Ordinanza n. 89 del 1990

ORDINANZA N.89

 

ANNO 1990

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Francesco SAJA, Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 77, 53 e 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1989 dal Pretore di Alba nel procedimento penale a carico di Boschiazzo Giuseppe iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.

 

Ritenuto che, con ordinanza 5 maggio 1989, il Pretore di Alba ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 e 162-bis del codice penale nonchè dell'art. 77 della legge n.689 del 1981 (Modifiche al sistema penale): e ciò in un procedimento penale per il delitto di cui all'art. 498 del codice penale, nel quale l'imputato aveva chiesto di essere ammesso all'oblazione o almeno a sanzione sostitutiva;

 

che, però, poi nel dispositivo il Pretore non faceva più menzione degli artt. 162 e 162-bis del codice penale, e limitava la questione all'art. 77 della legge indicata, tuttavia estendendola anche agli artt. 53 e 57.

 

Considerato che, sul piano della rilevanza, trattandosi nella specie di delitto punito con la sola pena della multa, la questione non poteva comunque riguardare l'art. 162-bis del codice penale;

 

che, d'altra parte, il Pretore non ha indicato, nemmeno nel dispositivo, i parametri costituzionali cui intende riferire le sollevate questioni;

 

che, peraltro, la Corte, con ordinanza 12 novembre 1987, ha già dichiarato la manifesta infondatezza della questione concernente l'art. 162-bis del codice penale, con motivazioni relative alla discrezionalità del legislatore, razionalmente esercitata in relazione al maggior disvalore tradizionalmente assegnato ai delitti rispetto alle contravvenzioni;

 

che un tale precedente sarebbe, comunque, perfettamente applicabile anche all'art. 162 del codice penale;

 

che, quanto poi alla questione concernente la possibilità di con cedere sanzione sostitutiva alla pena pecuniaria, la Corte, in ordine agli stessi motivi indicati dal Pretore, si è più volte ampiamente pronunziata in senso nettamente negativo con le sentenze n. 148 del 1984, n. 292 del 1985, n. 350 del 1985 e con le ordinanze numeri 106 e 267 del 1986;

 

che conseguentemente, così come è stato deciso nelle sentenze e nelle ordinanze ora citate, la questione concernente le sanzioni sostitutive alla pena pecuniaria-la sola formalmente sollevata nel dispositivo-dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 77, 53 e 57 della legge n.689 del 1981 (Modifiche al sistema penale), sollevata dal Pretore di Alba, senza riferimento a parametro costituzionale, con ordinanza 5 maggio 1989.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Ettore GALLO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 26/02/90.