Ordinanza n. 401 del 1990

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.401

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL  POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato) e 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1989 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Berruti Giovanni e l'I.N.P.S, iscritta al n. 336 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di costituzione di Berruti Giovanni ed altri nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che nella causa promossa da Berruti Giovanni contro l'I.N.P.S. diretta ad ottenere la riliquidazione della pensione a lui corrisposta, il Pretore di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella parte in cui non prevede il ricalcolo delle pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988, per violazione degli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione e dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella p arte in cui non limita la retribuzione assoggettata a contribuzione alla concorrenza dell'importo fissato come massimale di retribuzione, per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che, in particolare, si verificherebbe anzitutto una disparità di trattamento tra pensionati per la rilevanza data ad un elemento del tutto casuale, quale è la data di collocamento in pensione, tanto più grave in quanto trattasi di lavoratori che hanno percepito retribuzioni eguali, hanno versato contribuzioni di identico ammontare ed hanno la stessa anzianità contributiva; ed, inoltre, una diminuzione ingiustificata ed irrazionale del trattamento pensionistico destinato a soddisfare le esigenze di vita del lavoratore, specie se lo si lega ad un tetto che non è adeguato ai valori monetari correnti;

che le parti parti private, costituitesi nel giudizio, sia con le deduzioni che con la memoria presentata nella imminenza della camera di consiglio, hanno svolto argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle della ordinanza di rimessione concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione perchè già decisa in tal senso da questa Corte.

Considerato che la stessa questione, ora di nuovo sollevata, è stata già dichiarata non fondata (sentenza n. 173 del 1986) e manifestamente infondata (ordinanze n. 120 del 1989 e n. 171 del 1990);

che va ribadita la sussistenza, nella disciplina della materia, della discrezionalità del legislatore, i cui interventi per il miglioramento e la perequazione dei trattamenti pensionistici si realizzano con la gradualità imposta da scelte di politica sociale ed economica, in considerazione anche delle esigenze di bilancio e delle finalità di risanamento e ripianamento delle gestioni previdenziali;

che per l'attuazione dei predetti miglioramenti sono state emanate di recente:

1) la legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che ha stabilito nuovi criteri per la determinazione delle pensioni con l'art. 21, sesto comma, interpretato, poi, dall'art. 3, secondo comma-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, e, secondo quanto affermato da questa Corte (sentenza n. 72 del 1990), riferibile anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988;

2) la legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), nonchè il decreto del Presidente del Consiglio 16 dicembre 1989 (Attuazione dell'art 3, secondo comma, della legge n. 544 del 1988, concernente elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) che hanno maggiorato ancora una volta i livelli pensionabili.

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato) e 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), in riferimento agli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31/07/90.