ORDINANZA N.790
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 1986), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 ottobre 1987 dal Pretore di Imperia nel procedimento civile vertente tra DAO Giorgio ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/1a s.s. dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 23 maggio 1987 dal Pretore di Caltanissetta nei procedimenti civili riuniti vertenti tra MAN- CUSO Calogero ed altri e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14/1a s.s. dell'anno 1988.
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con le ordinanze n. 46/1988 emessa il 5 ottobre 1987 dal pretore di Imperia e n. 102/1988 emessa il 23 maggio 1987 dal pretore di Caltanissetta, nei rispettivi procedimenti civili vertenti sull'obbligo di versamento del contributo sociale di malattia da parte di esercenti attività commerciali e di liberi professionisti, é stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 31 (in particolare, l'ord. n. 102/88, del comma 8 in relazione ai commi 1, 6, 10, 11, 13, 14, 15 e 16) l. 28 febbraio 1986 n. 41, nella parte in cui stabilisce diverse aliquote di contribuzione per gli esercenti attività commerciali e per i liberi professionisti rispetto ad altre categorie di soggetti tenuti alla contribuzione, nonché l'obbligo di contribuzione fissa annua per i lavoratori autonomi (cosiddetto <minimale>), in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost.
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti questioni identiche o comunque connesse;
che le ordinanze in epigrafe sollevano la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41 sotto argomenti, profili e parametri già presi in considerazione da questa Corte con la sentenza n. 431 del 1987 e con le successive ordinanze nn. 431 e 595 del 1988;
che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma n. 8, l. n. 41 del 1986 e manifestamente inammissibile la questione relativa all'art. 31, n. 10 citata legge, già dichiarata incostituzionale nella parte in cui per il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, fissato comunque in somma annua non inferiore rispettivamente a Lit. 648.000 e a Lit. 324.000, non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo determinato ai sensi del precedente comma 8.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma n. 8, l. 28 febbraio 1986 n. 41, in riferimento agli artt. 3, 35, 53, Cost., sollevata dai Pretori di Imperia e Caltanissetta con le ordinanze in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 n. 10 l. 28 febbraio 1986 n. 41, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 431 del 1987.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/06/88.
Francesco SAJA - Giuseppe BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 07/07/88.