Sentenza n. 301 del 1986

 

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SENTENZA N. 301

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, legge 30 luglio 1984, n. 399 (Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore) promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 dal Pretore di Enna nel procedimento civile vertente tra Rabiolo Giovanni e Cappello Angelo iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16/1 ss. dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1.1. - Avverso la sent. 1-15 dicembre 1984, con la quale il Giudice conciliatore di Enna aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra Cappello Angelo e Rabiolo Giovanni relativo all'immobile sito in Enna, via Mercaro 39, da quest'ultimo condotto in locazione per uso abitativo, per recesso del locatore motivato da necessità e ordinato al Rabiolo di consegnare l'immobile in favore del Cappello per la data del 24 giugno 1985 fissando l'esecuzione del provvedimento dalla data del 31 dicembre 1985 e compensando interamente le spese, interpose appello il Rabiolo con ricorso depositato il 21 marzo 1985, sul quale l'adìto Pretore di Enna con decreto 31 marzo 1985 sospese la esecuzione della sentenza impugnata e ordinò la comparizione delle parti per l'udienza del 29 maggio 1985.

1.2. - Con ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 (notificata il 4 e comunicata il 30 dicembre 1985; pubblicata nella G.U. 16 1.a ss. del 23 aprile 1986 e iscritta al n. 78 R.O. 1986) l'adìto Pretore giudicò rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 co. 2 l. 30 luglio 1984, n. 399 in relazione agli artt. 3, 24 e 35 Cost.

2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si é costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo per la infondatezza della proposta questione con ordinanza depositata il 12 maggio 1986.

2.2. - Alla pubblica udienza del 10 dicembre 1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avvocato dello Stato D'Amato si é rimesso allo scritto.

Considerato in diritto

3. - Il Pretore di Enna, giudicando in grado di appello da sentenza del giudice conciliatore dello stesso Comune, ha giudicato non manifestamente infondata la questione d'illegittimità dell'art. 8 co. 2 ("L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore") l. 30 luglio 1984, n. 399 (Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore) in quanto la norma denunciata conservando il regime d'impugnazione dettato dalla legge anteriore solo per le sentenze dei giudici conciliatori pubblicate prima della data dell'entrata in vigore della l. 399/1984 (29 novembre 1984) - determinerebbe una disparità di trattamento tra utenti della giustizia a seconda del momento di pubblicazione della sentenza del conciliatore. Sarebbero in tal modo private del secondo grado di giudizio di merito (e perciò sarebbero lesi nel diritto di difesa) quanti ottengono le sentenze del conciliatore dopo l'entrata in vigore della l. 399/1984, frustrandosi il diritto di coloro che non hanno ottenuto sentenze di conciliatore pubblicate prima dell'entrata in vigore della ripetuta l. 399/1984 ad individuare preventivamente il giudice competente; ne riuscirebbero, a giudizio del Pretore di Enna, violati: I) l'art. 3 Cost. perché chi intende proporre appello avverso sentenza resa da giudice conciliatore dopo l'entrata in vigore del testo novellato, ex art. 4 l. 399/1984, dell'ultimo comma dell'art. 399 c.p.c. ("Le sentenze del conciliatore sono ricorribili per Cassazione") si espone alla sanzione dell'inammissibilità del proposto gravame, nella quale non incorre chi avesse interposto appello avverso sentenze rese dal conciliatore in cause di sfratto e in quelle relative a contratti di locazione d'immobile; II) l'art. 24 Cost, perché la privazione del doppio grado di giurisdizione di merito per i casi di sentenza di conciliatore pubblicata dopo l'entrata in vigore della l. 399/1984 attenua e riduce le possibilità di difesa dei diritti garantiti a tutti gli altri cittadini che, nelle identiche situazioni giuridiche, dal momento dell'entrata in vigore della legge 399/1984 hanno ottenuto sentenze di Conciliatore e vengono forniti di mezzi più congrui di difesa; III) l'art. 25 Cost. in quanto risulterebbe frustrato il diritto di quei cittadini che non hanno ottenuto nella materia in oggetto sentenze del Conciliatore pubblicate prima della entrata in vigore della l. 399/1984 a conoscere preventivamente il giudice competente, cioé il giudice naturale, a decidere fino alla definitiva chiusura della vertenza in sede giudiziale, e ciò perché la formula dell'art. 8 co. 2 hainammissibilmente mutato nel corso della controversia il giudice previsto per l'appello che quei cittadini sapevano che avrebbe deciso e seguito la causa nei vari gradi precedentemente previsti.

4. - Nessuna delle tre norme della Carta costituzionale addotte dal giudice a quo giustifica il sospetto di incostituzionalità della disposizione transitoria dettata nel co. 2 dell'art. 8 l. 399/1984.

Non contrasta con l'art. 3 Cost. la conservazione dell'art. 339 co. 3 c.p.c. in punto alle sentenze del Conciliatore su cause eccedenti le lire ventimila tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza pronunciate prima della data di entrata in vigore della l. 399/1984, perché rientra nella discrezionalità del legislatore dettare norme transitorie intese a mantenere ferme disposizioni abrogate per situazioni pendenti alla data di entrata in vigore di nuove disposizioni (in tali sensi C. cost. n. 322/1985); discrezionalità in tutto razionale nella presente specie in cui la sentenza di primo grado costituisce l'oggetto dell'impugnazione, seppur non é illecito richiamare il co. 1 dell'art. 8 atenor del quale "i giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti" e il Titolo VI del r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie).

La violazione dell'art. 24 é a torto prospettata dal giudice a quo perché le garanzie del doppio grado di giurisdizione assurgono ad oggetto di norma costituzionale soltanto nell'area dell'art. 125 Cost. riflettente l'appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze dei tribunali amministrativi di primo grado (art. 125 che questa Corte con sent. n. 8/1982 ha giudicato applicabile anche ai giudizi incidentali cautelari).

Né maggior pregio esibisce il richiamo dell'art. 26 perché la garanzia della precostituzione, alle controversie, del giudice chiamato a rendere giustizia nulla ha da vedere con la ripartizione della cognizione di controversie tra vari giudici, purché precostituiti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 co. 2 ("L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore") l. 30 luglio 1984, n. 399 (Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore), sollevata con ord. 23 ottobre 1985 del Pretore di Enna (n. 78 R.O. 1986).

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.