ORDINANZA N.391
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato O 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Copelli Ermenegilda e il Ministero dell'interno, iscritta al n. 242 del registro ordinanze del 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 13 dicembre 1989 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Campilii Anna ed altri e il Ministero dell'interno, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di costituzione di Copelli Ermenegilda nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Parma, nei giudizi civili tra Copelli Ermenegilda ed il Ministero dell'interno e tra Campilii Anna ed altri e lo stesso Ministero dell'interno, aventi ad oggetto il pagamento della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile, con ordinanze del 26 ottobre 1989 (R.O. n. 242 del 1990) e del 13 dicembre 1989 (R.O. n. 243 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del mutilato e dell'invalido civile di percepire la pensione di invalidità o inabilità alla condizione che la morte del de cuius sia avvenuta in epoca successiva all'accertamento dello stato di invalidità da parte dell'apposita Commissione sanitaria; che secondo il giudice remittente sarebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione in quanto, mentre si ritiene che l'accertamento dell'invalidità debba essere effettuato in persona dell'invalido, d'altra parte si afferma che la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della indennità di accompagnamento può accertarsi su base documentale;
b) gli artt. 24 e 113 della Costituzione in quanto il decesso dell'interessato durante il giudizio di accertamento dovrebbe comportare l'estinzione del processo e del diritto soggettivo dell'erede alle quote già maturate senza che si verifichi la successione nel processo; che la parte privata Copelli Ermenegilda, costituitasi nel giudizio, ha concluso per la fondatezza della questione con ragioni sostanzialmente identiche a quelle della motivazione del giudice a quo;
che, invece, l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nei due giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, essendo identica ad altre già decise nello stesso senso.
Considerato che i due giudizi, siccome prospettano la stessa questione, per evidenti ragioni di connessione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento; che la questione è stata già dichiarata manifestamente infondata (ordd. nn. 61, 264, 475 e 486 del 1989); che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi che possano portare ad un mutamento della decisione, tanto più che l'interpretazione della disposizione censurata è stata condivisa anche dalla Corte di cassazione (sen. n. 6451 del 1990).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti), in riferimento agli art. 3, 24 e 113 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Parma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 31/07/90.