ORDINANZA N.434
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 116, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) e dell'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 novembre 1988 dal Pretore di Cosenza nel procedimento penale a carico di Infante Grazia, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6/1a s.s. dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 25 marzo 1988 dal Pretore di Cosenza nel procedimento penale a carico di Mercuri Sergio, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11/1a s.s. dell'anno 1989;
3) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Pretore di Cosenza nel procedimento penale a carico di Rossi Francesco, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12/1a s.s. dell'anno 1989.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Pretore di Cosenza ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevedono circostanze aggravanti dei delitti tipizzati dal predetto art. 116 del regio decreto n. 1736 del 1933, lasciandole indefinite e rimettendole alla discrezionalità del giudice;
che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione;
considerato che, in ragione dell'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che la questione di legittimità costituzionale prospettata dalle ordinanze di rimessione é stata dichiarata, da questa Corte, non fondata con sentenza n. 169 del 1985 nonché manifestamente infondata, con ordinanze nn. 461 del 1987 e 1100 del 1988;
che il Pretore di Cosenza non svolge argomentazioni nuove od idonee ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) e 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dal Pretore di Cosenza, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/07/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 25/07/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO, REDATTORE