ORDINANZA N.431
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468; degli artt. 53, quarto comma, lett. f), 57 e 76, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; dell'art. 3, primo comma, lett. b) del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive norme di attuazione e integrative; degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538; dell'art. 12 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni in legge 26 settembre 1981, n. 537; dell'art. 14, secondo e quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181; dell'art. 14 della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del d.l. 12 settembre 1983, n. 463; dell'art. 33 della legge 27 dicembre 1983, n. 730; dell'art. 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, promossi con ordinanze emesse il 16 gennaio 1987 dal Pretore di Venezia (n. 2 ordinanze), il 29 settembre 1986 dal Pretore di Bari, il 4 febbraio 1987 dal Pretore di Sondrio, il 4 dicembre 1986 (n. 2 ordinanze), il 24 marzo e l'8 gennaio 1987 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Imperia, l'8 aprile 1987 dal Pretore di Benevento, il 2 marzo 1987 dal Pretore di Taranto, il 4 giugno 1985 dal Tribunale di Massa, il 28 marzo 1987 dal Pretore di Palermo, il 2 aprile 1987 dal Pretore di Vigevano (n. 2 ordinanze), il 22, il 2 e il 16 dicembre 1986 dal Pretore di Palmi, l'11 maggio 1987 dal Pretore di Taranto, il 21 gennaio 1987 dal Pretore di Venezia, il 29 maggio 1987 dal Pretore di Vigevano, il 9 maggio 1987 dal Pretore di Vicenza, il 31 marzo 1987 dal Pretore di Salerno (n. 2 ordinanze), il 7 maggio 1987 dal Pretore di Foggià, l'11 dicembre 1986 dal Pretore di Parma, il 18 maggio 1987 dal Pretore di Brescia, il 5 marzo e il 2 aprile 1987 dal Pretore di Pinerolo, l'11 febbraio e il 13 febbraio 1987 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Parma, il 27 febbraio 1987 dal Pretore di Sondrio, il 18 luglio 1987 dal Pretore di Torino, il 13 aprile 1987 dal Pretore di Modena (n. 4 ordinanze), il 21 aprile e il 13 aprile 1987 dal Pretore di Modena, il 4 luglio 1987 dal Pretore di Verona, il 13 aprile 1987 (n. 4 ordinanze), il 13 giugno e il 13 luglio 1987 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Modena, il 17 marzo 1987 dal Pretore di Messina (n. 3 ordinanze) e il 15 settembre e il 5 ottobre 1987 dal Pretore di Bologna, rispettivamente iscritte ai nn. 132, 133, 153, 237, da 240 a 244, 249, 252, 278, 279, 283, 284, da 320 a 322, 325, 331, 358, 375, 388, 389, 391, 392, 402, 525, 527, da 554 a 556, 609, 707, da 724 a 729, da 767 a 775, da 784 a 786, 794 e 821 del registro ordinanze 1987 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18, 19, 20, 26, 27, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 43, 44, 46, 49, 52, 53 e 54/1a s.s. dell'anno 1987.
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S., di Ceola Ivan, di Sesani Dino ed altro, di Levis Guido ed altri, di Bizzarro Giuseppe ed altri, di Peroni Eugenio ed altri, di Buonomo Mario, di Ardenti Morini Paolo, di Balardi Luigi ed altri, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con le ordinanze nn. 132-133/87 emesse il 16 gennaio 1987 dal pretore di Venezia, n. 237/87 emessa il 4 febbraio 1987 dal pretore di Sondrio, nn. 240-241/87 emesse il 4 dicembre 1986 dal pretore di Imperia, n. 242/87 emessa il 24 marzo 1987 dal pretore di Imperia, nn. 243-244/87 emesse l'8 gennaio 1987 dal pretore di Imperia, n. 252/87 emessa il 2 marzo 1987 dal pretore di Taranto, n. 279/87 emessa il 28 marzo 1987 dal pretore di Palermo, nn. 283-284/87 emesse il 2 aprile 1987 dal pretore di Vigevano, n. 320/87 emessa il 22 dicembre 1986 (pervenuta il 30 giugno 1987) dal pretore di Palmi, n. 321/87 emessa il 2 dicembre 1986 (pervenuta il 30 giugno 1987) dal pretore di Palmi, n. 322/87 emessa il 16 dicembre 1986 (pervenuta il 30 giugno 1987) dal pretore di Palmi, n. 325/87 emessa l'11 maggio 1987 dal pretore di Taranto, n. 331/87 emessa il 21 gennaio 1987 dal pretore di Venezia, n. 358/87 emessa il 29 maggio 1987 dal pretore di Vigevano, n. 375/87 emessa il 9 maggio 1987 dal pretore di Vicenza, nn. 388-389/87 emesse il 31 marzo 1987 dal pretore di Salerno, n. 391/87 emessa il 7 maggio 1987 dal pretore di Foggia, n. 392/87 emessa l'11 dicembre 1986 (pervenuta il 26 agosto 1987) dal pretore di Parma, n. 402/87 emessa il 18 maggio 1987 dal pretore di Brescia, n. 525/87 emessa il 5 marzo 1987 dal pretore di Pinerolo, n. 527/87 emessa il 2 aprile 1987 dal pretore di Pinerolo, n. 554/87 emessa l'11 febbraio 1987 (pervenuta il 22 settembre 1987) dal pretore di Parma, nn. 555-556/87 emesse il 13 febbraio 1987 dal pretore di Parma, n. 609/87 emessa il 27 febbraio 1987 dal pretore di Sondrio, nn. 724-727/87 emesse il 13 aprile 1987 dal pretore di Modena, n. 728/87 emessa il 21 aprile 1987 dal pretore di Modena, n. 729/87 emessa il 13 aprile 1987 dal pretore di Modena, n. 767/87 emessa il 4 luglio 1987 dal pretore di Verona, nn. 768-771/87 emesse il 13 aprile 1987 dal pretore di Modena, n. 772/87 emessa il 13 giugno 1987 dal pretore di Modena, nn. 773-775/87 emesse il 13 luglio 1987 dal pretore di Modena, nn. 784-786/87 emesse il 17 marzo 1987 dal pretore di Messina, n. 794/87 emessa il 15 settembre 1987 dal pretore di Bologna, n. 821/87 emessa il S ottobre 1987 dal pretore di Bologna, nei rispettivi procedimenti civili vertenti sull'obbligo di versamento del contributo sociale di malattia da parte di liberi professionisti ovvero anche da parte di artigiani, commercianti, cittadini c.d. non mutuati, e stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 31 (in particolare, a seconda dei casi, nei commi 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 l. 28 febbraio 1986 n. 41), nella parte in cui stabilisce diverse aliquote di contribuzione per i lavoratori dipendenti e per i liberi professionisti, l'esenzione per alcuni redditi (dominicali, di fabbricati e da capitale) al di sotto dei quattro milioni, la minor aliquota oltre i quaranta milioni di reddito e l'esenzione oltre i cento, l'obbligo di contribuzione fissa annua per i lavoratori autonomi (cosiddetto ), in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. ed anche agli artt. 2 (ordd. 321-322 del 1987, 767 del 1987), 35 (ordd. 279 del 1987, 321-322 del 1987, 375 del 1987, 388-389 del 1987, 391 del 1987, 525 del 1987, 527 del 1987) e 36 (ordd. 392 del 1987, 554 del 1987, 767 del 1987) Cost.;
che con altre ordinanze, n. 153/87 emessa il 29 settembre 1987 dal pretore di Bari, n. 249/87 emessa l'8 aprile 1987 dal pretore di Benevento, n. 278/87 emessa il 4 giugno 1985 (pervenuta il 3 giugno 1987) dal Tribunale di Massa, n. 707/87 emessa il 18 luglio 1987 dal pretore di Torino, e stata sollevata (insieme con l'impugnativa del citato art. 31 l. n. 41 del 1986: v. ordd. nn. 153, 249 e 707 del 1987) analoga questione incidentale di legittimità costituzionale avente per oggetto la normativa previgente: in particolare gli artt. 53, 57 e 76 l. 23 dicembre 1978 n. 833, 1 e 2 d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538, 3, lett. b, d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33), 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. in l. 26 settembre 1981, n. 537), 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. In l. 11 novembre 1983 n. 638), 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730, 10 l. 22 dicembre 1984 n. 887, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 101 Cost.;
che le ordinanze nn. 249, 784-786 del 1987 hanno denunciato l'art. 31 l. n. 41 del 1986-coinvolgendo nell'impugnativa (ad eccezione dell'ord. n. 249 del 1987
) anche l'art. 11 l. 5 agosto 1978 n. 468-sotto il profilo di un possibile contrasto con l'art. 81 Cost., avendo la impugnata normativa eluso i limiti, in tale disposto sanciti, in ordine all'imposizione di nuovi tributi nelle leggi di bilancio;
che nei presenti giudizi si sono costituiti Ceola Ivan (133/87), Bizzarro Giuseppe ed altri (153/87), Peroni Eugenio ed altri (240/87), Levis Guido ed altri, Sesani Dino ed altri (331/87), Buonomo Mario (389/87), Ardenti Morini Paolo ed altri (392/87), Balardi Luigi ed altri (402/87), associandosi ai dubbi di costituzionalità espressi nelle relative ordinanze di remissione;
che si é costituito l'INPS (nei giudizi di cui alle ordd. nn. 132- 133, 153 del 1987) ed é intervenuto, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri (nei giudizi di cui alle ordd. nn. 133, 153, 237, 241-244, 283, 320-322, 325, 331, 358, 375, 388-389, 391-398, 402, 525, 527, 555-556, 784 del 1987) concludendo per l'inammissibilità o infondatezza della questione.
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti questioni identiche o comunque connesse;
che preliminarmente va dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dalle ordinanze n. 153, 252, 325, 375, 784-786/1987 R.O. avendo i giudici rimettenti omesso ogni motivazione e ogni riferimento specifico, idoneo a sorreggere, quanto alla rilevanza, le dedotte questioni;
che questa Corte con sentenza n. 167 del 1986 ha dichiarato inammissibile (e, con le successive ordinanze n. 282 del 1986, n. 55 e 174 del 1987, manifestamente inammissibile) la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538, in quanto provvedimento non avente natura legislativa;
che pertanto la questione coinvolgente detto d.P.R. n. 538 sollevata dall'ord. n. 249/1987 R.O. va dichiarata manifestamente inammissibile;
che con la stessa sentenza n. 167 del 1986 é stata dichiarata infondata ogni altra questione di legittimità costituzionale, secondo le prospettazioni assunte, delle disposizioni concernenti i contributi obbligatori di malattia gravanti sui liberi professionisti, lavoratori autonomi, cittadini c.d. non mutuati, lavoratori dipendenti e coltivatori diretti, per gli anni 1980- 1984 (nello stesso senso, cfr. anche le successive ordd. nn. 282 del 1986, 55, 174 e 249 del 1987);
che le ordinanze nn. 249, 278 e 707/1987 R.O. propongono questioni identiche nei riferimenti, motivi ed argomenti, in quanto tutte afferenti la assunta denuncia dell'esistenza di situazioni di disomogeneità nel prelievo, talchè non sussistono ragioni di sorta ovvero nuove prospettazioni tali da doversi modificare, in punto, quanto già deciso;
che pertanto le dedotte questioni di legittimità costituzionale degli artt. 53, 57, 76 l. 23 dicembre 1978 n. 833, 3, primo comma, lett. b), d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33), 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537), 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638), 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730, sollevate dalle ordd. nn. 249, 278 e 707/1987 R.O., in riferimento agli artt. 3, 53, 101 Cost., vanno dichiarate manifestamente infondate;
che, oltre alle citate ordd. n. 249 e 707/1987 R.O., le rimanenti 44 ordinanze in epigrafe sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, nn. 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 l. 28 febbraio 1986 n. 41 in relazione agli artt. 2, 3, 23, 35, 36 e 53 Cost., questione che questa Corte (con la sentenza n. 431 del 1987, relativamente all'art. 31, nn. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 legge predetta, in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 53 e 81 Cost.) ha avuto modo di dichiarare non fondata, pur dando atto delle rilevate caratteristiche di della normativa denunciata, che dovrà essere ;
che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 nn. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 l. n. 41 del 1986 sollevata con profili e argomenti analoghi a quelli già presi in esame e comunque non tali (artt. 2, 35, 36 Cost.), in quanto ultronei o non specificamente conferenti, tali-cioé-da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;
che peraltro con la stessa sentenza n. 431 del 1987 é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, n. 10 l. n. 41 del 1986, nella parte in cui, per il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, fissato comunque in somma annua non inferiore rispettivamente a L. 648.000 e a L. 324.000, non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo determinato ai sensi del precedente comma 8;
che pertanto la questione relativa al cosìddetto (art. 31 n. 10 l. n. 41 del 1986) sollevata dalle ordinanze in epigrafe va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 l. 5 agosto 1978 n. 468, 1 e 2 d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538, 12 d.l. 23 settembre 1981 n. 537 (recte d.l. 29 luglio 1981 n. 402, conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537), 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638), 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730, 10 l. 22 dicembre 1984 n. 887, 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41, in riferimento agli artt. 3, 35, 53 e 81 Cost., sollevata dai Pretori di Bari (ord. n. 153/87 R.O.), Taranto (ordd. nn. 252, 325/87 R.O.), Vicenza (ord. n. 375/87 R.O.), Messina (ordd. nn. 784-786/87 R.O.);
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Benevento con l'ord. n. 249/87 R.O.;
3) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, 57, 76 l. 23 dicembre 1978 n. 833, 3, primo comma, lett. b), d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33), 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537), 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638), 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730, 31 nn. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 l. 28 febbraio 1986 n. 41, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 36, 53, 101 Cost., sollevata dai Pretori di Venezia (ordd. nn. 132-133, 331/87 R.O.), Sondrio (ord. n. 237, 609/87 R.O.), Imperia (ordd. nn. 240-244/87 R.O.), Benevento (ord. n. 249/87 R.O.), dal Tribunale di Massa (ord. n. 278/87 R.O.), dai Pretori di Palermo (ord. n. 279/87 R.O.), Vigevano (ordd. nn. 283- 284, 358/87 R.O.), Palmi (ordd. nn. 320-322/87 R.O.), Salerno (ordd. nn. 388-389/87 R.O.), Foggià (ord. n. 391/87 R.O.), Parma (ord. n. 392, 554-556/87 R.O.), Brescia (ord. n. 402/87 R.O.), Pinerolo (ord. n. 525 e 527/87 R.O.), Torino (ord. n. 707/87 R.O.), Modena (ordd. nn. 724-729, 768-775/87 R.O.), Verona (ord. n. 767/87 R.O.), Bologna (ordd. nn. 794, 821/87 R.O.);
4) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 n. 10 l. 28 febbraio 1986 n. 41, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 431 del 1987.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.