ORDINANZA N.596
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione del l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promossi con n. 3 ordinanze emesse l'8 aprile 1987 dalla Commissione tributaria di 2° grado di La Spezia sui ricorsi proposti dalla s.r.l. Nuova Spezia contro l'Ufficio del Registro di Sarzana, iscritte ai nn. 20, 21 e 22 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5/prima serie speciale dell'anno 1988.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con tre ordinanze emesse l'8 aprile 1987 (pervenute il 15 gennaio 1988) la Commissione tributaria di secondo grado di La Spezia, nei rispettivi giudizi, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), nella parte in cui <prevede identico trattamento sanzionatorio sia nel caso di omessa o infedele dichiarazione sia in quello di tardività di dichiarazione, senza neppure in tale ultima ipotesi prendere in considerazione una qualsiasi graduazione della sanzione in relazione alla durata del ritardo>, per contrasto con l'art. 76 Cost., in relazione alla legge delega 9 ottobre 1971 n. 825, art. 10 n. 11;
che nei rispettivi giudizi e intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per la inammissibilità ovvero per la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che le ordinanze sollevano identica questione, talchè i relativi giudizi possono essere riuniti ai fini di un'unica pronuncia;
che la Commissione tributaria rimettente solleva questione analoga, nei riferimenti e argomenti, a quella già presa in esame da questa Corte con ordinanza n. 418 del 1987, che ne dichiaro la manifesta infondatezza (anche con riguardo al parametro di cui all'art. 3 Cost.);
che pertanto, non sussistendo ragioni di sorta per modificare quanto già deciso, va dichiarata la manifesta infondatezza della sollevata questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) in riferimento all'art. 76 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di La Spezia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 31 Maggio 1988.