pomezia e il Ministero dell'interno, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Bologni Silvano ed il Ministero dell'interno, iscritta al n. 345 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Parma, nei giudizi civili tra Barbieri Pomezia ed il Ministero dell'interno e tra Bologni Silvano e lo stesso Ministero dell'interno, aventi ad oggetto il pagamento della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile, con ordinanze del 26 ottobre 1989 (R.O. nn. 344 e 345 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del mutilato e dell'invalido civile di percepire la pensione di invalidità o inabilità alla condizione che la morte del de cuius sia avvenuta in epoca successiva all'accertamento dello stato di invalidità da parte dell'apposita Commissione sanitaria;

che secondo il giudice remittente sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione in quanto, mentre si ritiene che l'accertamento dell'invalidità debba essere effettuato in persona dell'invalido, d'altra parte si afferma che la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della indennità di accompagnamento può accertarsi su base documentale;

b) gli artt. 24 e 113 della Costituzione in quanto il decesso dell'interessato durante il giudizio di accertamento dovrebbe comportare l'estinzione del processo e del diritto soggettivo dell'erede alle quote già maturate senza che si verifichi la successione nel processo;

che le parti private Barbieri Pomezia e Bologni Silvano, costituitesi nel giudizio, hanno richiesto una sentenza interpretativa di rigetto o una declaratoria di illegittimità;

che, invece, l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nei due giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, essendo identica ad altre già decise nello stesso senso.

Considerato che i due giudizi, siccome prospettano la stessa questione, per evidenti ragioni di connessione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che la questione è stata già dichiarata manifestamente infondata (ordd. nn. 61

, 264, 475 e 486 del 1989; n. 391 del 1990);

che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi che possano portare ad un mutamento della decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i giudizi;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Parma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/10/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22/10/90.