Sentenza n.169 del 1985

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SENTENZA N. 169

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare), inserito dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dal pretore di Città di Castello nei procedimenti penali riuniti a carico di Branchesi Silvano, iscritta al n. 834 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza emessa il 6 aprile 1984, nel corso di un procedimento penale per emissione di assegni a vuoto, il Pretore di Città di Castello ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione; e ciò nella parte in cui si prevede, "nei casi più gravi", che la condanna importi "il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni".

Secondo il giudice a quo, i vizi denunciati sussisterebbero "in ragione dell'eccessiva afflittività della norma incriminatrice e della sua irrazionalità che supera ogni e qualsiasi limite della discrezionalità legislativa". Più specificamente, sarebbe violato il principio generale d'eguaglianza, dal momento che la misura interdittiva in esame verrebbe "ad incidere notevolmente sulla libertà del cittadino di fare ricorso ad uno dei più frequenti mezzi di pagamento (emissione di assegni bancari)"; che per l'inosservanza della misura medesima risulterebbe prevista "una pena di gran lunga superiore a quella prefigurata per il reato principale"; e che non sarebbero state comminate analoghe pene accessorie quanto a "fattispecie criminose che esprimono un più accentuato disvalore giuridico" (quali i delitti di truffa, appropriazione indebita, insolvenza fraudolenta, associazione di tipo mafioso ... ). Del pari, la norma incriminatrice sarebbe viziata - malgrado le contrarie affermazioni di questa Corte - "per l'indeterminatezza della fattispecie e, quindi, per la violazione del principio della legalità della pena". Ed ancora ne risulterebbe contraddetto il terzo comma dell'art. 27 Cost., per cui "alla pena é stata assegnata una funzione essenziale e rieducativa che ovviamente non può ritenersi sussistente quando, come nella fattispecie, l'afflittività superi ogni limite di razionalità e di umanità".

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per contestare la fondatezza della questione.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, la norma impugnata rappresenterebbe una "risposta adeguata al tipo di illecito consumato", presentandosi "dotata di una notevole carica dissuasiva e, per il suo effetto di neutralizzazione, anche di notevole efficacia di prevenzione speciale". D'altronde, le conclusioni raggiunte dalla Corte circa il primo comma dell'art. 136 (sent. n. 131/1970; ord. n. 195/1983) varrebbero anche ad escludere la pretesa "carenza di tassatività" della norma impugnata; mentre il denunciato contrasto con il terzo comma dell'art. 27 Cost. sarebbe smentito dal fatto che la norma impugnata sia "adeguata alla manifestazione di pericolosità espressa dall'imputato" ed "anche rispondente alle esigenze di prevenzione sociale, ravvisate nella specie dal legislatore ordinario".

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione é infondata, sotto ognuno degli aspetti evidenziati nell'ordinanza di rimessione.

In primo luogo, non sussiste l'asserita violazione del principio d'eguaglianza. La pena accessoria prevista dall'art. 116, secondo comma, ultima parte, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (inserito dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689), lungi dal superare "ogni limite di razionalità e di umanità", si adegua in modo evidente alle caratteristiche dei delitti configurati dai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo impugnato. In particolar modo, anzi, "il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni" appare giustificato in vista dell'emissione di assegni bancari là dove non esistano - come nel caso che ha dato origine alla presente questione - le somme sufficienti presso la banca trattaria; e "la mancata estensione del divieto ad altre ipotesi", quali la truffa o l'appropriazione indebita, "non elimina l'intrinseca giustificatezza della previsione in esame", secondo la costante giurisprudenza della Corte (cfr., fra le altre, la sent. n. 342 del 1983). Né giova argomentare - come fa il giudice a quo - dalla sproporzione fra la pena prevista per l'inosservanza delle misure interdittive e la pena comminata per il reato principale: a parte l'inattualità della censura, la stessa circostanza che essa finisca per investire in modo diretto una norma di generalissima portata, dettata per l'inosservanza di qualunque pena accessoria dall'art. 389 cod. pen., basta a far escludere che ne derivi una violazione dell'eguaglianza davanti alla legge penale.

Va dunque respinta la denuncia sollevata in riferimento al primo comma dell'art. 3 Cost. Ma la stessa conclusione vale, date le motivazioni svolte sul punto dall'ordinanza di rimessione, per ciò che riguarda il terzo comma dell'art. 27 Cost.: anche perché "l'efficacia rieducativa della pena non dipende tanto dalla sua durata, quanto soprattutto dal suo regime di esecuzione", come la Corte ha chiarito sin dalle sentenze n. 22 del 1971 e n. 119 del 1975.

2. - In secondo luogo, la Corte si é già sostanzialmente pronunciata sulla pretesa lesione del "principio di tassatività " delle pene, in cui sarebbe incorso l'art. 116 del r.d. n. 1736 del 1933. Sia pure sindacando il primo anziché il secondo comma dell'articolo stesso, la sentenza n. 131 del 1970 ha infatti notato che la formula "nei casi più gravi" ricorre più volte nelle leggi penali speciali; che la formula medesima "implica un più vincolato governo del potere discrezionale del giudice", in quanto viene ad aggiungersi alla garanzia di legalità rappresentata dalla fissazione dei minimi e dei massimi delle pene in esame; e che il giudice deve comunque tener conto dei criteri previsti in via generale dall'art. 133 cod. pen., circa la valutazione della "gravità del reato". Da questi assunti - che la Corte ha ribadito con le ordinanze n. 254 del 1982 e n. 195 del 1983 - il Pretore di Città di Castello si limita a dissentire, ma senza svolgere argomentazioni che possano indurre la Corte a modificare la detta giurisprudenza; ed in tal senso, pertanto, l'impugnativa si dimostra manifestamente infondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (inserito dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689), sollevata dal Pretore di Città di Castello, in riferimento all'art. 3, primo comma, ed all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo comma, del r.d. n. 1736 cit., sollevata dal Pretore di Città di Castello, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Livio PALADIN

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1985.