ORDINANZA N.475
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1988 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Frugoni Baronio Lidia ed altre e il Ministero dell'interno, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di costituzione di Frugoni Baronio Lidia nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Brescia, in causa tra Frugoni Baronio Lidia ed altre ed il Ministero dell'interno, diretta ad ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiesto dal loro congiunto morto prima che la Commissione sanitaria provinciale di cui agli artt. 7 e 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, accertasse che egli era effettivamente nello stato di invalidità richiesto dalla legge, con ordinanza datata 15 luglio 1988, pervenuta alla Corte il 14 febbraio 1989 (R.O. n. 82 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 11 marzo 1971, n. 118, come autenticamente interpretato dalla legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del mutilato o invalido civile di percepire quote della prestazione assistenziale maturate dal de cuius alla data del decesso, a condizione che la morte sia avvenuta in epoca successiva al riconoscimento dell’inabilità;
che, secondo il giudice remittente, risulterebbe violato l'art. 3, primo comma, della Costituzione per la disparità di trattamento che si determina tra l'invalido che decede prima dell'esame della U.S.L. e quello che decede dopo e prima della delibera C.P.A.B.P., venendo cosi l'attribuzione del trattamento di cui trattasi a dipendere dal fortuito;
che le parti private, costituitesi in giudizio, hanno concluso per la fondatezza della questione;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione manifestamente infondata in quanto il requisito dell'invalidità, presupposto dell'erogazione del trattamento di cui trattasi, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai costante, deve essere accertato in vita del beneficiario;
che non sono dedotte ragioni nuove e diverse per un mutamento della decisione non essendo tale la denunciata disparità di trattamento in costanza della mancanza del presupposto richiesto dalla legge di previsione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 31/07/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE