Ordinanza n. 61 del 1989

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ORDINANZA N.61

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti), promossi con ordinanze del 4 novembre 1987, emesse dal Pretore di Modena, rispettivamente iscritte ai nn. 168, 169, 170, 171 e 217 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali nn. 19 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Galli Rina ed altra nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Modena, in causa tra Galli Rina ed altra ed il Ministero dell'Interno, diretta ad ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiesto dal loro genitore, morto prima che la Commissione sanitaria provinciale di cui agli artt. 7 e 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, accertasse che egli era effettivamente nello stato di invalidità richiesto dalla legge, con ordinanza datata 4 novembre 1987 (R.O. n. 168/1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, come autenticamente interpretato dalla legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del mutilato o invalido civile di percepire quote della prestazione assistenziale maturate dal de cuius alla data del decesso, alla condizione che la morte sia avvenuta in epoca successiva al riconoscimento dell’inabilità; che, secondo il giudice remittente, risulterebbero violati:

a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione per la disparità di trattamento degli eredi degli aspiranti all’indennità in questione e gli eredi degli aventi diritto o degli aspiranti ad altre prestazioni previdenziali ed assistenziali;

b) l'art. 24, primo comma, della Costituzione, venendo meno la tutela giurisdizionale del diritto a supplire all’inattività degli organi amministrativi;

c) l'art. 38, primo comma, della Costituzione, venendo meno una prestazione assistenziale;

che le parti private, costituitesi nel giudizio, hanno concluso per la fondatezza della questione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l’inammissibilità o quanto meno per l’infondatezza della questione;

che il Pretore di Modena, nella stessa data 4 novembre 1987, in altri procedimenti civili promossi sempre contro il Ministero dell'Interno e sempre con lo stesso oggetto di cui al precedente, rispettivamente da Borsari Francesca ed altri (R.O. n. 169/88), da Caramaschi Giuliana ed altri (R.O. n. 170/88), da Silvestri Patrizia (R.O. n. 171/88), da Mazzieri Fermino ed altri (R.O. n. 217/88), ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale delle stesse norme sempre con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 38, primo comma, della Costituzione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in tutti e quattro i giudizi, ha rassegnato analoghe conclusioni di inammissibilità o di infondatezza della questione;

considerato che i cinque giudizi possono essere riuniti e decisi con lo stesso provvedimento per l'evidente connessione;

che tutti i danti causa delle parti sono deceduti prima dell'accertamento, di natura costitutiva, della invalidità civile che e il presupposto per la concessione dell'indennità di accompagnamento (art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18);

che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, anche della Corte di cassazione, l'accertamento dell'invalidità deve avvenire in presenza dell'interessato e non può essere effettuato dopo la sua morte su base solo documentale, come, invece, può essere compiuto l'accertamento delle condizioni per la concessione dell’indennità di accompagnamento il quale può avvenire anche nei confronti degli eredi con tutti i mezzi di cui può disporre il giudice adito;

che la legge interpretativa, la quale ha sostanzialmente codificato detto indirizzo giurisprudenziale, sempre, pero, disponendo che la morte del mutilato o dell'invalido deve essere avvenuta successivamente al riconoscimento dell’inabilità, non e irrazionale e non produce disparità di trattamento tra gli eredi richiedenti l'indennità de qua e gli altri richiedenti altri trattamenti previdenziali ed assistenziali cui aveva diritto il loro de cuius;

che non sussiste nemmeno il dedotto vizio del diritto di difesa potendo l'interessato utilizzare i rimedi apprestati dall'ordinamento per ottenere dall'amministrazione il sollecito disbrigo della relativa procedura amministrativa (R.O. n. 341/88);

che, peraltro, tutti coloro che avevano domandato l'indennità di accompagnamento non si erano curati di chiedere tempestivamente l'accertamento dell'invalidità di cui assumevano essere affetti e che, quindi, il ritardo é addebitabile agli istanti più che all'amministrazione;

che, pertanto, la questione é manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 38, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/02/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Mauro FERRI - Luigi MENGONI.

 

Depositata in cancelleria il 23/02/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE