ORDINANZA N. 461
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 116, primo comma, prima parte, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 e successive modificazioni (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare), promossi con n. 3 ordinanze emesse l'11 febbraio 1987 dal Pretore di Cascina nei procedimenti penali a carico di Falchi Mauro, Ciucci Franco e Baronti Gian Piero, iscritti ai nn. 116, 117 e 118 del registro ordinanze 1987 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 15 e 16, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Pretore di Cascina ha sollevato - in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, primo comma, prima parte del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare) limitatamente all'espressione "e nei casi più gravi anche con la reclusione sino a sei mesi";
Considerato che trattasi di questioni identiche e che, pertanto, possono essere decise congiuntamente;
che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, primo comma, prima parte del R.D. n.1736 del 1933 é stata da questa Corte già dichiarata infondata e manifestamente infondata in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. (cfr. la sentenza n. 131/1970 e le ordinanze nn. 254/1982, 195/1983 e 169/1985);
che, anche ad ammettere che, a seguito della modifica del citato art. 116 introdotta dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la disposizione impugnata configuri una circostanza e non un'ipotesi autonoma di reato, rimarrebbe sempre ferma la necessità di verificare se l'espressione "nei casi più gravi" costituisca violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost.; e tale questione é stata già risolta dalle pronunce di questa Corte in precedenza citate;
che, d'altra parte, l'obbligatorietà dell'azione penale ex art. 112 Cost. sorge ogni qual volta si accerti l'esistenza degli elementi essenziali e accidentali del reato;
che, pertanto, il quesito prospettato in nulla incide sull'obbligatorietà dell'azione penale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.116, primo comma, prima parte, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, sollevate, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 Cost., dal Pretore di Cascina con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI