ORDINANZA N.172
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) e dell'art.139 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promossi con quattro ordinanze emesse il 18 novembre 1988 ed il 9 dicembre 1988 (nn. tre ordd.) dal Pretore di Cosenza, iscritte ai nn. 622, 623, 624 e 625 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50/1a s.s. dell'anno 1989.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Pretore di Cosenza ha sollevato, in riferimento all'art.25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevedono circostanze aggravanti dei delitti tipizzati dal predetto art.116 del regio decreto n. 1736 del 1933, lasciandole indefinite e rimettendole alla discrezionalità del giudice;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che la questione di legittimità costituzionale prospettata dalle ordinanze di rimessione è stata dichiarata, da questa Corte, non fondata con sentenza n. 169 del 1985 nonchè manifestamente infondata, con ordinanze nn. 461 del 1987, 1100 del 1988 e 434 del 1989;
che il Pretore di Cosenza non svolge argomentazioni nuove od idonee ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) e 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento all'art.25, secondo comma, Cost., dal Pretore di Cosenza, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/03/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 04/04/90.