SENTENZA N. 167
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli
artt. 57 e 76 della legge 23 dicembre 1978 n. 833
(Istituzione del Servizio sanitario nazionale); dell'art. 3 del d.l. 30
dicembre 1979 n. 663, conv.
con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33
(Finanziamento del Servizio sanitario nazionale); del d.P.R.
8 luglio 1980, n. 538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti
dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori
diretti e dai liberi professionisti); dell'art. 12 del d.l. 29 luglio 1981 n.
402, conv. con modificazioni
nella legge 26 settembre 1981 n. 537 (Contenimento della spesa previdenziale e
adeguamento dei contributi); dell'art. 14 della legge 26 aprile 1982 n. 181
(Legge finanziaria 1982); dell'art. 8 d.l. 10 gennaio 1983 n. 2; dell'art. 4,
quarto comma, e dell'art. 14 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. con modific.
nella legge 11 novembre 1983 n. 638 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria); dell'art. 33 della legge 27 dicembre 1983
n. 730 (Legge finanziaria 1984); dell'art. 10 della legge 22 dicembre 1984 n.
887 (Legge finanziaria 1985), promossi con ordinanze emesse il 20 maggio 1983
dal Pretore di Piacenza, il 15 luglio 1983 dal Pretore di Biella, il 17
novembre 1983 dal Pretore di Cosenza, il 27 settembre 1983 dal Pretore di Busto
Arsizio, il 28 novembre 1983 dal Pretore di Pisa (n.
13 ordd.), il 7 dicembre 1983 dal Pretore di Ferrara,
il 27 dicembre 1983 dal Pretore di Vicenza, il 9 gennaio 1984 dal Pretore di
Roma, il 24 dicembre 1983 dal Pretore di
Visti gli atti di costituzione di Austrua Francesco ed altri, dell'I.N.P.S.,
di Lupinacci Martino ed altri, di Lauro Renato ed
altri, di Bastianini Marino ed altri, di Greco Adolfo
ed altri, di Poli Vittorio ed altri, di Gaudenzi
Paolo ed altri, di Distefano Mario ed altri, di Cavazzuti Francesco ed altri, di Orestano
Salvatore ed altri, di Bergamini Giuseppe ed altri,
di Nari Emilio ed altri, di Venturati Pietro, di
udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1986
il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
uditi gli avvocati Franco Gaetano Scoca per Austrua Francesco ed
altri, Giuseppe Guarino e Franco Gaetano Scoca per Lupinacci Martino, Greco Adolfo, Poli Vittorio, Distefano Mario ed altri, Luigi Papi per Lauro Renato ed
altri, Valerio Onida per Bastianini
Marino ed altri, Luigi Rostello per Gaudenzi Paolo ed altri, Gustavo Vignocchi,
Luigi Rastello e Fabio Roversi
Monaco per Cavazzuti Francesco ed altri, Salvatore Orestano e Alessandro Pace per Orestano
Salvatore ed altri, Roberto Gianolio per Bergamini Giuseppe ed altri, Gianni Romoli
per l'I.N.P.S. e l'avv. dello Stato Luigi Siconolfi
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con 74 ordinanze sollevate da diversi pretori in funzione di giudici
del lavoro e, in sede di appello, da qualche tribunale
é stata impugnata sotto vari profili di illegittimità costituzionale la
normativa, susseguitasi nel tempo (dal 1980 al 1984) relativa alla disciplina
della contribuzione di malattia concernente i liberi professionisti (notai,
avvocati, medici, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, psicologi,
ecc.).
Le controversie nelle quali le ordinanze sono state emesse risultano promosse da liberi professionisti, avanti alla
magistratura del lavoro, al fine di contestare le somme richieste dall'INPS a
titolo di contributi sociali di malattia.
Quanto alle norme oggetto di impugnazioni ed ai
parametri costituzionali invocati da parte dei singoli giudici va in
particolare precisato che:
1) con ordinanza (n. 751/83 R.O.) emessa il 20
maggio 1983 dal Pretore di Piacenza sono stati impugnati gli artt.
2) con ordinanza (n. 846/83 R.O.) emessa il 15
luglio 1983 dal Pretore di Biella sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv.
con modif. in l. 29 febbraio 1980 n. 33), 12 d.l. n.
402 del 1981, 14, quarto comma, l. n. 181 del 1982,
con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.;
3) con ordinanza (n. 1071/83 R.O.) emessa il 17
novembre 1983 dal Pretore di Cosenza sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. n.
663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14, quarto comma, l. n.
181 del 1982, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma,
Cost.;
4) con ordinanza (n. 1073/83 R.O.) emessa il 27
settembre 1983 dal Pretore di Busto Arsizio sono
stati impugnati gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402
del 1981, 14, quarto comma, l. n. 81 (recte n.
181) del 1982, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma,
Cost.;
5-17) con tredici ordinanze (nn. 34-42 e 64-67 Reg. ord. 1984) emesse il 28
novembre 1983 dal Pretore di Pisa sono stati impugnati: l'art.
18) con ordinanza (n. 152/84 R.O.) emessa il 7
dicembre 1982 dal Pretore di Ferrara sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. n.
663 del 1979,
19) con ordinanza (n. 194/84 R.O.) emessa il 27
dicembre 1983 dal Pretore di Vicenza sono stati impugnati gli artt.
20) con ordinanza (n. 195/84 R.O.) emessa il 9
gennaio 1984 dal Pretore di Roma sono stati impugnati gli artt. 12 d.l. n. 402
del 1981,
21) con ordinanza (n. 236/84 R.O.) emessa il 24
dicembre 1983 dal Pretore di
22) con ordinanza (n. 244/84 R.O.)
emessa il 13 gennaio 1984 dal Pretore di Roma é stato impugnato l'art. 14,
primo e secondo comma, l. n. 638 del 1983, con riferimento all'art. 3 Cost.;
23) con ordinanza (n. 250/84 R.O.) emessa il 13
gennaio 1984 dal Pretore di Pistoia sono stati impugnati gli artt. 3, primo comma, lett. b, d.l. n. 663 del 1979, 14 primo comma, d.l. n. 463 del 1983, con riferimento
all'art. 3 Cost.;
24) con ordinanza (n. 265/84 R.O.) emessa il 30
novembre 1983 dal Pretore di Alessandria sono stati
impugnati gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402
del 1981, 14, quarto comma, l. n. 81 (recte n.
181) del 1982, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma,
Cost.;
25) con ordinanza (n. 317/84 R.O.) emessa il 28
dicembre 1983 dal Pretore di Milano sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. n.
663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981,
26) con ordinanza (n. 383/84 R.O.) emessa il 6
febbraio 1984 dal Tribunale di
27) con ordinanza (n. 394/84 R.O.) emessa il 21
dicembre 1983 dal Pretore di Milano sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. n.
663 del 1979,12 d.l. n. 402 del 1981, 14, primo e quarto
comma, l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e
53 Cost., nonché l'art.
28) con ordinanza (n. 402/84 R.O.) emessa il 20
febbraio 1984 dal Pretore di Roma sono stati impugnati gli artt. 14 d.l. n. 463 del 1983 e
29-32) con quattro ordinanze (nn. 458, 459,
460, 461 Reg. ord. 1984)
emesse il 1 marzo 1984 dal Pretore di Forlì sono stati impugnati gli artt. 1 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981,
33) con ordinanza (n. 462/84 R.O.) emessa il 18
gennaio 1984 dal Pretore di
34) con ordinanza (n. 506/84 R.O.)
emessa il 21 marzo 1984 dal Pretore di Sondrio gli artt. 1, terzo comma,
d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981,
35 e 36) con due ordinanze (n. 792/84 R.O. e 793/84 R.O.) emesse l'8 e
il 16 marzo 1984 dal Pretore di Pisa gli artt.
37) con ordinanza (n. 813/84 (R.O.)
emessa il 5 aprile 1984 dal Pretore di Roma gli artt. 12 d.l. n. 402 del
1981,
38) con ordinanza (n. 902/84 R.O.)
emessa il 17 gennaio 1984 dal Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 1 e 2 d.P.R. n. 538
del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981,
39) con ordinanza (n. 911/84 R.O.)
emessa il 23 febbraio 1984 dal Pretore di Milano, gli artt. 3 d.l. n.
663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981,
40) con ordinanza (n. 959/84 R.O.) emessa il 23
maggio 1984 dal Pretore di Acqui
Terme, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981,
41) con ordinanza (n. 977/84 R.O.)
emessa il 16 febbraio 1984 dal Pretore di Milano gli artt. 3 d.l. n. 663
del 1979,
42) con ordinanza (n. 986/84 R.O.)
emessa il 23 marzo 1984 dal Pretore di Bari, l'art.
43) con ordinanza (n. 1000/84 R.O.)
emessa il 7 giugno 1984 dal Pretore di Sanremo, gli artt. 3 d.l. n. 663
del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981,
44) con ordinanza (n. 1047/84 R.O.)
emessa il 30 maggio 1984 dal Pretore di Modena, l'art. 14 d.l. n. 463
del 1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
45) con ordinanza (n. 1081/84 R.O.)
emessa il 21 dicembre 1983 dal Pretore di Milano, gli artt. 3 d.l. n.
663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981,
46) con ordinanza (n. 1120/84 R.O.) emessa il
19 maggio 1984 dal Pretore di Imperia, gli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 538 del 1980,
47) con ordinanza (n. 1142/84 R.O.)
emessa il 21 giugno 1984 dal Pretore di Crema, gli artt. 3 d.l. n. 663
del 1979,
48) con ordinanza (n. 1154/84 R.O.)
emessa il 27 giugno 1984 dal Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 1 e 2 d.P.R. n. 538
del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981,
49) con ordinanza (n. 1243/84 R.O.)
emessa il 17 aprile 1984 dal Pretore di Bari l'art.
50) con ordinanza (n. 1326/84 R.O.)
emessa il 26 ottobre 1984 dal Tribunale di Pinerolo,
il d.P.R. n. 538 del 1980, con riferimento
agli artt. 3 e 76 Cost., gli artt. 12 d.l. n. 402 del
1981,
51) con ordinanza (n. 1348/84 R.O.)
emessa il 7 maggio 1984 dal Tribunale di Firenze, gli artt. 3 d.l. n.
663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981,
52) con ordinanza (n. 1370/84 R.O.)
emessa il 6 novembre 1984 dal Pretore di Modena, l'art.
53) con ordinanza (n. 13/85 R.O.)
emessa il 6 novembre 1984 dal Pretore di Parma, gli artt. 3 d.l. n. 663
del 1979, 1 d.P.R. n. 538 del 1980, con riferimento
agli artt. 3 e 53 Cost., nonché l'art.
54) con ordinanza (n. 27/85 R.O.)
emessa il 27 settembre 1984 dal Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n.
663 del 1979,
55 e 56) con due ordinanze (n. 44/85 R.O. e 45/85 R.O.) emesse l'8
ottobre 1984 dal Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979,
12 d.l. n. 402 del 1981,
57) con ordinanza (n. 46/85 R.O.)
emessa l'8 ottobre 1984 dal Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663
del 1979,
58) con ordinanza (n. 53/85 R.O.)
emessa l'8 novembre 1984 dal Pretore di Roma, gli artt.
59) con ordinanza (n. 73/85 R.O.)
emessa il 17 novembre 1984 dal Pretore di Modena, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 3 (recte 14) d.l. n.
463 del 1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
60) con ordinanza (n. 74/85 R.O.)
emessa il 6 novembre 1984 dal Pretore di Modena, l'art. 14 d.l. n. 463
del 1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
61) con ordinanza (n. 118/85 R.O.)
emessa il 22 novembre 1984 dal Tribunale di Torino, gli artt. 12 d.l. n.
402 del 1981,
62) con ordinanza (n. 119/85 R.O.)
emessa il 22 novembre 1984 dal Tribunale di Torino, gli artt. 3 d.l. n.
663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981,
63) con ordinanza (n. 124/85 R.O.)
emessa il 5 aprile 1984 dal Pretore di Bari, l'art.
64) con ordinanza (n. 163/85 R.O.)
emessa il 20 gennaio 1985 dal Pretore di Tortona, gli artt. 1 d.P.R. n. 538 del 1980, 2 (recte 12) d.l. n. 402 del 1981,
65) con ordinanza (n. 189/85 R.O.)
emessa il 29 novembre 1984 dal Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n.
663 del 1979,
66 e 67) con due ordinanze (n. 190/85 R.O. e n. 191/85 R.O.), emesse il
5 dicembre 1984 e l'11 gennaio 1985 dal Pretore di Brescia, gli artt. 3
d.l. n. 663 del 1979,
68) con ordinanza (n. 200/85 R.O.)
emessa il 9 novembre 1984 dal Pretore di Milano, gli artt. 3 d.l. n. 663
del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981,
69) con ordinanza (n. 254/85 R.O.)
emessa il 27 febbraio 1985 dal Tribunale di Torino, gli artt. 3 d.l. n.
663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981,
70) con ordinanza (n. 290/85 R.O.)
emessa il 5 dicembre 1984 dal Tribunale di Piacenza, l'art.
71) con ordinanza (n. 312/85 R.O.)
emessa l'11 marzo 1984 dal Pretore di Roma, gli artt. 1
e 2 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del
1981,
72) con ordinanza (n. 340/85 R.O.)
emessa il 3 maggio 1985 dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere, gli artt. 3
d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981,
73) con ordinanza (n. 445/85 R.O.)
emessa il 20 aprile 1985 dal Pretore di Modena, gli artt. 1 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981,
74) con ordinanza (n. 446/85 R.O.)
emessa il 4 aprile 1985 dal Pretore di Modena, gli artt. 1 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 d.l. n.
463 del 1983,
2.a) La maggior parte dei giudici remittenti (ordd. nn. 846/83, 1073/83,
195/84, 265/84, 317/84, 394/84, 402/84, 458/84, 459/84, 460/84, 461/84, 506/84,
902/84, 911/84, 959/84, 977/84, 1000/84, 1081/84, 1120/84, 1142/84, 1154/84,
1243/84, 1348/84, 1326/84, 27/85, 44/85, 45/85, 46/85, 53/85, 119/85, 163/85,
189/85, 190/85, 191/85, 200/85, 254/85, 445/85, 446/85) ha in particolare
censurato la suddetta normativa nella parte in cui prevede, relativamente
alla contribuzione dovuta per gli anni 1980-1984, più alte (quindi più
onerose) aliquote contributive a carico dei liberi professionisti rispetto a
quelle stabilite per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) ed anche
(v. in particolare ordd. nn.
46/85, 254/85, 190/85, 191/85, 200/85, 189/85) rispetto a
quelle fissate per i coltivatori diretti.
Il raffronto é stato altresì posto con le aliquote
determinate per i lavoratori dipendenti (ord. n. 152/84, per la quale peraltro questi ultimi sarebbero
"più penalizzati", e ord. n. 1348/84 R.O.) e con quelle, si
assume meno gravose, o comunque fondate su diversi criteri, fissate per i c.d.
cittadini non mutuati (ordd. nn.
1071/83, 34 - 42/84, 64-67/84, 194/84, 394/84, 445/85, 446/85 e 986/84 nonché n. 1142/84 R.O.).
Oltre al principio di eguaglianza, che si assume
violato godendo i cittadini di identiche prestazioni sanitarie a fronte di
aliquote contributive differenziate, in svariate ordinanze é stato posto in
rilievo, sul presupposto della natura fiscale o parafiscale dei contributi
sociali di malattia, anche il contrasto con l'art. 53 Cost., data la diversa
incidenza del contributo (da commisurarsi al reddito dichiarato ai fini IRPEF)
su "una stessa misura di reddito" prodotto.
"Tale sistema di contribuzione, che con il passare degli anni ha
sempre accentuato il carico gravante sulle varie categorie e la diversità di imposizione tra queste" mancherebbe "di
coerenza, che incide sulla imparzialità e sul buon andamento della
amministrazione (art. 97 Cost.)" (v. ordd. nn. 458/84, 460/84, 461/84 ed anche
445/85, 446/85).
2.b) Molte ordinanze (nn. 846/83, 1071/83,
1073/83, 34-42/84, 64-67/84, 195/84, 265/84, 317/84, 394/84, 402/84, 458/84,
459/84, 460/84, 461/84, 902/84, 911/84, 977/84, 1081/84, 1142/84, 1154/84,
1326/84, 27/85, 44/85, 45/85, 46/85, 53/85, 119/85, 163/85, 189/85, 190/85,
191/85, 200/85, 254/85, 340/85) hanno denunciato la suddetta normativa anche
nella parte in cui determina in modo differenziato,
tra le varie categorie di cittadini, il contributo dovuto in misura (o quota)
fissa, per contrasto con gli artt. 3 e (quasi tutte le ordinanze) 53 Cost.
La violazione delle norme costituzionali deriverebbe dal fatto che tale
quota fissa, assunta più onerosa per i liberi professionisti rispetto ad
artigiani e commercianti ed anche (ord. n. 200/85) rispetto ai coltivatori diretti, é da
corrispondersi in ogni caso, indipendentemente dall'entità del reddito, per il
solo fatto della iscrizione all'albo. Tale quota fissa, proprio in quanto
svincolata dal reddito, si porrebbe quindi in contrasto con il principio della
commisurazione delle imposte alla capacità contributiva di
ciascun cittadino.
Inoltre "la transitorietà e provvisorietà dell'attuale regime in attesa di una totale fiscalizzazione dell'onere
sociale" non giustificherebbe la violazione del principio di uguaglianza
che "non può essere derogato neppure in via provvisoria" (ord. n. 200/85).
2.c) Parte delle ordinanze (nn. 751/83,
34-42/84, 64-67/84, 194/84, 317/84, 383/84, 394/84, 458/84, 461/84, 902/84,
911/84, 986/84, 1081/84, 1154/84, 1326/84, 27/85, 44/85, 45/85, 118/85, 163/85,
190/85, 191/85, 200/85, 254/85, 290/85) contesta il sistema contributivo
(sempre in relazione alla posizione dei liberi
professionisti) con specifico riferimento alle norme che prevedono (fino al
d.l. 29 luglio 1981 n. 402, art. 12, che li ha soppressi) differenti massimali
di reddito su cui calcolare le quote contributive percentuali, per contrasto
con gli artt. 3 e 53 Cost.
Ingiustificato sarebbe il più alto massimale previsto per i liberi
professionisti rispetto a quello fissato per artigiani
ed esercenti attività commerciali; irrazionale altresì sarebbe la soppressione
di tale massimale, che viceversa rimarrebbe in vigore solo per alcune categorie
di cittadini: coltivatori diretti (v. Ord. n. 200/85 R.O.), cittadini non
iscritti ad alcuna forma di assistenza di cui all'art.
Le assunte irrazionalità violerebbero anche i principi che si desumono
dagli artt. 32, 35, 38 Cost.
2.d) Come é descritto sub 1, molti pretori hanno impugnato anche le
disposizioni contenute negli artt. 1 e 2 del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538 (aventi per oggetto ugualmente
aliquote contributive, quote fisse e massimali). Tuttavia, in altre
ordinanze (nn. 846/83, 195/84, 265/84, 317/84,
394/84, 959/84, 977/84, 1081/84, 1142/84, 44/85, 45/85, 340/85) ne é stata
espressamente esclusa la natura di atto avente forza
di legge e quindi omessa la denuncia. così anche il
Pretore di Milano (ord. n.
200/85) che comunque ha rilevato come il contenuto del d.P.R.
n. 538 sia stato fatto proprio dalla legislazione successiva.
Con le ordinanze nn. 394/84, 977/84, 1081/84,
1142/84, 44/85, 45/85, sul presupposto della natura amministrativa del citato
decreto presidenziale, si é ritenuta non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
Sul diverso avviso che il d.P.R. n. 538 del
1980 "va considerato come un decreto legislativo emanato dal Presidente
della Repubblica in forza della delega prevista dall'art. 57,
secondo comma, l. n. 833 del 1978 (come si desume anche dal disposto
dell'art. 79 legge n. 833 del 1978 circa le modalità di esercizio
delle deleghe legislative e dalla premessa stessa del d.P.R.
n. 538 del 1980, nonché dal fatto che la materia dei
contributi obbligatori era in precedenza regolata da atti aventi forza di
legge)", il Tribunale di Pinerolo (ord. n. 1326/84) ha sospettato di
illegittimità costituzionale il d.P.R. n. 538 del
3. - Alcune ordinanze, emesse in giudizi promossi da liberi
professionisti che prestano anche attività di lavoro dipendente o che comunque godono di pensione, hanno sollevato altre questioni
di legittimità costituzionale specificamente in relazione alla norma di cui
all'art. 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. con modif. nella l. 11 novembre 1983 n. 638). Sotto un primo
profilo viene rilevato un contrasto con l'art. 3 Cost.
nella parte in cui la norma, imponendo una duplice contribuzione (l'una sul
reddito di lavoro dipendente o di pensione e l'altra sul reddito derivante
dalla attività professionale) determinerebbe, a fronte di un'unica identica
prestazione, una palese disparità di trattamento tra i liberi professionisti
(svolgenti altra attività di lavoro dipendente o titolari di pensione) e tutti
gli altri cittadini tenuti ad un'unica contribuzione (ordd.
nn. 34-42/84, 64-67/84, 195/84, 792/84, 793/84,
986/84). I giudici remittenti rilevano che la
questione non si porrebbe, costituendo la norma espressione di
imposizione fiscale sul reddito complessivo prodotto dal contribuente
(art. 53 Cost.), se si fosse attuato il programma di fiscalizzazione e, quindi,
un finanziamento del S.S.N. senza disparità di trattamento.
L'art.
Palese ed ingiustificata disparità di trattamento, nonché
violazione dell'art. 53 Cost. vi sarebbe, infatti, tra la posizione dei liberi
professionisti titolari di pensione (tenuti alla contribuzione) e titolari di
pensione INPS (completamente esentati dal versamento dei contributi di
malattia).
4.a) Altre ordinanze (ordd. nn.
34-42/84, 64-67/84, 236/84, 152/84, 462/84, 792/84, 793/84, 986/84, 1047/84,
1243/84, 73/85, 74/85, 124/85, 290/85) hanno ritenuto, ancora, che l'art.
Infatti, alla espressione di professionisti
"obbligati in base alle leggi tuttora vigenti all'iscrizione ad un
istituto mutualistico" (art. 3, lett. b, d.l. n. 663 del 1979) é stata
sostituita la dizione di professionisti "iscritti negli appositi
albi o elenchi professionali di cui all'art. 2229 c.c.".
La natura innovativa dell'art.
In base alla individuazione dei soggetti
obbligati contenuta nella norma di interpretazione autentica i suddetti liberi
professionisti sono, invece, tenuti alla contribuzione di malattia a seguito
della iscrizione al relativo albo.
Tenuto conto dell'effetto retroattivo della norma e della natura fiscale
dei contributi, vengono evidenziati, così, i seguenti
profili di illegittimità costituzionale dell'art.
a) violazione dell'art. 3 Cost. perché ha assoggettato all'obbligo del
versamento dei contributi sociali di malattia sul reddito professionale a
decorrere dal 1 gennaio 1980 i soli professionisti ivi contemplati e non tutti
indistintamente gli esercenti una libera professione;
b) violazione dell'art. 53 Cost. perché ha imposto l'obbligo del
versamento dei contributi sociali di malattia sul reddito professionale a tutti
i liberi professionisti con effetto retroattivo al 1 gennaio 1983 e non invece a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto
legge n. 463 del 1983 e perciò dal 12 settembre
4.b) L'art.
5. - Nei giudizi promossi dalle ordinanze nn.
1073/83, 394/84, 506/84, 902/84 e 1142/84 si sono costituiti rispettivamente Lupinacci Martino ed altri, Bastianini
Marino ed altri, Greco Adolfo ed altri, Averoldi
Giulio Antonio ed altri e Distefano Mario ed altri.
Oltre a ribadire le ragioni addotte dai giudici remittenti, in tali atti si é posto in rilievo la natura
fiscale dei contributi sociali di malattia in quanto ragguagliati ai redditi
IRPEF, nonché l'ingiustificata diversità di contribuzione gravante sulle varie
categorie di cittadini, diversità "non fondata su alcun indice di capacità
contributiva", a danno dei liberi professionisti, che vengono palesemente
discriminati a parità di livello di reddito e di prestazioni sanitarie.
Nella memoria di Bastianini
Marino é stata evidenziata la violazione della riserva di legge di cui all'art.
23 Cost. da parte della norma contenuta nell'art. 57, secondo comma, l.
n. 833 del 1978, norma che sarebbe sprovvista del tutto degli
elementi fondamentali del prelievo. La non conformità al dettatto costituzionale non verrebbe meno per il rinvio,
contenuto nell'art. 57, alla (futura) legge di approvazione
del piano sanitario ai sensi dell'art. 53, lett. f, l. n. 833 del 1978 essendo
tale rinvio "operato in maniera solo eventuale".
Per Lauro Renato ed altri, nel relativo giudizio di cui
all'ord. n. 244/84 é
stata depositata una memoria di costituzione con la quale viene posto l'accento
sull'ingiustificata disparità di trattamento esistente tra le varie categorie
di liberi professionisti.
Nei giudizi instaurati con le ordinanze nn.
1047/84 e 1370/84 si sono costituiti Gaudenzi Paolo
ed altri e Cavazzuti Francesco ed altri con identico
atto difensivo nel quale, richiamando la normativa a base del sistema
contributivo, viene osservato come non si sia ancora
attuata la fiscalizzazione degli oneri sociali già programmata con la l. n. 833
del 1978.
Hanno altresì depositato memorie di costituzione Austrua
Francesco ed altri (nel giudizio promosso con l'ord. n. 751/83), Orestano Salvatore ed
altri (ord. n. 53/85), Bertoncelli Piero ed altri (ord. n. 74/85), Venturati Piero (ord. n. 290/85),
L'INPS si é costituito nei giudizi di cui alle ordd.
nn. 751/83 e 846/83 con identico atto difensivo con
il quale, nel chiedere la dichiarazione di non fondatezza delle questioni
sollevate, viene rilevato come "l'assistenza
sociale di malattia sia basata non sul principio della corrispettività fra
prestazioni e finanziamento, bensì sul concetto di mutualità". Inoltre la
diversa imposizione contributiva sarebbe giustificata dalla diversità delle
categorie di cittadini poste a confronto.
Nel giudizio promosso con l'ord. n. 312/85 R.O. del Pretore di
Roma, adito in sede di procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c.,
si é costituito ancora l'INPS il quale ha preliminarmente osservato che
l'ordinanza di rimessione é stata impugnata per
Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. A motivo del ricorso, rileva l'INPS, é
stata dedotta l'insussistenza del "periculum in
mora", la nullità dell'ordinanza in quanto emessa "inaudita altera
parte", la mancanza dei presupposti per la remissione degli atti alla
Corte costituzionale (non essendovi "in corso" alcun giudizio vero e
proprio).
6.a) In tutti i giudizi, ad eccezione di quelli promossi con le ordd. nn. 1071/83, 1073/83,
265/84 e 312/85 R.O., é
intervenuta
In limine é prospettata l'inammissibilità delle questioni poste con
talune ordinanze perché prive di motivazione, ovvero
assunte con mero riferimento ad altri, diversi giudizi.
Negli atti di intervento vengono premesse, poi,
le finalità della normativa oggetto di impugnazione: unificazione delle
prestazioni sanitarie; obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie per
tutti i cittadini; adeguamento contributivo dei cittadini assistiti dai
precedenti enti mutualistici; finale fiscalizzazione dei contributi. Alla luce
di ciò, troverebbe giustificazione la circostanza che per l'anno
A parere dell'Avvocatura negli anni 1981, 1982, 1983 la situazione
contributiva dei professionisti ex mutuati e dei commercianti ed artigiani é
stata identica o comunque le differenze esistenti tra
i contributi dovuti dalle varie categorie sarebbero state
"trascurabili", in ogni caso giustificate dalla non comparabilità né
ai fini dell'art. 3, né dell'art. 53 Cost. tra liberi professionisti ed
imprenditori quali artigiani, commercianti o coltivatori diretti. Quanto alla
diversa contribuzione dovuta dai lavoratori dipendenti viene
posto in rilievo che all'aliquota dovuta dal lavoratore si deve aggiungere
quella corrisposta direttamente dal datore di lavoro; che la contribuzione per
il lavoratore dipendente é mensile e sul reddito lordo, mentre per il libero
professionista é annuale, sui redditi dell'anno precedente al netto delle spese
inerenti all'esercizio della professione; che quanto dovuto dal lavoratore a
reddito fisso é automatico e facilmente accertabile, diversamente dal reddito
del libero professionista.
Quanto agli invocati parametri di cui agli artt. 32 e 38 Cost. (v. ord. n. 152/84), per l'Avvocatura
essi non sarebbero "minimamente in discorso".
Fuori luogo inoltre (ord. n.
118/85) é il paragone con la contribuzione dovuta dai cittadini c.d. non
mutuati (art.
6.b) Quanto alla questione della c.d. doppia contribuzione dovuta dai liberi
professionisti che siano anche lavoratori dipendenti o titolari di pensione,
nel senso che il contributo é dovuto due volte a fronte di un'unica
prestazione, viene rilevato come in realtà sia colpito
l'intero reddito, compreso quindi quello professionale che si aggiunge a quello
da lavoro dipendente o da pensione, "in relazione perciò alla maggiore
capacità contributiva ed in attuazione del criterio di finale fiscalizzazione
posto dalla legge del 1978".
Data "la diversa sostanziale posizione soggettiva"
é inammissibile il confronto tra i suddetti liberi professionisti già titolari
di pensione e i pensionati statali (ord. n. 189/85) o i pensionati dell'INPS e delle varie casse di
previdenza amministrate dal Ministero del Tesoro esonerati dal versamento
contributivo ex art.
Quanto alla quota fissa, escluso il carattere di imposta
essendo semplice contribuzione assicurativa (come previsto dall'art.
In ogni caso tale quota fissa sarebbe uguale a quella dovuta dai
lavoratori autonomi, a prescindere dalla impossibilità
di confrontare le categorie (ord. n.
190/85).
Poiché in alcune ordinanze é stato richiamato anche
l'art. 97 Cost. per l'Avvocatura tale parametro "é certamente estraneo
alla contestazione".
6.c) In ordine alle questioni derivanti dalla
asserita natura innovativa, anziché interpretativa, dell'art.
A proposito, poi, delle categorie professionali prive di
albi o elenchi professionali che si assume non siano tenute alla
contribuzione, l'Avvocatura rileva come l'assunto sia infondato in quanto tali
categorie (psicologi. psicoanalisti, assistenti
sociali, arredatori, esperti in pubbliche relazioni, consulenti pubblicitari,
amministratori di condomini) erano ugualmente tenute o in quanto medici
specializzati o in quanto lavoratori autonomi.
6.d) Ricordando che alcune ordinanze pongono la questione di legittimità
costituzionale dell'art.
7. - I giudizi promossi con le prime ventisette ordinanze (v. sub 1)
furono fissati per l'udienza pubblica dell'11 dicembre
Con atti depositati il 25 ottobre 1985 da parte dell'Avvocatura generale
dello Stato, i vari organi investiti dell'istruttoria risultano
aver provveduto, con l'invio di note di delucidazione. Da queste
sostanzialmente emerge la complessità estrema, quanto alle basi impositive per la determinazione dei contributi, con un avviato
processo di conseguente razionalizzazione.
All'udienza dell'8 aprile 1986 sono state
oggetto di discussione, oltre alle prime ventisette ordinanze, anche altre
quarantasette ordinanze di rimessione (v. sub 1),
pervenute alla Corte.
Considerato in diritto
1. - Le ordinanze di rimessione hanno tutte per
oggetto questioni identiche ovvero connesse. I giudizi relativi possono essere,
perciò, riuniti e decisi con unica sentenza.
2.1 - Pronunciando in via d'urgenza, il Pretore di Roma (ord. n. 312/1985) ha ravvisato che
le disposizioni concernenti i "contributi obbligatori di malattia gravanti
su tutti i cittadini e in ispecie sui titolari di un
rapporto di lavoro" (artt. 1 e 2 del d.P.R.
8 luglio 1980 n. 538; 12 del d.l. 29 luglio 1981 n. 402, conv.
nella legge 26 settembre 1981 n. 537; 14 della legge
n. 638/1983: recte del d.l. 12 settembre 1983 n. 463,
conv. nella legge 11
novembre 1983 n. 638; 33 della legge 27 dicembre 1983 n. 730; 10 della legge 22
dicembre 1984 n. 887) contrasterebbero con gli artt. 3, 23, 53, 97 Cost., rimettendo a questa Corte l'esame della questione.
Ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, il
Pretore ha contestualmente sospeso, per le parti in causa, la riscossione dei
contributi.
Sicché nei limiti processuali prefissati al remittente ex art. 700 cod. proc.
civ., il relativo giudizio
risulta definito ed é carente della rilevanza per gli ulteriori fini di cui
all'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87: con conseguente
declaratoria di inammissibilità.
2.2 - Il Tribunale di
L'Avvocatura generale dello Stato ha opposto, e l'eccezione va accolta
giusta le risultanze, che il Tribunale di
Quanto ai Pretori di Modena e di Roma, nelle rispettive
ordinanze, si sono riportati ad "osservazioni" e
"considerazioni" che sarebbero contenute in altri giudizi.
3.1 - In ordine alle molteplici ordinanze sulle
quali rivolgere l'esame di merito, occorre precisare anzitutto che esse hanno
per oggetto la contribuzione imposta ai liberi professionisti, per le relative
prestazioni sanitarie, dalle normative via via
succedutesi, al riguardo, nell'arco temporale ricompreso
tra il 1980 ed il 1984.
Così come sollevate, le questioni portano a doverle affrontare su di un
duplice piano di riferimento e di sviluppo: si caratterizza prevalentemente
l'uno per una assunta incoerenza - prospettata dai
giudici a quibus - dell'intero sistema posto man mano
in essere nel periodo considerato.
Con un secondo ordine di questioni rilevano, poi, particolari posizioni
di contrasto, le quali deriverebbero comunque, secondo
i relativi assunti, dalla prospettata discrasia generale.
3.2 - Il primo ordine di questioni si palesa il più cospicuo anche perché
- come espresso - esso condiziona anche i termini, più specifici, della indagine ulteriore. É giovevole,
pertanto, dar cenno sintetico, subito, delle disposizioni denunciate che, nella
loro successione, interessano la genesi e il conseguente fluire delle frapposte
eccezioni.
Orbene, per l'art. 53, lett. f, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 -
istituzione del servizio sanitario nazionale - veniva
conferito al piano nazionale sanitario di stabilire per il periodo della sua
durata, "di norma" (così testualmente la più recente legge 23 ottobre
1985, n. 595) triennale, le fasi per la graduale unificazione nella erogazione
delle prestazioni sanitarie, nonché nella correlazione, che qui specificamente
interessa, del corrispondente adeguamento dei contributi.
Il successivo art. 57, secondo comma, che dischiude
la serie delle disposizioni impugnate, intervenne a stabilire, richiamato
l'art. 53, che alla partecipazione contributiva degli assistiti, quanto alle
modalità ed ai tempi ed in funzione della soppressione delle preesistenti
strutture mutualistiche, avesse a provvedersi con decreti del Presidente della
Repubblica, emanandi previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro di concerto con i
titolari del tesoro e della sanità. Ancora, con l'art. 76 gli
adempimenti di riscossione restavano affidati agli enti mutualistici (sebbene
in liquidazione) per le contribuzioni riferite agli anni 1979 e precedenti; con
decorrenza dal 1 gennaio 1980 all'Istituto della previdenza sociale.
3.3 - In realtà, solamente col d.P.R. 8 luglio
1980, n. 538, ebbe a disporsi, in punto, nella forma e con le modalità previste
dall'art. 57 legge n. 833: si determinava nei confronti dei liberi
professionisti - oggetto delle fattispecie in causa - una misura capitaria annua di L.125.000,
maggiorata di una quota pari al 2% del reddito professionale ed entro il limite
del massimale di L. 25 milioni.
Va considerato che le questioni poste limitatamente alla denuncia
dell'indicato d.P.R. n. 538 assumono violazione, come
si vedrà meglio in appresso in ordine alle ulteriori
disposizioni impugnate, di parametri costituzionali diversi, ricomprendenti per quel che qui immediatamente interessa
presunto contrasto con l'art. 76 Cost.: esse tutte, peraltro, difettano
(nell'ambito del richiamato decreto) di ammissibilità in causa.
Come anche vari giudici a quibus hanno
ravvisato, sottraendo ex ante il provvedimento al vaglio di questa Corte,
ancorché il decreto medesimo sia poi richiamato nella
disciplina susseguitasi (infra, 3.5), nell'atto in
parola non si rinviene alcuna connotazione propria della legge delegata e
soprattutto non v'é riferimento di sorta negli enunciati dell'art.
Conclusivamente, il d.P.R. in parola sfugge ex
se al sindacato in questa sede, ancorché esso venga a restare coinvolto poi,
indirettamente, in altra specifica questione di legittimità costituzionale
appuntata, però, sul ridetto art. 57 della legge n. 833/1978 (infra n. 6).
3.4 - In precedenza al d.P.R. n. 538 erasi disposto inizialmente sulla contribuzione con la
forma del decreto legge (30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29
febbraio 1980, n. 33): l'art. 3 nei confronti dei professionisti, e sempre che
già iscritti ad un istituto mutualistico, aveva imposto una contribuzione a
titolo provvisorio e salvo conguaglio, continuando nella misura già determinata
in precedenza, per l'anno 1979, "non inferiore" comunque
alle L. 125.000 annue.
3.5 - Successivamente al d.P.R.
n. 538 che - come qui sopra recato - aveva determinato con carattere di fissità
la quota di L.125.000, con la maggiorazione del 2%
del reddito professionale e un massimale relativo di L.25
milioni, si era provveduto:
a) con decreto legge 29 luglio 1981 n. 402 (art. 12) convertito nella
legge 26 settembre 1981 n.
b) con decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (art. 4) convertito nella
legge 11 novembre 1983 n.
c) con la legge finanziaria per il 1982 (26 aprile 1982 n. 181: art. 14)
si elevava dal 2 al 3% la misura della maggiorazione contributiva intrdotta col d.P.R. n. 538;
d) con la legge finanziaria per il 1984 (27 dicembre 1983 n. 730: art.
33) veniva elevata, ulteriormente, la maggiorazione al
4% del reddito professionale.
4.1 - Secondo i giudici remittenti
tutta la normativa di cui innanzi, così come introdotta e negli anni riferiti
modificata, sarebbe costituzionalmente illegittima, nei confronti di come e
quanto imposto contributivamente ai liberi
professionisti, per la violazione variamente frapposta dei principi di cui agli
artt. 3, primo comma; 32, 35, 38, 53, 97 della
Costituzione.
4.2 - La violazione dell'art. 3 viene
prospettata, sotto il profilo della disparità, per un trattamento ai liberi
professionisti che si assume deteriore rispetto a quello, pur ricompreso nelle norme che si sono sopra riportate, partitamente concernente gli esercenti attività
commerciali, gli artigiani, i coltivatori diretti, nonché ancora nei confronti
del prelievo a carico dei lavoratori dipendenti, ovvero infine - a concludere
la gamma esemplificatrice della totalità degli assistiti
- confrontandosi il contributo imposto ai cittadini cosiddetti non mutuati,
previsto nell'art. 63 legge n. 833/1978.
Traspare, per di più, dalle ordinanze una complessa censura, concernente
l'incoerenza di fondo, che vizierebbe il sistema nella
sua interezza. Ciò, secondo la varietà degli assunti, per il
mutevole atteggiarsi delle disposizioni sovrariferite,
che difetterebbero di razionale univocità negli orientamenti di loro premessa e
nei criteri contributivi adottati. Cosicché, resterebbero incisi, per
tale asserita irrazionalità globale, pure i principi
informatori, contenuti negli artt. 32, 35 e 38 Cost.;
nonché ancora - sotto il profilo obiettivo di una conseguente, inevitabile
disorganizzazione di struttura attuativa le garanzie
di buona conduzione gestionale d'insieme (art. 97).
4.3 - Ma la questione non é fondata.
Occorre precisare subito, che é restato e rimane indimostrato
in assoluto il carico oggettivo sovrabbondante per i professionisti rispetto ad
altre categorie assistite e incise, perciò, dalla contribuzione. A mò d'esempio, la contribuzione per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali, i coltivatori diretti
prevede - secondo la medesima normativa in riferimento - contributi capitari aggiuntivi per i componenti del nucleo familiare,
sconosciuti alla partecipazione contributiva dei liberi professionisti.
Ma in punto, é da osservare, comunque, che la
disparità di trattamento pretende, onde potersi conclamare nel sistema il
supero della soglia di compatibilità, quel tertium comparationis in base al quale, appunto, venir dimostrata
la irrazionalità: ma ciò in causa non é minimamente rinvenibile. All'incontro,
si é offerto un indiscriminato approccio di generico - e perciò inconferente - riferimento all'una o all'altra delle categorie
assistite, comunque e dovunque quando non addirittura
in indistinto coacervo fra di esse.
Proprio a render certa la mancata dimostrazione in concreto e le
conseguenze di una indimostrabilità della disparità
tra puntuali, identificati soggetti (recte:
categorie), resta esemplarmente singolare la prospettazione
del Pretore di Pistoia (ord. n.
250/84) che assume a "miglior trattamento" quello dei liberi
professionisti - altrimenti e coralmente rifiutato - nei confronti di una
limitata porzione: quella dei dottori agronomi. Costoro, infatti, non
soggiacenti alla contribuzione ex art.
4.4 - Tutto ciò consente di inferire come più che alla disparità singulatim, insussistente o quanto meno
per le ragioni considerate insostenibile nel mosaico ricostruttivo, o
ricostruibile, delle svariate ordinanze, siasi inteso
dai remittenti trarre, invece, una assoluta confliggenza di tutto il sistema di contribuzione col
principio di eguaglianza inteso quale espressione di coerenza dell'ordinamento
giuridico (sentenza
n. 204 del 1982).
Tuttavia, la descritta coerenza, non si risolve in un mero rigorismo
formale di uniformità nella regolamentazione delle
fattispecie. Sussistono infatti - ed é il caso che qui
ricorre - situazioni che, pur ricollegandosi ad unicità di matrice e di
finalità, assumono peraltro significazioni peculiari e talvolta contingenti, le
quali - al di là di una apparente proliferazione alluvionale della normativa -
ad un più attento esame ne rendono ostensive le
intime esigenze. Ed é solo da tale esame approfondito
nelle interconnessioni di convergenze ovvero di divergenze che può ricavarsi la
giustificazione, in un senso o nell'altro, del richiamo alle garanzie, sotto
l'ottica della coerenza, dettate dall'art. 3 (sentenze n. 3/1975; n. 2/1978).
4.5 - A questo punto, é conferente riconsiderare come l'odierno sistema di assistenza sanitaria, introdotto con la legge 23 dicembre
1978 n. 833, che ha assunto nell'ordinamento la denominazione caratteristica di
"servizio nazionale", radichi la sua remota origine in quella
organizzazione dell'assistenza sociale come pubblico servizio, passata per fasi
successive, le cui manifestazioni prime ebbero ad assumere connotazione di
volontarietà e di autogestione. Fenomeno, quest'ultimo, impiantato sui bisogni
essenziali di tutela del singolo negli aggregati sociali in cui era chiamato a
vivere: il che da un canto veniva a postulare una presa di coscienza solidaristica ante litteram; per
altro verso più pratico non poteva, tuttavia, non condurre, nella sequenza gestionale degli organismi mutualistici che si andavano
costituendo, ad una generalizzata diversificazione tanto sul piano delle
prestazioni quanto - ed é quel che qui segnatamente interessa - del reperimento
dei mezzi (contribuzioni).
A tutto ciò é da aggiungere nel tessuto organizzativo delle cosiddette
"mutue" l'inserimento in guisa sempre più pregnante della strutturazione
pubblica, tendente ad assorbire "il privato", con un contenzioso
reciproco protrattosi oltre misura nel tempo, per effetto di una prima serie di
tentativi unificanti, mediante norme che la stessa Corte di Cassazione non
aveva esitato a definire "tra le più incomplete". Ancora é opportuno sottolineare che svariati enti, anche in epoca più vicina,
continuavano ad adottare aliquote e procedure confuse fra loro, accomunando
l'acquisizione dei contributi previdenziali e di quelli assistenziali (cfr. circolare INPS 16 febbraio
1981, n. 1076), con una singolare alterazione, così, dello schema classico
dell'assicurazione obbligatoria per malattia, in parte ricalcato sin dalle
origini sui modelli privatistici. Tutto ciò non
poteva non riflettersi sui soggetti assistibili, segnatamente sotto l'aspetto e
i limiti dei relativi flussi economici di sopperimento,
con una oggettività variegata di prestazioni e divarii soggettivi di contribuzione, riscontrandosi - sul
piano reale - categorie all'avanguardia ed altre alla retroguardia nei
benefici: visione frammentaria del contingente che sotto l'angolazione
politico-sociale aveva per obiettivo, con parziali rimborsi di spesa, il sopperimento economico nelle malattie.
Orbene, il mutamento indubbiamente radicale del sistema pone, al centro
di esso, come é noto, non già la mera eliminazione del
male, bensì - in positivo - il bene della salute, ricompreso
ex art. 32 Cost. tra le posizioni soggettive direttamente garantite. Tuttavia,
il legislatore non poteva non tener conto, nell'esistente da rifondare, della quanto meno opportuna gradualità sinallagmatica,
conclamata appunto nell'art. 53, lett. f, della legge n. 833, tra prestazioni
(da unificare) e contribuzioni (da adeguare). Senza di che sarebbero
giocoforza occorse quelle brusche sollecitazioni devianti, già per il
passato verificatesi nei trascorsi tentativi di accorpata ristrutturazione, sintomaticamente avvertite dalla giurisprudenza. Della
necessità di procedere negli adeguamenti, a colmare ed espungere i trascorsi e
ancor sussistenti divarii, con sufficiente approccio
di largo margine graduale, é già traccia concreta e ragionata nel parere reso
dal CNEL sin dal 1965 (n. 77/42), là dove si manifestò l'avviso che la matrice
dell'unificazione contributiva, in tutta l'area della sicurezza sociale, era
obiettivo sì, ma di "lungo periodo". Ed ancora siffatta gradualità é
un dato di orientamento positivo, prefissato nella
legge 27 luglio 1967 n. 685 (programma economico nazionale per il quinquennio
1966/70), che dà atto della complessità, anche in termini temporali, della
riorganizzazione, da disporsi perciò secondo gradualità onde potersi realizzare
quel moderno sistema di assistenza sanitaria, atto a concorrere alla continuità
dei processi produttivi di impiego sociale; ciò riconoscendosi, tuttavia,
inattuabile nel breve periodo, stante la frammentarietà e l'occasionalità
delle origini (paragrafi 31, 44, 89).
La messe di quanto offerto consente, perciò, di confermare come le
strutturazioni di cui si disserta non possano essere tacciate tout court di una tale irrazionalità da impingere
sicuramente nella violazione dell'art. 3 Cost. Né mette conto, per le
motivazioni fornite, di intrattenersi ulteriormente su presunte violazioni
degli artt. 32, 35, 38 Cost., i cui contenuti rilevano,
nelle motivazioni dei remittenti, per corroborare i
sospetti di incoerenza appuntati sull'art. 3. D'altra parte, proprio il bene
della salute - garantito ex art. 32 - non esclude altri limiti, ma anzi ritrova
per la sua realizzazione in concreto altrettanta garanzia
protetta, oggettivizzata nel buon andamento
della pubblica amministrazione (sentenze nn. 109 e
212 del 1983). In altri termini, andava e va
riconosciuta all'organizzazione del servizio sanitario, anche sotto il profilo
dell'art. 97, che si assume all'incontro violato, quella prudente gradualità di
cui si é recato ampio cenno.
Per contro non sempre le istituzioni interessate (espressione delle
relative categorie) sembra abbiano inteso recare il proprio costruttivo
contributo alla esigenza di normalizzazione, essendo
stato opposto a volte un rifiuto alle convenzioni con l'INPS, atte ad
agevolare, nell'intento normativo di cui é premessa l'art. 76 della legge n.
833, le migliori modalità di riscossione contributiva (cfr.
circ. INPS 13 novembre 1981, n. 418) con la
conferente, derivata conoscenza, per i fini contributivi globali, dei flussi
d'entrata nella loro certezza di insieme.
4.6 - Tutto ciò non sta a significare, peraltro,
che la gradualità medesima, assunta in apice come transitoria nel sistema,
anche per effetto necessitato dalla coesistenza nelle riscossioni della
accennata bipolarità di gestione, debba protrarsi indefinitivamente.
Il processo di adeguamento che, a seguito della
ordinanza istruttoria di questa Corte n. 45/1985, risulta avviato (nota della
Presidenza del Consiglio dei ministri n. 44/377/1534, versata in atti) postula
ovviamente la più sperimentata concretezza, a monte, di dati certi nei flussi
di spesa per il finanziamento del servizio sanitario, dal che derivare il correlato
fattore di incidenza della contribuzione, sui costi del sistema ed il
corrispondente giusto carico sui soggetti chiamati a partecipare.
Gli elementi obiettivi predetti condizionano, infatti, le premesse di
metodo e le connotazioni analitiche della programmazione e degli inerenti piani
sanitari, in un rapporto tra prestazioni e partecipazione contributiva che sia e permanga di configurazione solidaristica.
Tale si pone, infatti, la caratteristica prima del servizio sanitario nazionale
i cui contenuti emergenti sono racchiusi nelle enunciazioni dell'art. 1 della
legge n. 833, secondo cui il servizio é costituito dal complesso delle
funzioni, delle strutture e delle attività destinate alla "formazione, al
mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la
popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali".
A tal proposito, gli elementi offerti in istruttoria appaiono, peraltro,
sin qui ancora lacunosi, pur se deve riconoscersi, indubbiamente, la "non
facile acquisizione" dei dati come espresso dal Ministero del Tesoro (nota
n. 117967, anch'essa in atti di causa).
Tuttavia, e sempre per i fini di una valida ripartizione del carico
contributivo, tanto più sembra in certo modo pressante la determinazione, a
livello di attualità corrente, dei menzionati rapporti
adeguativi tra prestazioni e contribuzione quanto più, nel tempo, si allontana,
perdendo così incisiva finalità, il fabbisogno "storico" iniziale di
spesa fissato con la legge n. 833 (art. 52, pur adeguato da successiva
normazione: art. 12, legge 23 ottobre 1985, n. 595) senza che però siasi a tutt'oggi, in rapporto con le prestazioni ivi
programmate fornito - in sinallagma - certezza
adeguata dei mezzi economici necessari al finanziamento del sistema.
Il riordino contributivo conseguente si palesa, d'altro canto, opportuno
non soltanto quale fine nei confronti di tutti i soggetti interessati, bensì
anche quale premessa alle scelte legislative circa gli schemi definitivi cui
ancorare il servizio sanitario: se basarlo, cioé,
ancora su di una sorta di assicurazione obbligatoria
generalizzata, ovvero avvicinarlo a modelli di fiscalizzazione (l'uno e l'altro
criterio, in pratica attuazione, si riscontrano adottati in Paesi del nord-Europa).
5. - Quel che rimane certo, comunque, é
l'assenza di specifica connotazione tributaria nella attuale descritta
disciplina; nel sistema contributivo sin qui enunciato non si rinvengono né i
presupposti di indistinta imposizione ed ancor meno, stante l'obbligatorietà
della partecipazione del singolo, di tassazione specifica per un richiesto
servizio. A ciò confermare, sul piano delle premesse valgono altresì tutte le
considerazioni più sopra esposte e per le quali sui modelli impositivi
attuali permangono le connotazioni assicurative d'origine.
Conclusivamente, la cosiddetta "fiscalizzazione degli oneri" va
riguardata - allo stato attuale della normazione - sol quale aspirazione
tendenziale di fondo. Sicché, per quel che qui, in
definitiva, interessa, non sono fondati neppure i
sospetti di taluni giudici a quibus circa una assunta
confliggenza di tutto il sistema con l'art. 53 Cost.,
sotto il profilo cioé di violazione dei proporzionali
criteri di garanzia nell'imposizione tributaria.
6. - Possono ora esaminarsi, secondo l'ordine dianzi
descritto (supra 3.1), le prospettazioni
di quella parte dei giudici a quibus che, in ambito
più specifico, hanno enucleato dal complesso della normazione in esame
questioni specifiche.
Talune ordinanze, dal supposto della connotazione non legislativa del d.P.R. n. 538/1980 - ipotesi che
Ma anche tale questione non é fondata.
Premesso trattarsi di riserva relativa di legge, é giurisprudenza
costante di questa Corte che nessuna violazione, a tal titolo, possa
riscontrarsi in norme che, nel fornire la necessaria regolamentazione alla
successiva complementare determinazione dell'Esecutivo, valgono per i loro
enunciati ad escludere che la discrezionalità dell'autorità amministrativa
abbia a trasformarsi in arbitrio.
Orbene, dalla lettera stessa del richiamato art. 57 si evince la
correlazione graduata, per espresso richiamo al precedente art. 53, lett. f,
dei congegni di adeguamento contributivo con la
unificazione delle prestazioni, con riferimento a "modalità e tempi"
della partecipazione "in funzione della soppressione delle strutture
mutualistiche". Di tale gradualità si é bastevolmente
più sopra dato contezza. É qui, perciò, sufficiente, nei limiti della questione
ulteriormente proposta, riconsiderare, confermandolo, che il sistema rimane
ancorato, per la sua corretta interpretazione, pur nell'impianto in fieri di adeguamenti sufficientemente presenti al legislatore,
alla disciplina precedente. Più significativamente, poi, la procedura dettata
dalla legge inserisce nel procedimento, per i fini della successiva
deliberazione del Governo, le concertate proposte, a tal riguardo, dei ministri
tecnici competenti (lavoro, tesoro, sanità), manifestazione questa di esercizio di un potere diverso da quello del Consiglio
dei ministri, collegato ovviamente ad adeguati presupposti di natura tecnica e
che della deliberazione consiliare vengono così a circoscrivere e a limitare
l'ambito.
7.1 - Talune ordinanze sospettano di illegittimità,
ancora, ex art. 3 Cost., l'art. 14 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463,
convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, là dove si
impone ai liberi professionisti la contribuzione ancorché essi, quali lavoratori
dipendenti o titolari di pensione, siano già incisi da altra contribuzione allo
specifico titolo.
Ulteriore disparità, per tali soggetti,
risulterebbe dai meccanismi pensionistici, poiché nelle rispettive normative
ricorrerebbe (o meno) l'obbligo del contributo di malattia. E
con ciò resterebbe violato anche l'art. 53 Cost.
La questione non é fondata.
Non soccorre, intanto, il riferimento all'art. 53, non occorrendo qui
ripetere (supra n. 5) il carattere della
partecipazione contributiva.
Ma neppure ricorre violazione del principio di uguaglianza
trattandosi di prelievi riferiti ad attività assolutamente diverse e perciò non
omogenee ancorché contemporanee (sentenza n. 133 del
1984). Tra l'altro, siffatte attività differenti sono oggetto di una molteplicità
di garanzie di tutela, tanto da consentire nel contesto
più largo della sicurezza sociale (di cui il fine della salute é parte rispetto
al tutto) benefici previdenziali di quiescenza all'uno e all'altro titolo di
pregressa attività del soggetto, con modelli di pensioni cumulabili e
differenziate ai fini dei relativi oneri.
7.2 - L'art. 14 del d.l. n. 463/1983 é ancora oggetto di censura nella
parte in cui si interpreta la precedente disposizione
(art. 3, primo comma, lett. b, del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 conv. nella legge n. 33/1980)
concernente i contributi di coloro (sempre liberi professionisti)
"obbligati in base alle leggi tuttora Vigenti all'iscrizione ad un
istituto mutualistico", nel senso che obbligati (alla contribuzione)
"sono i soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, di
cui all'art. 2229 del codice civile".
La censura muove su di un duplice ordine di prospettate violazioni:
- dell'art. 3, poiché vengono assoggettati alla
disciplina partecipativa solo le categorie di professionisti regolamentate
mediante la prevista iscrizione in albi ovvero elenchi. E
ancora, poiché la norma così come congegnata retroagisce
solo per i soggetti incisi iscritti negli albi o elenchi, rispetto ad altre
categorie;
- degli artt. 101, secondo comma, e 104, poiché
essendosi adoperato (e solo in apparenza) lo strumento d'interpretazione
autentica viene ad essere compromessa e limitata l'ordinaria potestà
d'interpretazione del giudice, ai fini d'applicazione della legge.
Ma anche tale questione non é fondata.
Non lo é, intanto, sotto il profilo dell'art. 3.
Non é certo arbitraria la ricerca e la individuazione sicura dei soggetti da colpire di contribuzione nell'ambito onnicomprensivo del sistema che chiaramente regolamenta, con la tenuta di albi ed elenchi, le consolidate e tradizionali libere attività professionali; per contro altre e diverse categorie di professioni, emergenti nel contesto sociale, non sono state ancora ritenute suscettibili, per i loro aspetti e contenuti, tuttora in divenire, di una organica configurazione (restando, peraltro, comunque, assoggettate alla contribuzione ad altro titolo). D'altronde, la lamentata differenziazione nel tempo non costituisce di per sé disparità rilevabile, poiché anche l'arco temporale può integrare sufficiente elemento differenziatore nelle situazioni considerate (sentenza n. 38/1984
).