ORDINANZA N. 462
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 162 e 162-bis, introdotto dall'art. 126 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 25 novembre 1982 dal Pretore di Genova e il 9 novembre 1984 dal Pretore di Bassano del Grappa, iscritte rispettivamente al n. 128 del registro ordinanze 1983 e al n. 81 del registro ordinanze 1985, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983 e n. 137- bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe:
1) il Pretore di Genova ha sollevato - con riferimento all'art. 3 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 162- bis Cod. pen., quale introdotto dall'art. 126 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'oblazione per i delitti puniti con la sola pena della multa mentre la prevede per le contravvenzioni sanzionate con l'ammenda e l'arresto (R.O. n.128/1983);
2) ed il Pretore di Bassano del Grappa ha sollevato - con riferimento al medesimo parametro di costituzionalità - questione di legittimità costituzionale dell'art.162 Cod. pen., nella parte in cui non estende la possibilità dell'oblazione alle ipotesi di contravvenzioni sanzionate con la pena detentiva in forma esclusiva o congiuntamente con la pena pecuniaria (R.O. n. 81/1985);
Considerato che trattasi di questioni analoghe e pertanto possono essere decise congiuntamente;
che rientra palesemente nella discrezionalità del legislatore, in relazione al maggior disvalore tradizionalmente assegnato ai delitti rispetto alle contravvenzioni, prevederne o meno l'estinzione per oblazione;
che tale discrezionalità non solo non si palesa essere stata esercitata in modo assolutamente irrazionale ma si rivela invece essere stata usata in maniera pienamente razionale, tenuto conto, appunto, del maggior disvalore dei delitti rispetto alle contravvenzioni;
che, del pari, analoga discrezionalità vale per i reati puniti con pena detentiva rispetto a quelli puniti con pena pecuniaria, poiché anche quest'ultima discrezionalità é stata esercitata in modo pienamente razionale, tenuto conto del maggior disvalore dei reati puniti con pena detentiva;
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 162- bis Cod. pen., come introdotto dall'art. 126 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 162 Cod. pen., sollevate, con riferimento all'art. 3 Cost., rispettivamente, dai Pretori di Genova e di Bassano del Grappa con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI