ORDINANZA N.441
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis della legge 20 novembre 1982, n. 869 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1988 dalla Corte dei conti -Sezione terza giurisdizionale - sul ricorso proposto da Graziadio Vincenzo, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che la Corte dei conti, con ordinanza 15 febbraio 1988 (R.O. n. 222 del 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 6-bis della l. 20 novembre 1982, n. 869, in quanto avrebbe attribuito, senza alcuna ragionevole giustificazione, ai soli dirigenti statali andati in pensione dopo il 30 giugno 1982 - e non anche a quelli cessati dal servizio tra l'1 gennaio 1979 e tale data- il diritto ad ottenere che nella base pensionabile fossero computati gli aumenti retributivi decorrenti per il personale in servizio dall'1 gennaio 1983;
considerato che questa Corte ha statuito che non contrasta col principio di uguaglianza un trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, <perché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento diversificatore> (Sentenze n. 57 del 1973; 92 del 1975; 138 del 1977; 65 del 1979; 138 del 1979; 122 del 1980; 618 del 1987);
che le norme che prevedono una gradualità nella perequazione dei trattamenti pensionistici sono espressione di discrezionalità legislativa, di per sé non irrazionale se fondata su elementi oggettivi, connessi anche alla valutazione di esigenze finanziarie (Sentenza n. 349 del 1985; Ordinanze nn. 92 del 1987, 836 e 840 del 1988);
che, nell'esercizio di tale discrezionalità, per quanto riguarda la fattispecie in esame, il legislatore, con il D.L. 16 settembre 1987, n. 379, conv. nella l. 14 novembre 1987, n. 468, ha disposto la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti statali cessati dal servizio successivamente all'1 gennaio 1979, con decorrenza dall'1 agosto 1987;
che, pertanto, la questione sollevata é manifestamente inammissibile, riguardando materia riservata a scelte del legislatore, in concreto esplicatesi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis della legge 20 novembre 1982, n. 869 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato), sollevata con ordinanza 15 febbraio 1988 (R.O. n. 222 del 1989) della Corte dei conti, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/07/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 25/07/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE