ORDINANZA N.403
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), e dell'art. 10 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promossi con ordinanze emesse il 26 gennaio 1989 dal Pretore di Gorizia, il 30 giugno 1988 dal Pretore di Roma (n. 13 ordinanze), iscritte rispettivamente ai nn. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visti gli atti di costituzione di Bassani Paola ed altri, Fibuno Gabriele ed altri, Boni Mario ed altri, Spallino Vincenzo, Munarin Felice ed altri, Bedarida Daniele ed altri, Bergamaschi Francesco ed altri e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che il Pretore di Gorizia, con ordinanza in data 26 gennaio 1989 (ord. n. 122/1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 31, legge 28 febbraio 1986, n. 41, e 10, legge 11 marzo 1988, n. 67, nella parte in cui non prevedono che, ai fini dell'erogazione dei contributi per il servizio sanitario nazionale (c.d. <tassa sulla salute>), il reddito derivante da lavoro <parasubordinato> sia assoggettato alle stesse (ed inferiori) aliquote stabilite a carico dei lavoratori subordinati;
che medesima questione, coinvolgente pero soltanto l'art. 31 della legge n. 41 del 1986, e stata sollevata dal Pretore di Roma con 13 ordinanze di identico contenuto emesse il 30 giugno 1988 (pervenute il 28 febbraio 1989), in analoghi procedimenti civili diretti all'accertamento del diritto dei c.d. medici parasubordinati ad essere soggetti alle aliquote previste per i lavoratori subordinati;
che si é costituito nei giudizi di cui alle ordinanze n. 122 e n. 123/89 l'I.N.P.S., rilevando l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione in relazione alla natura di lavoro autonomo delle prestazioni dei medici specialisti-ambulatoriali verso l’unita sanitarie locali;
che i ricorrenti medici convenzionati si sono costituiti nei giudizi di cui alle ordinanze nn. 123-126, 131, 132 e 135/89 chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge n. 41 del 1986;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, nei giudizi di cui alle ordinanze n. 122, 123, 127-130/89, concludendo per una pronuncia di manifesta infondatezza.
Considerato che le suddette ordinanze sollevano questioni identiche o comunque connesse, talché possono essere decise con un'unica pronuncia;
che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 legge n. 41 del 1986 e prospettata sotto argomenti profili e parametri già presi in considerazione da questa Corte con la sentenza n. 431 del 1987 (e successive ordinanze nn. 444 del 1987, 41, 595, 790, 989 del 1988, 10 e 47 del 1989) ed in particolare, per quel che riguarda il lavoro <parasubordinato>, dall'ordinanza n. 33 del 1989;
che per quel che riguarda la questione concernente l'art. 10 legge 11 marzo 1988 n. 67, pur dovendosi ribadire <le preoccupazioni e le perplessità> espresse con la citata sentenza n. 431 del 1987 dato il permanere, anche nella norma impugnata, di <una caratterizzazione di incertezza e disarmonia>, va constatato il tentativo, sul piano strettamente contingente, volto a una maggiore uniformità nel prelievo;
che pertanto va dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31 legge 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), e 10 legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevate dai Pretori di Gorizia e di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 13/07/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE