Ordinanza n. 180 del 1990

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ORDINANZA N.180

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1989 dal Tribunale di Biella nel procedimento penale a carico di Leardi Paolo, iscritta al n. 697 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza 16 novembre 1989, il Tribunale di Biella sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.245 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988, testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, in riferimento all'art.3 della Costituzione e all'art.6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e ratificata dal Presidente della Repubblica in seguito ad autorizzazione conferitagli dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;

che il Tribunale riferiva nell'ordinanza di un procedimento instaurato dal Pretore nei confronti del segretario di un sindacato bancario per il delitto di appropriazione indebita aggravata e continuata, durante il quale, e prima del dibattimento, il Pretore aveva disposto perizia contabile, e sequestro conservativo sui beni dell'imputato fino alla concorrenza di Lit. centomilioni;

che nel provvedimento di sequestro il Pretore - secondo l'assunto dell'imputato - avrebbe usato espressioni anticipatrici del giudizio di merito, quali <l'accertata veridicità di quanto assunto dalla costituita parte civile> e il <mancato attivarsi (dell'imputato stesso) per il risarcimento del danno>;

che il sequestro veniva annullato dal Tribunale, a seguito di reclamo dell'imputato, per insussistenza del pericolo di pregiudizio nel ritardo, mentre poi, in vista dell'udienza dibattimentale fissata per il 10 novembre 1989, l'imputato depositava l'8 precedente dichiarazione di formale ricusazione del Pretore che avrebbe dovuto giudicarlo al dibattimento, trattandosi della stessa persona fisica che aveva condotto la sommaria istruttoria e disposto il sequestro revocato dal Tribunale;

che il Tribunale, dichiarata inammissibile la ricusazione, e mentre il procedimento principale veniva sospeso dallo stesso Pretore ricusato, riteneva tuttavia di dovere pregiudizialmente sollevare d'ufficio la già enunciata questione di legittimità costituzionale a causa della rilevanza che essa avrebbe ai fini della procedura di ricusazione, sulla quale lo stesso imputato avrebbe implicitamente sollevato la questione di legittimità;

che, in proposito, il Tribunale richiama la sentenza n. 268 del 1986 di questa Corte, con la quale sarebbe già stata sostanzialmente considerata l'illegittimità della denunziata situazione, anche se poi la Corte, per motivi di opportunità, si sarebbe astenuta dal dichiararla in vista dell'ormai imminente riforma processuale;

che, difatti, il legislatore del nuovo codice ha espressamente escluso la concentrazione, nella stessa persona fisica del pretore, della fase istruttoria e di quella del giudizio, e l'art.34 prevede espressamente l'incompatibilità del giudice che abbia esercitato nello stesso processo funzioni di pubblico ministero (comma 3);

che, però, l'art.245 delle citate Disposizioni transitorie non include, fra le norme d'immediata operatività, per i procedimenti pretorili pervenuti alla fase del dibattimento, la norma di cui al detto art.34;

che una siffatta situazione, oltre a porsi in contrasto con il pure citato art.6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che esige un processo affidato ad un giudice imparziale, violerebbe altresì apertamente l'art.3 della Costituzione per il quale situazioni identiche debbono essere regolate nello stesso modo mentre, a causa dell'esclusione dell'art.34 del codice di procedura penale dalle norme immediatamente applicabili, per mesi, e forse per anni, gli imputati nei processi pretorili in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice, si vedranno negato il riconoscimento del diritto ad essere giudicati al dibattimento da un magistrato diverso da quello che è intervenuto nell'istruttoria e che attualmente è una vera e propria <parte> processuale;

che è intervenuto, nel giudizio innanzi a questa Corte, il Presi dente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che il Tribunale dichiara di sollevare d'ufficio la questione che l'imputato avrebbe implicitamente eccepito, e ciò in quanto essa sarebbe rilevante <ai fini della decisione sulla questione di ricusazione>;

che, in realtà, però, la ricusazione, per gli stessi motivi indicati dall'imputato, è prevista anche dall'art.64, primo comma, n. 6 del codice di procedura penale del 1930, che rimanda appunto ai casi d'incompatibilità previsti dagli artt. 61 e 62, il primo dei quali, al comma 3, prevede espressamente che non possa esercitarvi ufficio di giudice chi, in un procedimento, ha esercitato, fra l'altro, la funzione di pubblico ministero, esattamente come previsto dall'art.34, terzo comma, del codice attualmente in vigore, di cui si lamenta la mancata inclusione nell'art.245 delle Disposizioni transitorie;

che, conseguentemente, non è propriamente a causa di tale mancata inclusione che l'imputato dovrebbe sottostare allo stesso giudice Pretore che ha compiuto atti dell'istruttoria, perchè la sostanza dell'art.34 del codice di procedura penale vigente invocato dall'imputato e dall'ordinanza, è tuttora presente nell'ordinamento applicabile alla fattispecie, ma bensì in quanto l'art.389, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930 prevede che <il Pretore, per i reati di sua competenza, procede con istruzione sommaria, quando non procede a giudizio direttissimo o con decreto>;

che, peraltro, quest'ultima disposizione è fatta salva, e il procedimento in corso alla data di entrata in vigore del codice prosegue con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, e quindi con la competenza dibattimentale dello stesso Pretore che ha condotto l'istruzione sommaria, in virtù della disposizione transitoria di cui all'art.241, di guisa che la situazione lamentata dall'imputato e dall'ordinanza di rimessione si verifica in forza del combinato disposto degli artt. 389, ultimo comma, codice di procedura penale del 1930, e 241 delle Disposizioni transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n.271;

che, però, così precisati sul piano formale i termini delle censure presentate dal Tribunale, la sostanza della questione sollevata risulta, tuttavia, sempre la stessa, giacchè ciò che si denunzia, in definitiva, è che - a causa delle disposizioni transitorie-si perpetui per i vecchi processi la presenza nel giudizio dibattimentale di quello stesso Pretore che ha compiuto atti d'istruttoria, e che si ritiene non possa essere imparziale, specie quando ha già compiuto atti significativi, mentre il nuovo codice di procedura penale ha eliminato per il regime ordinario siffatta anomalia istituendo presso le Preture l'ufficio della Procura della Repubblica;

che, pertanto, la questione può essere decisa nel merito;

che la doglianza, però, non può essere accolta in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore valutare la sorte dei processi in corso al momento dell'entrata in vigore di nuove norme processuali e i limiti della loro applicabilità attraverso l'emanazione di disposizioni che si chiamano <<transitorie> appunto per la loro temporanea applicazione (vedi, per tutte, sentenze n. 322 del 1985; n. 301 del 1986);

che, proprio nei processi in corso viene a riscontrarsi quella situazione di provvisorietà che aveva giustificato, nelle ricordate sentenze di questa Corte, la temporanea sopravvivenza di un sistema, peraltro destinato a cessare per tutti i nuovi processi, sicchè la questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

visti ed applicati gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.245 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271), in riferimento agli artt. 3 della Costituzione e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e ratificata dal Presidente della Repubblica in seguito ad autorizzazione conferitagli dalla legge 4 agosto 1955, n. 848; questione sollevata dal Tribunale di Biella con ordinanza 16 novembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 06/04/90.