Ordinanza n. 434 del 1989

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ORDINANZA N.434

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 116, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) e dell'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 novembre 1988 dal Pretore di Cosenza nel procedimento penale a carico di Infante Grazia, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6/1a s.s. dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 25 marzo 1988 dal Pretore di Cosenza nel procedimento penale a carico di Mercuri Sergio, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11/1a s.s. dell'anno 1989;

3) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Pretore di Cosenza nel procedimento penale a carico di Rossi Francesco, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12/1a s.s. dell'anno 1989.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Pretore di Cosenza ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevedono circostanze aggravanti dei delitti tipizzati dal predetto art. 116 del regio decreto n. 1736 del 1933, lasciandole indefinite e rimettendole alla discrezionalità del giudice;

che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione;

considerato che, in ragione dell'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che la questione di legittimità costituzionale prospettata dalle ordinanze di rimessione é stata dichiarata, da questa Corte, non fondata con sentenza n. 169 del 1985 nonché manifestamente infondata, con ordinanze nn. 461 del 1987 e 1100 del 1988;

che il Pretore di Cosenza non svolge argomentazioni nuove od idonee ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) e 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dal Pretore di Cosenza, con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 25/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE