Ordinanza n. 524 del 1989

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ORDINANZA N.524

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516, rectius del decreto- legge 10 luglio 1982, n. 492 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1988 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Innocenti Pierina, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 21 febbraio 1989 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Guerri Aldo, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 15 dicembre 1988 e il 21 febbraio 1989 dal Tribunale di Firenze, nei procedimenti penali a carico rispettivamente di Innocenti Pierina e di Guerri Aldo, e stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982 n. 516, rectius del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, nella parte in cui < equipara, sotto il profilo sanzionatorio, l’omessa presentazione della dichiarazione I.V.A. (o I.R.PE.F.) con la ritardata presentazione della dichiarazione medesima>, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità della questione.

Considerato che le due ordinanze sollevano questioni identiche, talché possono essere decise con unica pronuncia;

che questa Corte ha più volte preso in esame questioni concernenti norme in materia tributaria che equiparano, quanto alla sanzione, le due ipotesi dell’omessa e della tardiva dichiarazione dovuta dal contribuente, pervenendo sotto i vari profili a pronunce di manifesta infondatezza (ordinanze n. 418 del 1987 e 596 del 1988) e, da ultimo, nella prospettazione ora riproposta, di inammissibilità (sentenze n. 82, 83, 84 del 1989; ordinanza n. 298 del 1989);

che, pertanto, non ravvisandosi validi motivi o nuovi argomenti tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, tale medesima pronuncia si impone nella fattispecie.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516, rectius del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/11/1989.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 6/12/1989.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE