ORDINANZA N.298
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1988 dalla Commissione tributaria di secondo grado di La Spezia sul ricorso proposto dalla S.r.l. Nuova Spezia contro l'Ufficio del Registro di Sarzana, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 marzo 1988 (pervenuta il 14 gennaio 1989) dalla Commissione tributaria di secondo grado di La Spezia sul ricorso proposto da S.r.l. Nuova Spezia contro l'Ufficio del Registro di Sarzana e stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), nella parte in cui parifica, quanto al trattamento sanzionatorio, la tardiva dichiarazione all'omessa dichiarazione, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione (in relazione all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825);
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che con sentenza n. 84 del 1989 questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità della medesima questione, auspicando peraltro una più ragionevole graduazione del regime sanzionatorio da parte del legislatore;
che pertanto non ravvisandosi ragioni di sorta per modificare quanto già deciso, va dichiarata la manifesta inammissibilità della sollevata questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 23, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), in riferimento all'art. 76 della Costituzione (in relazione all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/05/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO- Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 25/05/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE