Ordinanza n.92 del 1987

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ORDINANZA N. 92

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 12 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1980 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da Collaceto Ferdinando iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione di Collaceto Ferdinando nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 8 e 12 della l. 29 aprile 1976, n. 177;

che nell'ordinanza di rimessione si deduce che essi contrastano con il principio di uguaglianza, in quanto determinano il trattamento di quiescenza spettante ai pensionati cessati dal servizio anteriormente alla concessione dell'assegno perequativo pensionabile e di altri assegni similari (istituiti con leggi 15 novembre 1973, n. 734; 27 ottobre 1973, n. 628; 30 luglio 1973, n. 477; 30 novembre 1973, n. 766; 16 novembre 1973, n. 728; 27 dicembre 1973, n. 851 e 16 febbraio 1974, n. 57), in misura meno favorevole di quella riconosciuta ai pensionati che siano cessati dal servizio dopo l'attribuzione di detti assegni;

che la parte privata, costituitasi, ha chiesto che questa Corte sollevi pregiudizialmente dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale delle su dette leggi istitutive dell'assegno perequativo e di altri assegni consimili - nella parte in cui ne escludono la corresponsione a coloro che fossero già pensionati - in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;

Considerato che non sussistono le condizioni per sollevare tale questione, mancando di quel carattere di pregiudizialità - rispetto alla questione proposta dal giudice a quo - necessario a tal fine a norma dell'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87 (cfr. da ultimo Corte cost. 14 gennaio 1986, n. 1);

Considerato altresì che questa Corte, con sentenza 15 dicembre 1980, n. 156 ha già ritenuto non fondata questione analoga a quella sollevata dal giudice a quo, in quanto la normativa impugnata non é arbitraria, ma é espressione di quella discrezionalità legislativa nella materia più volte ribadita (anche successivamente a tale decisione) da questa Corte (da ultimo sentenza 17 dicembre 1985, n. 349);

che non sono stati addotti motivi che possano condurre ad una diversa decisione, in riferimento alle norme denunciate;

Visti gli artt. 26, terzo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 12 l. 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE