ORDINANZA N.272
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 83 del d.P.R. 29 settembre l973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 4, quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Massa Carrara sul ricorso proposto da Bertocchi Aurelio contro l'Intendenza di finanza di Massa Carrara, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Massa Carrara, con ordinanza 19 dicembre 1989 (R.O. n. 71 del 1990) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto dell'art. 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e dell'art. 4, quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n.482, nella parte in cui esclude dai benefici previsti da tale ultimo articolo le indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. maturate in regime d'imposta di ricchezza mobile e complementare.
Considerato che l'art. 83 del d.P.R. n. 597 del 1973 stabilisce che l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta complementare <continuano ad applicarsi in relazione ai presupposti d'imposta verificatisi anteriormente al 1974>;
che l'art. 4, quarto comma, della legge n. 482 del 1985 ha stabilito, per la liquidazione dell'I.R.PE.F. <relativa alle indennità e alle altre somme percepite in dipendenza dei rapporti di lavoro cessati negli anni dal 1974 al 1982>>, talune detrazioni dall'imponibile in precedenza non previste;
che il giudice a quo lamenta la violazione del principio di uguaglianza in relazione alla diversa determinazione dell'imponibile che ne deriva ai fini dell'I.R.PE.F., rispetto all'imponibile assoggettato all'imposta di ricchezza mobile e complementare; che questa Corte ha costantemente affermato che non contrasta col principio di uguaglianza un trattamento differenziato in relazione a momenti diversi nel tempo, <perchè lo stesso fluire di questo costituisce di per sè un elemento diversificatore> (sentenze n. 441 del 1989; n. 6 del 1988; n. 618 del 1987; n. 122 del 1980; n. 65 e n. 138 del 1979; n. 138 del 1977; n. 92 del 1975; n. 57 del 1973);
che, pertanto, palesemente nessun elemento d'irragionevole discriminazione è ravvisabile nel disposto dell'art. 83 del d.P.R. n. 597 del 1973, il quale legittimamente ha disciplinato il passaggio dal precedente al nuovo sistema impositivo, prevedendo l'applicabilità della vigente disciplina fiscale ai presupposti d'imposta verificatisi anteriormente all'1 gennaio 1974, data dell'entrata in vigore dell'I.R.PE.F.; che, parimenti, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, come ha fatto l'art. 4, quarto comma, della legge n. 482 del 1985, particolari detrazioni dall'imponibile da assoggettare ad imposta a partire da una certa data ed a seconda del periodo in cui si è verificato il presupposto d'imposta; che la questione sollevata si appalesa, quindi, manifestamente in fondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 4, quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Massa Carrara, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/05/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 25/05/90.