ORDINANZA N.248
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo e undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dal Tribunale di Como nel procedimento civile vertente tra Bulgheroni Clementina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 696 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale di Como, nel procedimento civile vertente tra Bulgheroni Clementina e I.N.P.S. avente ad oggetto la perequazione della pensione liquidata alla attrice in data 1° aprile 1980, con ordinanza del 26 ottobre 1989 (R.O. n. 696 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo e undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non estende, a decorrere dalla sua entrata in vigore, alle pensioni liquidate anteriormente al 30 giugno 1982 i criteri di calcolo previsti per le pensioni con decorrenza posteriore;
che, secondo il giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si crea tra pensionati che pure hanno un passato lavorativo e contributivo pressochè identico, e per la notevole diminuzione del trattamento pensionistico che si verifica per cui esso risulta inadeguato a soddisfare le esigenze di vita di una categoria di pensionati; che nessuna delle parti si è costituita nè vi sono stati interventi.
Considerato che questioni identiche sono state già dichiarate da questa Corte infondate (sentenza n. 173 del 1986) e, successivamente, manifestamente infondate (ordinanze nn. 120 del 1989 e 171 del 1990);
che nell'ordinanza di rimessione non sono stati addotti motivi o profili nuovi che possano fondare una differente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo l953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo e undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Como con la ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/05/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 15/05/90.