Ordinanza n. 248 del 1990

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ORDINANZA N.248

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo e undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dal Tribunale di Como nel procedimento civile vertente tra Bulgheroni Clementina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 696 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale di Como, nel procedimento civile vertente tra Bulgheroni Clementina e I.N.P.S. avente ad oggetto la perequazione della pensione liquidata alla attrice in data 1° aprile 1980, con ordinanza del 26 ottobre 1989 (R.O. n. 696 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo e undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non estende, a decorrere dalla sua entrata in vigore, alle pensioni liquidate anteriormente al 30 giugno 1982 i criteri di calcolo previsti per le pensioni con decorrenza posteriore;

che, secondo il giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si crea tra pensionati che pure hanno un passato lavorativo e contributivo pressochè identico, e per la notevole diminuzione del trattamento pensionistico che si verifica per cui esso risulta inadeguato a soddisfare le esigenze di vita di una categoria di pensionati; che nessuna delle parti si è costituita nè vi sono stati interventi.

Considerato che questioni identiche sono state già dichiarate da questa Corte infondate (sentenza n. 173 del 1986) e, successivamente, manifestamente infondate (ordinanze nn. 120 del 1989 e 171 del 1990);

che nell'ordinanza di rimessione non sono stati addotti motivi o profili nuovi che possano fondare una differente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo l953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo e undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Como con la ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/05/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 15/05/90.