Ordinanza n. 254 del 1982
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ORDINANZA N. 254

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1980 dal Pretore di Omegna, nei procedimenti penali riuniti a carico di Dalle Feste Silvana, iscritta al n. 491 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 dell'8 ottobre 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Livio Paladin

Ritenuto che il Pretore di Omegna, con ordinanza emessa il 29 maggio 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 ("nella parte in cui stabilisce che nei casi più gravi chi emetta assegno senza provvista o con data falsa é punito con la reclusione, senza indicazione degli elementi in base ai quali desumere la gravità del fatto"), per preteso contrasto "con il principio di legalità di cui all'art. 25 cpv. della Costituzione";

e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari la manifesta infondatezza della questione medesima.

Considerato che la Corte si é già pronunciata in proposito, mediante la sentenza n. 131 del 1970, che ha dichiarato "non fondata - nei sensi di cui in motivazione - la questione di legittimità costituzionale dell'inciso "e nei casi più gravi con la reclusione sino a sei mesi", contenuto nell'art. 116 del r.d. 2 dicembre 1933, n. 1736, sollevata... in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 25, comma secondo, Cost.";

e che per altro il giudice a quo, nonché ignorare tale decisione, si é limitato ad asserire - nei termini indicati in narrativa - la non manifesta infondatezza della proposta questione, omettendo qualsiasi motivazione od indicazione relativa alla rilevanza dell'impugnativa stessa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Omegna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1982.