Sentenza n. 522 del 1989

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SENTENZA N.522

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 20 maggio 1989, depositato in cancelleria il 29 maggio 1989 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1989, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 2 marzo 1989, con il quale il Ministro per la funzione pubblica ha incluso le Camere di commercio di Gorizia e di Pordenone tra le Amministrazioni pubbliche con posti vacanti <da coprire mediante la mobilità di cui al d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325>.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;

uditi l'avvocato Gaspare Pacia per la Regione e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1.-La Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzioni avverso il decreto 2 marzo 1989 del Ministro per la funzione pubblica, con il quale le Camere di commercio di Gorizia e di Pordenone sono state incluse nel novero delle Amministrazioni pubbliche con posti vacanti <da coprire mediante la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988 n. 325>.

La ricorrente, richiamata la propria competenza legislativa primaria in ciascuna delle quattro materie in cui le Camere di commercio sono chiamate ad operare, ai sensi dell'art. 4 nn. 2, 6 e 7 dello Statuto speciale di autonomia, lamenta, in sintesi, che l'impugnato provvedimento, preordinato ad attuare le procedure di mobilità dei dipendenti pubblici in ambito nazionale, abbia incluso, tra i posti suscettibili di copertura, anche quelli risultati vacanti presso le due menzionate Camere di commercio e da riservare, invece, ai meccanismi di mobilità regionale; chiede pertanto che questa Corte dichiari che non spetta allo Stato il potere di includere le Camere di commercio del Friuli-Venezia Giulia nel novero delle Amministrazioni pubbliche interessate dai processi di mobilità in ambito nazionale.

2. - Il ricorso é fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di rilevare (v. sentt. n. 65 del 1982, n. 246 del 1985 e n. 968 del 1988) che in forza delle invocate norme statutarie, integrate dalle norme di attuazione, e precisamente dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 e dall'art. 20 del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, non può revocarsi in dubbio la competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento delle Camere di commercio esistenti nel suo territorio. Ciò in base al principio (già posto in evidenza dalla Corte nelle sentt. n. 62 e n. 178 del 1973) per cui gli enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza propria delle Regioni, pur restando concettualmente distinti dagli enti strumentali o <para-regionali> sono in vario senso assoggettati ai poteri regionali di supremazia, prestandosi quindi a venire riordinati o riorganizzati dalle Regioni stesse.

Poiché quindi nella competenza ordinamentale sono logicamente incluse le funzioni relative alla formazione o al controllo dei ruoli organici ed alla definizione dello stato giuridico ed economico del personale, e sempre detta competenza che assume preminente rilievo anche in tema di mobilità.

3. - Vale la pena aggiungere un ulteriore rilievo.

Questa Corte ha già riconosciuto - con la citata sentenza n. 968 del 1988-che la competenza in materia di ordinamento delle Camere di commercio conferisce all'attuale ricorrente il potere di disporre, per questi Enti, le assunzioni di personale in deroga al divieto di cui all'art. 6, 19° comma, della legge 28 febbraio 1986 n. 41.

Nel caso in esame é invece l'art. 5 della legge 29 dicembre 1988 n. 554 che, nel dettare la normativa specifica per l'attuazione dei processi di mobilità in ambito regionale, affida alle regioni stesse il compito di attivare detti processi e prevede che una procedura di mobilità in ambito nazionale sia effettuata soltanto all'esito dei processi di mobilità infraregionali non utilmente esperiti (cfr. al riguardo le sentt. nn. 407 e 410 del 1989).

Orbene nel testo di quest'ultima norma i processi di mobilità in ambito regionale sono accomunati alle assunzioni in deroga, e queste ultime sono previste nel primo comma con una formulazione-quanto all’indicazione degli enti rispetto ai quali si esercita la competenza regionale - che e, in sostanza, quella contenuta nei successivi commi di detto art. 5 riguardo ai processi di mobilità.

All'identità della formulazione non può quindi che corrispondere identità degli enti rispetto ai quali, in ambedue le ipotesi, si esercita la competenza regionale.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e ne consegue l'annullamento in parte qua del decreto impugnato.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per la funzione pubblica, il potere di includere le Camere di commercio del Friuli-Venezia Giulia fra le Amministrazioni pubbliche con posti vacanti da coprire, in ambito nazionale, <mediante la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988 n. 325>;

annulla conseguentemente, nelle parti concernenti le suddette Camere di commercio, il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 2 marzo 1989 di cui in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/11/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 06/12/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE