Sentenza n. 167 del 1986

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SENTENZA N. 167

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 57 e 76 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale); dell'art. 3 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, conv. con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale); del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti); dell'art. 12 del d.l. 29 luglio 1981 n. 402, conv. con modificazioni nella legge 26 settembre 1981 n. 537 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento dei contributi); dell'art. 14 della legge 26 aprile 1982 n. 181 (Legge finanziaria 1982); dell'art. 8 d.l. 10 gennaio 1983 n. 2; dell'art. 4, quarto comma, e dell'art. 14 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. con modific. nella legge 11 novembre 1983 n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria); dell'art. 33 della legge 27 dicembre 1983 n. 730 (Legge finanziaria 1984); dell'art. 10 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 (Legge finanziaria 1985), promossi con ordinanze emesse il 20 maggio 1983 dal Pretore di Piacenza, il 15 luglio 1983 dal Pretore di Biella, il 17 novembre 1983 dal Pretore di Cosenza, il 27 settembre 1983 dal Pretore di Busto Arsizio, il 28 novembre 1983 dal Pretore di Pisa (n. 13 ordd.), il 7 dicembre 1983 dal Pretore di Ferrara, il 27 dicembre 1983 dal Pretore di Vicenza, il 9 gennaio 1984 dal Pretore di Roma, il 24 dicembre 1983 dal Pretore di La Spezia, il 13 gennaio 1984 dal Pretore di Roma, il 13 gennaio 1984 dal Pretore di Pistoia, il 30 novembre 1983 dal Pretore di Alessandria, il 28 dicembre 1983 dal Pretore di Milano, il 6 febbraio 1984 dal Tribunale di La Spezia, il 21 dicembre 1983 dal Pretore di Milano, il 20 febbraio 1984 dal Pretore di Roma, il 1 marzo 1984 dal Pretore di Forlì (n. 4 ordd.), il 18 gennaio 1984 dal Pretore di La Spezia, il 21 marzo 1984 dal Pretore di Sondrio, l'8 marzo 1984 dal Pretore di Pisa, il 16 marzo 1984 dal Pretore di Pisa, il 5 aprile 1984 dal Pretore di Roma, il 17 gennaio 1984 dal Pretore di Brescia, il 23 febbraio 1984 dal Pretore di Milano, il 23 maggio 1984 dal Pretore di Acqui Terme, il 16 febbraio 1984 dal Pretore di Milano, il 23 marzo 1984 dal Pretore di Bari, il 7 giugno 1984 dal Pretore di Sanremo, il 30 maggio 1984 dal Pretore di Modena, il 21 dicembre 1983 dal Pretore di Milano, il 19 maggio 1984 dal Pretore di Imperia, il 21 giugno 1984 dal Pretore di Crema, il 27 giugno 1984 dal Pretore di Brescia, il 17 aprile 1984 dal Pretore di Bari, il 26 ottobre 1984 dal Tribunale di Pinerolo, il 7 maggio 1984 dal Tribunale di Firenze, il 6 novembre 1984 dal Pretore di Modena, il 6 novembre 1984 dal Pretore di Parma, il 27 settembre 1984 dal Pretore di Brescia, il 5 ottobre 1984 dal Pretore di Brescia, l'8 ottobre 1984 dal Pretore di Brescia (n. 2 ordd.), l'8 novembre 1984 dal Pretore di Roma, il 17 novembre 1984 dal Pretore di Modena, il 6 novembre 1984 dal Pretore di Modena, il 22 novembre 1984 dal Tribunale di Torino (n. 2 ordd.), il 20 dicembre 1984 dal Pretore di Bari, il 10 gennaio 1985 dal Pretore di Tortona, il 29 novembre 1984 dal Pretore di Brescia, il 5 dicembre 1984 dal Pretore di Brescia, l'11 gennaio 1985 dal Pretore di Brescia, il 9 novembre 1984 dal Pretore di Milano, il 27 febbraio 1985 dal Tribunale di Torino, il 5 dicembre 1984 dal Tribunale di Piacenza, l'11 marzo 1985 dal Pretore di Roma, il 3 maggio 1985 dal Pretore di S. Maria Capua Vetere, il 20 aprile 1985 dal Pretore di Modena, il 4 aprile 1985 dal Pretore di Modena, iscritte rispettivamente ai nn. 751, 846, 1071, 1073 del registro ordinanze 1983, ai nn. 34-42, 64-67, 152, 194, 195, 236, 244, 250, 265, 317, 383, 394, 402, 458-461, 462, 506, 792, 793, 813, 902, 911, 959, 977, 986, 1000, 1047, 1081, 1120, 1142, 1154, 1243, 1326, 1348, 1370 del registro ordinanze 1984 e ai nn. 13, 27, 44-46, 53, 73, 74, 118, 119, 124, 163, 189, 190, 191, 200, 254, 290, 312, 340, 445, 446 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46, 67, 141, 102, 204, 218, 231, 238, 252, 259, 266, 280, 287, 266, 335 dell'anno 1984, nn. 7 bis, 13 bis, 19 bis, 34 bis, 32 bis, 42 bis, 25 bis, 53 bis, 56 bis, 59 bis, 71 bis, 119 bis, 107 bis, 137 bis, 97 bis, 131 bis, 145 bis, 149 bis, 161 bis, 167 bis, 202 bis, 208 bis, 232 bis, 244 bis, 291 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione di Austrua Francesco ed altri, dell'I.N.P.S., di Lupinacci Martino ed altri, di Lauro Renato ed altri, di Bastianini Marino ed altri, di Greco Adolfo ed altri, di Poli Vittorio ed altri, di Gaudenzi Paolo ed altri, di Distefano Mario ed altri, di Cavazzuti Francesco ed altri, di Orestano Salvatore ed altri, di Bergamini Giuseppe ed altri, di Nari Emilio ed altri, di Venturati Pietro, di La Pera Giorgio ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

uditi gli avvocati Franco Gaetano Scoca per Austrua Francesco ed altri, Giuseppe Guarino e Franco Gaetano Scoca per Lupinacci Martino, Greco Adolfo, Poli Vittorio, Distefano Mario ed altri, Luigi Papi per Lauro Renato ed altri, Valerio Onida per Bastianini Marino ed altri, Luigi Rostello per Gaudenzi Paolo ed altri, Gustavo Vignocchi, Luigi Rastello e Fabio Roversi Monaco per Cavazzuti Francesco ed altri, Salvatore Orestano e Alessandro Pace per Orestano Salvatore ed altri, Roberto Gianolio per Bergamini Giuseppe ed altri, Gianni Romoli per l'I.N.P.S. e l'avv. dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con 74 ordinanze sollevate da diversi pretori in funzione di giudici del lavoro e, in sede di appello, da qualche tribunale é stata impugnata sotto vari profili di illegittimità costituzionale la normativa, susseguitasi nel tempo (dal 1980 al 1984) relativa alla disciplina della contribuzione di malattia concernente i liberi professionisti (notai, avvocati, medici, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, psicologi, ecc.).

Le controversie nelle quali le ordinanze sono state emesse risultano promosse da liberi professionisti, avanti alla magistratura del lavoro, al fine di contestare le somme richieste dall'INPS a titolo di contributi sociali di malattia.

Quanto alle norme oggetto di impugnazioni ed ai parametri costituzionali invocati da parte dei singoli giudici va in particolare precisato che:

1) con ordinanza (n. 751/83 R.O.) emessa il 20 maggio 1983 dal Pretore di Piacenza sono stati impugnati gli artt. 57 l. 23 dicembre 1978 n. 833, 12, sesto comma, d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. con modif. in l. 26 settembre 1981 n. 537) e 14, quarto comma, l. 26 aprile 1982 n. 181, con riferimento all'art. 3 Cost.;

2) con ordinanza (n. 846/83 R.O.) emessa il 15 luglio 1983 dal Pretore di Biella sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. con modif. in l. 29 febbraio 1980 n. 33), 12 d.l. n. 402 del 1981, 14, quarto comma, l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.;

3) con ordinanza (n. 1071/83 R.O.) emessa il 17 novembre 1983 dal Pretore di Cosenza sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14, quarto comma, l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.;

4) con ordinanza (n. 1073/83 R.O.) emessa il 27 settembre 1983 dal Pretore di Busto Arsizio sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14, quarto comma, l. n. 81 (recte n. 181) del 1982, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.;

5-17) con tredici ordinanze (nn. 34-42 e 64-67 Reg. ord. 1984) emesse il 28 novembre 1983 dal Pretore di Pisa sono stati impugnati: l'art. 14 l. 11 novembre 1983 n. 638 (che ha convertito con modificazioni il d.l. 12 settembre 1983 n. 463), in riferimento agli artt. 3, 53 e 101, secondo comma, Cost.; e gli artt. 57, primo e secondo comma, l. n. 833 del 1978 e 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento all'art. 3 Cost.;

18) con ordinanza (n. 152/84 R.O.) emessa il 7 dicembre 1982 dal Pretore di Ferrara sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 76 l. n. 833 del 1978 nonché il d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538, gli artt. 12 d.l. n. 402 del 1981, 14, l. n. 181 del 1982, 4, quarto comma, d.l. n. 464 (recte n. 463) del 1983, con riferimento agli artt. 3, 32, 38, 53 Cost.;

19) con ordinanza (n. 194/84 R.O.) emessa il 27 dicembre 1983 dal Pretore di Vicenza sono stati impugnati gli artt. 57 l. n. 833 del 1978, 12, sesto comma, d.l. n. 402 del 1981, 14, quarto comma, l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost.;

20) con ordinanza (n. 195/84 R.O.) emessa il 9 gennaio 1984 dal Pretore di Roma sono stati impugnati gli artt. 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, 14 d.l. n. 463 del 1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

21) con ordinanza (n. 236/84 R.O.) emessa il 24 dicembre 1983 dal Pretore di La Spezia é stato impugnato l'art. 14 l. n. 638 del 1983, con riferimento agli artt. 3, 53 e 101, secondo comma, Cost.;

22) con ordinanza (n. 244/84 R.O.) emessa il 13 gennaio 1984 dal Pretore di Roma é stato impugnato l'art. 14, primo e secondo comma, l. n. 638 del 1983, con riferimento all'art. 3 Cost.;

23) con ordinanza (n. 250/84 R.O.) emessa il 13 gennaio 1984 dal Pretore di Pistoia sono stati impugnati gli artt. 3, primo comma, lett. b, d.l. n. 663 del 1979, 14 primo comma, d.l. n. 463 del 1983, con riferimento all'art. 3 Cost.;

24) con ordinanza (n. 265/84 R.O.) emessa il 30 novembre 1983 dal Pretore di Alessandria sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14, quarto comma, l. n. 81 (recte n. 181) del 1982, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.;

25) con ordinanza (n. 317/84 R.O.) emessa il 28 dicembre 1983 dal Pretore di Milano sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.;

26) con ordinanza (n. 383/84 R.O.) emessa il 6 febbraio 1984 dal Tribunale di La Spezia é stato impugnato "l'art. 14 l. n. 638 del 1983 con riferimento agli artt. 76 l. n. 833 del 1978 e d.l. n. 663 del 1979 art. 3 e all'art. 3 Cost.";

27) con ordinanza (n. 394/84 R.O.) emessa il 21 dicembre 1983 dal Pretore di Milano sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979,12 d.l. n. 402 del 1981, 14, primo e quarto comma, l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53 Cost., nonché l'art. 57 l. n. 833 del 1978, con riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.;

28) con ordinanza (n. 402/84 R.O.) emessa il 20 febbraio 1984 dal Pretore di Roma sono stati impugnati gli artt. 14 d.l. n. 463 del 1983 e 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730, con riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost.;

29-32) con quattro ordinanze (nn. 458, 459, 460, 461 Reg. ord. 1984) emesse il 1 marzo 1984 dal Pretore di Forlì sono stati impugnati gli artt. 1 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982 e 33 l. n. 730 del 1983, con riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;

33) con ordinanza (n. 462/84 R.O.) emessa il 18 gennaio 1984 dal Pretore di La Spezia é stato impugnato l'art. 14 l. n. 638 del 1983, con riferimento agli artt. 3, 53, 101, secondo comma, Cost.;

34) con ordinanza (n. 506/84 R.O.) emessa il 21 marzo 1984 dal Pretore di Sondrio gli artt. 1, terzo comma, d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

35 e 36) con due ordinanze (n. 792/84 R.O. e 793/84 R.O.) emesse l'8 e il 16 marzo 1984 dal Pretore di Pisa gli artt. 14 l. n. 638 del 1983, 57, primo e secondo comma, l. n. 833 del 1978, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3, 53 e 101, secondo comma, Cost.;

37) con ordinanza (n. 813/84 (R.O.) emessa il 5 aprile 1984 dal Pretore di Roma gli artt. 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, 14 d.l. n. 463 del 1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

38) con ordinanza (n. 902/84 R.O.) emessa il 17 gennaio 1984 dal Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 1 e 2 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

39) con ordinanza (n. 911/84 R.O.) emessa il 23 febbraio 1984 dal Pretore di Milano, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 5 e 53 Cost.;

40) con ordinanza (n. 959/84 R.O.) emessa il 23 maggio 1984 dal Pretore di Acqui Terme, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

41) con ordinanza (n. 977/84 R.O.) emessa il 16 febbraio 1984 dal Pretore di Milano gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nonché l'art. 57 l. n. 833 del 1978, con riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.;

42) con ordinanza (n. 986/84 R.O.) emessa il 23 marzo 1984 dal Pretore di Bari, l'art. 14 l. n. 638 del 1983, con riferimento agli artt. 3, 53, 101 Cost., nonché gli artt. 57 l. n. 833 del 1978 e 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento all'art. 3 Cost.;

43) con ordinanza (n. 1000/84 R.O.) emessa il 7 giugno 1984 dal Pretore di Sanremo, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 81 (recte 181) del 1982, 14 l. n. 638 de 1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. ;

44) con ordinanza (n. 1047/84 R.O.) emessa il 30 maggio 1984 dal Pretore di Modena, l'art. 14 d.l. n. 463 del 1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

45) con ordinanza (n. 1081/84 R.O.) emessa il 21 dicembre 1983 dal Pretore di Milano, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, 57 l. n. 833 del 1978, con riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost.;

46) con ordinanza (n. 1120/84 R.O.) emessa il 19 maggio 1984 dal Pretore di Imperia, gli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 538 del 1980, 14 l. n. 638 del 1983, con riferimento all'art. 3 Cost.;

47) con ordinanza (n. 1142/84 R.O.) emessa il 21 giugno 1984 dal Pretore di Crema, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. e l'art. 57 l. n. 833 del 1978, con riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.;

48) con ordinanza (n. 1154/84 R.O.) emessa il 27 giugno 1984 dal Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 1 e 2 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del l982, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

49) con ordinanza (n. 1243/84 R.O.) emessa il 17 aprile 1984 dal Pretore di Bari l'art. 14 l. n. 638 del 1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

50) con ordinanza (n. 1326/84 R.O.) emessa il 26 ottobre 1984 dal Tribunale di Pinerolo, il d.P.R. n. 538 del 1980, con riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., gli artt. 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento all'art. 3 Cost.;

51) con ordinanza (n. 1348/84 R.O.) emessa il 7 maggio 1984 dal Tribunale di Firenze, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

52) con ordinanza (n. 1370/84 R.O.) emessa il 6 novembre 1984 dal Pretore di Modena, l'art. 14 l. n. 638 del 1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

53) con ordinanza (n. 13/85 R.O.) emessa il 6 novembre 1984 dal Pretore di Parma, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 1 d.P.R. n. 538 del 1980, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nonché l'art. 14 l. n. 638 del 1983, con riferimento agli artt. 3, 53 e 101 Cost.;

54) con ordinanza (n. 27/85 R.O.) emessa il 27 settembre 1984 dal Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 14 l. n. 638 del 1983, 1 e 2 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402; del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

55 e 56) con due ordinanze (n. 44/85 R.O. e 45/85 R.O.) emesse l'8 ottobre 1984 dal Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., nonché l'art. 57 l. n. 833 del 1978 con riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.;

57) con ordinanza (n. 46/85 R.O.) emessa l'8 ottobre 1984 dal Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 14 l. n. 638 del 1983, 1 e 2 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

58) con ordinanza (n. 53/85 R.O.) emessa l'8 novembre 1984 dal Pretore di Roma, gli artt. 14 l. n. 638 del 1983, 33 l. n. 730 del 1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

59) con ordinanza (n. 73/85 R.O.) emessa il 17 novembre 1984 dal Pretore di Modena, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 3 (recte 14) d.l. n. 463 del 1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

60) con ordinanza (n. 74/85 R.O.) emessa il 6 novembre 1984 dal Pretore di Modena, l'art. 14 d.l. n. 463 del 1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

61) con ordinanza (n. 118/85 R.O.) emessa il 22 novembre 1984 dal Tribunale di Torino, gli artt. 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, 14 d.l. n. 463 del 1983, 33 l. n. 730 del 1983, con riferimento all'art. 3 Cost.;

62) con ordinanza (n. 119/85 R.O.) emessa il 22 novembre 1984 dal Tribunale di Torino, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento all'art. 3 Cost.;

63) con ordinanza (n. 124/85 R.O.) emessa il 5 aprile 1984 dal Pretore di Bari, l'art. 14 l. n. 638 del 1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

64) con ordinanza (n. 163/85 R.O.) emessa il 20 gennaio 1985 dal Pretore di Tortona, gli artt. 1 d.P.R. n. 538 del 1980, 2 (recte 12) d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, 33 l. n. 730 del 1983, con riferimento agli artt. 3, 23, 53 Cost.;

65) con ordinanza (n. 189/85 R.O.) emessa il 29 novembre 1984 dal Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 14 l. n. 638 del 1983, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

66 e 67) con due ordinanze (n. 190/85 R.O. e n. 191/85 R.O.), emesse il 5 dicembre 1984 e l'11 gennaio 1985 dal Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 14 l. n. 638 del 1983, 1 e 2 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento all'art. 3 Cost.;

68) con ordinanza (n. 200/85 R.O.) emessa il 9 novembre 1984 dal Pretore di Milano, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, 33 l. n. 730 del 1983, con riferimento all'art. 3 Cost.;

69) con ordinanza (n. 254/85 R.O.) emessa il 27 febbraio 1985 dal Tribunale di Torino, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, 14 d.l. n. 463 del 1983, 33 l. n. 730 del 1983, con riferimento all'art. 3 Cost.;

70) con ordinanza (n. 290/85 R.O.) emessa il 5 dicembre 1984 dal Tribunale di Piacenza, l'art. 14 l. n. 638 del 1983, con riferimento agli artt. 53 e 104 Cost., nonché l'art. 3 d.l. n. 663 del 1979 "e successive modificazioni", con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

71) con ordinanza (n. 312/85 R.O.) emessa l'11 marzo 1984 dal Pretore di Roma, gli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 638 del 1983, 33 l. n. 730 del 1983, 10 l. 22 dicembre 1984 n. 887, con riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.;

72) con ordinanza (n. 340/85 R.O.) emessa il 3 maggio 1985 dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

73) con ordinanza (n. 445/85 R.O.) emessa il 20 aprile 1985 dal Pretore di Modena, gli artt. 1 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, 14 d.l. n. 463 del 1983, con riferimento agli artt. 3, 23 e 97 Cost.;

74) con ordinanza (n. 446/85 R.O.) emessa il 4 aprile 1985 dal Pretore di Modena, gli artt. 1 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 d.l. n. 463 del 1983, 33 l. n. 730 del 1983, con riferimento agli artt. 3, 23 e 97 Cost.;

2.a) La maggior parte dei giudici remittenti (ordd. nn. 846/83, 1073/83, 195/84, 265/84, 317/84, 394/84, 402/84, 458/84, 459/84, 460/84, 461/84, 506/84, 902/84, 911/84, 959/84, 977/84, 1000/84, 1081/84, 1120/84, 1142/84, 1154/84, 1243/84, 1348/84, 1326/84, 27/85, 44/85, 45/85, 46/85, 53/85, 119/85, 163/85, 189/85, 190/85, 191/85, 200/85, 254/85, 445/85, 446/85) ha in particolare censurato la suddetta normativa nella parte in cui prevede, relativamente alla contribuzione dovuta per gli anni 1980-1984, più alte (quindi più onerose) aliquote contributive a carico dei liberi professionisti rispetto a quelle stabilite per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) ed anche (v. in particolare ordd. nn. 46/85, 254/85, 190/85, 191/85, 200/85, 189/85) rispetto a quelle fissate per i coltivatori diretti.

Il raffronto é stato altresì posto con le aliquote determinate per i lavoratori dipendenti (ord. n. 152/84, per la quale peraltro questi ultimi sarebbero "più penalizzati", e ord. n. 1348/84 R.O.) e con quelle, si assume meno gravose, o comunque fondate su diversi criteri, fissate per i c.d. cittadini non mutuati (ordd. nn. 1071/83, 34 - 42/84, 64-67/84, 194/84, 394/84, 445/85, 446/85 e 986/84 nonché n. 1142/84 R.O.).

Oltre al principio di eguaglianza, che si assume violato godendo i cittadini di identiche prestazioni sanitarie a fronte di aliquote contributive differenziate, in svariate ordinanze é stato posto in rilievo, sul presupposto della natura fiscale o parafiscale dei contributi sociali di malattia, anche il contrasto con l'art. 53 Cost., data la diversa incidenza del contributo (da commisurarsi al reddito dichiarato ai fini IRPEF) su "una stessa misura di reddito" prodotto.

"Tale sistema di contribuzione, che con il passare degli anni ha sempre accentuato il carico gravante sulle varie categorie e la diversità di imposizione tra queste" mancherebbe "di coerenza, che incide sulla imparzialità e sul buon andamento della amministrazione (art. 97 Cost.)" (v. ordd. nn. 458/84, 460/84, 461/84 ed anche 445/85, 446/85).

2.b) Molte ordinanze (nn. 846/83, 1071/83, 1073/83, 34-42/84, 64-67/84, 195/84, 265/84, 317/84, 394/84, 402/84, 458/84, 459/84, 460/84, 461/84, 902/84, 911/84, 977/84, 1081/84, 1142/84, 1154/84, 1326/84, 27/85, 44/85, 45/85, 46/85, 53/85, 119/85, 163/85, 189/85, 190/85, 191/85, 200/85, 254/85, 340/85) hanno denunciato la suddetta normativa anche nella parte in cui determina in modo differenziato, tra le varie categorie di cittadini, il contributo dovuto in misura (o quota) fissa, per contrasto con gli artt. 3 e (quasi tutte le ordinanze) 53 Cost.

La violazione delle norme costituzionali deriverebbe dal fatto che tale quota fissa, assunta più onerosa per i liberi professionisti rispetto ad artigiani e commercianti ed anche (ord. n. 200/85) rispetto ai coltivatori diretti, é da corrispondersi in ogni caso, indipendentemente dall'entità del reddito, per il solo fatto della iscrizione all'albo. Tale quota fissa, proprio in quanto svincolata dal reddito, si porrebbe quindi in contrasto con il principio della commisurazione delle imposte alla capacità contributiva di ciascun cittadino.

Inoltre "la transitorietà e provvisorietà dell'attuale regime in attesa di una totale fiscalizzazione dell'onere sociale" non giustificherebbe la violazione del principio di uguaglianza che "non può essere derogato neppure in via provvisoria" (ord. n. 200/85).

2.c) Parte delle ordinanze (nn. 751/83, 34-42/84, 64-67/84, 194/84, 317/84, 383/84, 394/84, 458/84, 461/84, 902/84, 911/84, 986/84, 1081/84, 1154/84, 1326/84, 27/85, 44/85, 45/85, 118/85, 163/85, 190/85, 191/85, 200/85, 254/85, 290/85) contesta il sistema contributivo (sempre in relazione alla posizione dei liberi professionisti) con specifico riferimento alle norme che prevedono (fino al d.l. 29 luglio 1981 n. 402, art. 12, che li ha soppressi) differenti massimali di reddito su cui calcolare le quote contributive percentuali, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.

Ingiustificato sarebbe il più alto massimale previsto per i liberi professionisti rispetto a quello fissato per artigiani ed esercenti attività commerciali; irrazionale altresì sarebbe la soppressione di tale massimale, che viceversa rimarrebbe in vigore solo per alcune categorie di cittadini: coltivatori diretti (v. Ord. n. 200/85 R.O.), cittadini non iscritti ad alcuna forma di assistenza di cui all'art. 63 l. n. 833 del 1978 (v. ordd. nn. 751/83, 1071/83, 34-42/84, 64-67/84, 194/84, 394/84, 254/85, 290/85 R.O.) e (ord. n. 27/85 R.O.) "lavoratori autonomi e financo per i redditi di puro capitale per i quali ultimi il Ministero della Sanità con decreto del 25 maggio 1983 ha sancito che il contribuente non può superare il massimo di lire 2.500.000": il reddito da lavoro (dipendente ed autonomo), in contrasto con la Costituzione che lo tutela, verrebbe, quindi, ad essere interamente assoggettato a contribuzione a differenza del reddito da capitale.

Le assunte irrazionalità violerebbero anche i principi che si desumono dagli artt. 32, 35, 38 Cost.

2.d) Come é descritto sub 1, molti pretori hanno impugnato anche le disposizioni contenute negli artt. 1 e 2 del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538 (aventi per oggetto ugualmente aliquote contributive, quote fisse e massimali). Tuttavia, in altre ordinanze (nn. 846/83, 195/84, 265/84, 317/84, 394/84, 959/84, 977/84, 1081/84, 1142/84, 44/85, 45/85, 340/85) ne é stata espressamente esclusa la natura di atto avente forza di legge e quindi omessa la denuncia. così anche il Pretore di Milano (ord. n. 200/85) che comunque ha rilevato come il contenuto del d.P.R. n. 538 sia stato fatto proprio dalla legislazione successiva.

Con le ordinanze nn. 394/84, 977/84, 1081/84, 1142/84, 44/85, 45/85, sul presupposto della natura amministrativa del citato decreto presidenziale, si é ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 l. 23 dicembre 1978 n. 833, il quale "affidando al Governo il compito di disciplinare l'adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti, nonché le modalità ed i tempi di questa partecipazione, non fisserebbe alcun criterio direttivo - sul presupposto che criteri del genere debbono essere determinati dalla prevista legge di approvazione del piano sanitario nazionale, mai emanata - violando, così, la regola della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione che pur contemplando una riserva relativa, esige che siano dalla legge determinati, quanto meno, gli elementi essenziali della prestazione imposta"; violandosi altresì il principio di uguaglianza, in quanto resterebbero consentite, sia pure in via transitoria, misure di contribuzione più gravose per i liberi professionisti, anche perché (ordd. nn. 792/84, 793/84, 986/84) ingiustamente svincolate dal riferimento alle "variazioni previste nel costo medio pro capite dell'anno precedente", riferimento invece previsto dall'art. 63l. n. 833 del 1978 per i cittadini c.d. non mutuati (anche ordd. nn. 751/83, 34-42/84, 64-67/84,394/84).

Sul diverso avviso che il d.P.R. n. 538 del 1980 "va considerato come un decreto legislativo emanato dal Presidente della Repubblica in forza della delega prevista dall'art. 57, secondo comma, l. n. 833 del 1978 (come si desume anche dal disposto dell'art. 79 legge n. 833 del 1978 circa le modalità di esercizio delle deleghe legislative e dalla premessa stessa del d.P.R. n. 538 del 1980, nonché dal fatto che la materia dei contributi obbligatori era in precedenza regolata da atti aventi forza di legge)", il Tribunale di Pinerolo (ord. n. 1326/84) ha sospettato di illegittimità costituzionale il d.P.R. n. 538 del 1980 in relazione all'art. 76 Cost. in quanto "la sua emanazione é avvenuta senza che fossero stati stabiliti i criteri di carattere generale previsti dall'art. 53, lett. f, legge n. 833 del 1978 che dovevano costituire l'indispensabile presupposto per l'emanazione dei decreti delegati circa la determinazione dei contributi a carico degli assicurati".

3. - Alcune ordinanze, emesse in giudizi promossi da liberi professionisti che prestano anche attività di lavoro dipendente o che comunque godono di pensione, hanno sollevato altre questioni di legittimità costituzionale specificamente in relazione alla norma di cui all'art. 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. con modif. nella l. 11 novembre 1983 n. 638). Sotto un primo profilo viene rilevato un contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui la norma, imponendo una duplice contribuzione (l'una sul reddito di lavoro dipendente o di pensione e l'altra sul reddito derivante dalla attività professionale) determinerebbe, a fronte di un'unica identica prestazione, una palese disparità di trattamento tra i liberi professionisti (svolgenti altra attività di lavoro dipendente o titolari di pensione) e tutti gli altri cittadini tenuti ad un'unica contribuzione (ordd. nn. 34-42/84, 64-67/84, 195/84, 792/84, 793/84, 986/84). I giudici remittenti rilevano che la questione non si porrebbe, costituendo la norma espressione di imposizione fiscale sul reddito complessivo prodotto dal contribuente (art. 53 Cost.), se si fosse attuato il programma di fiscalizzazione e, quindi, un finanziamento del S.S.N. senza disparità di trattamento.

L'art. 14 l. n. 638 del 1983 viene considerato fonte di ingiustificata disparità di trattamento anche tra gli stessi liberi professionisti.

Palese ed ingiustificata disparità di trattamento, nonché violazione dell'art. 53 Cost. vi sarebbe, infatti, tra la posizione dei liberi professionisti titolari di pensione (tenuti alla contribuzione) e titolari di pensione INPS (completamente esentati dal versamento dei contributi di malattia).

4.a) Altre ordinanze (ordd. nn. 34-42/84, 64-67/84, 236/84, 152/84, 462/84, 792/84, 793/84, 986/84, 1047/84, 1243/84, 73/85, 74/85, 124/85, 290/85) hanno ritenuto, ancora, che l'art. 14 l. n. 638 del 1983 abbia carattere solo apparentemente interpretativo ma sostanzialmente innovativo, avendo tale norma introdotto, quanto alla individuazione dei soggetti obbligati, non solo una diversa definizione, ma anche diversi presupposti.

Infatti, alla espressione di professionisti "obbligati in base alle leggi tuttora vigenti all'iscrizione ad un istituto mutualistico" (art. 3, lett. b, d.l. n. 663 del 1979) é stata sostituita la dizione di professionisti "iscritti negli appositi albi o elenchi professionali di cui all'art. 2229 c.c.".

La natura innovativa dell'art. 14 l. n. 638 del 1983 si evincerebbe con chiarezza dalla circostanza che ingegneri, dottori commercialisti, medici e avvocati, svolgenti anche attività di lavoro dipendente o titolari di pensione, in base alla disposizione contenuta nell'art. 3, lett. b, d.l. n. 663 del 1979 non erano tenuti (come da costante giurisprudenza) alla contribuzione di malattia (sul reddito professionale), in quanto già assoggettati sull'altro reddito di lavoro dipendente o di pensione: le rispettive Casse di previdenza infatti rendevano non obbligatoria (o addirittura non consentivano) la iscrizione a chi fosse già assistito da altra forma obbligatoria di assicurazione o di assistenza malattia.

In base alla individuazione dei soggetti obbligati contenuta nella norma di interpretazione autentica i suddetti liberi professionisti sono, invece, tenuti alla contribuzione di malattia a seguito della iscrizione al relativo albo.

Tenuto conto dell'effetto retroattivo della norma e della natura fiscale dei contributi, vengono evidenziati, così, i seguenti profili di illegittimità costituzionale dell'art. 14 l. n. 638 del 1983:

a) violazione dell'art. 3 Cost. perché ha assoggettato all'obbligo del versamento dei contributi sociali di malattia sul reddito professionale a decorrere dal 1 gennaio 1980 i soli professionisti ivi contemplati e non tutti indistintamente gli esercenti una libera professione;

b) violazione dell'art. 53 Cost. perché ha imposto l'obbligo del versamento dei contributi sociali di malattia sul reddito professionale a tutti i liberi professionisti con effetto retroattivo al 1 gennaio 1983 e non invece a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 463 del 1983 e perciò dal 12 settembre 1983 in poi.

4.b) L'art. 14 l. n. 638 del 1983 viene denunciato anche in relazione all'art. 101, secondo comma, Cost. poiché introducendo, quale norma solo apparentemente interpretativa, nuovi presupposti per la individuazione dei soggetti tenuti al versamento dei contributi sociali di malattia, realizzerebbe "una illegittima compromissione e limitazione dell'ordinario ed istituzionale potere del giudice di interpretare le leggi nella loro applicazione" (ordd. nn. 34-42/84, 64-67/84, 236/84, 792/84, 793/84, nonché 462/84, 986/84, 13/85 e, ma con riferimento all'art. 104, primo comma, Cost., ord. n. 290/85).

5. - Nei giudizi promossi dalle ordinanze nn. 1073/83, 394/84, 506/84, 902/84 e 1142/84 si sono costituiti rispettivamente Lupinacci Martino ed altri, Bastianini Marino ed altri, Greco Adolfo ed altri, Averoldi Giulio Antonio ed altri e Distefano Mario ed altri. Oltre a ribadire le ragioni addotte dai giudici remittenti, in tali atti si é posto in rilievo la natura fiscale dei contributi sociali di malattia in quanto ragguagliati ai redditi IRPEF, nonché l'ingiustificata diversità di contribuzione gravante sulle varie categorie di cittadini, diversità "non fondata su alcun indice di capacità contributiva", a danno dei liberi professionisti, che vengono palesemente discriminati a parità di livello di reddito e di prestazioni sanitarie.

Nella memoria di Bastianini Marino é stata evidenziata la violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. da parte della norma contenuta nell'art. 57, secondo comma, l. n. 833 del 1978, norma che sarebbe sprovvista del tutto degli elementi fondamentali del prelievo. La non conformità al dettatto costituzionale non verrebbe meno per il rinvio, contenuto nell'art. 57, alla (futura) legge di approvazione del piano sanitario ai sensi dell'art. 53, lett. f, l. n. 833 del 1978 essendo tale rinvio "operato in maniera solo eventuale".

Per Lauro Renato ed altri, nel relativo giudizio di cui all'ord. n. 244/84 é stata depositata una memoria di costituzione con la quale viene posto l'accento sull'ingiustificata disparità di trattamento esistente tra le varie categorie di liberi professionisti.

Nei giudizi instaurati con le ordinanze nn. 1047/84 e 1370/84 si sono costituiti Gaudenzi Paolo ed altri e Cavazzuti Francesco ed altri con identico atto difensivo nel quale, richiamando la normativa a base del sistema contributivo, viene osservato come non si sia ancora attuata la fiscalizzazione degli oneri sociali già programmata con la l. n. 833 del 1978.

Hanno altresì depositato memorie di costituzione Austrua Francesco ed altri (nel giudizio promosso con l'ord. n. 751/83), Orestano Salvatore ed altri (ord. n. 53/85), Bertoncelli Piero ed altri (ord. n. 74/85), Venturati Piero (ord. n. 290/85), La Pera Giorgio ed altri (ord. n. 312/85, peraltro con atto depositato fuori termine). In tali atti difensivi le parti si associano alle ragioni esposte dai rispettivi giudici remittenti.

L'INPS si é costituito nei giudizi di cui alle ordd. nn. 751/83 e 846/83 con identico atto difensivo con il quale, nel chiedere la dichiarazione di non fondatezza delle questioni sollevate, viene rilevato come "l'assistenza sociale di malattia sia basata non sul principio della corrispettività fra prestazioni e finanziamento, bensì sul concetto di mutualità". Inoltre la diversa imposizione contributiva sarebbe giustificata dalla diversità delle categorie di cittadini poste a confronto.

Nel giudizio promosso con l'ord. n. 312/85 R.O. del Pretore di Roma, adito in sede di procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c., si é costituito ancora l'INPS il quale ha preliminarmente osservato che l'ordinanza di rimessione é stata impugnata per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. A motivo del ricorso, rileva l'INPS, é stata dedotta l'insussistenza del "periculum in mora", la nullità dell'ordinanza in quanto emessa "inaudita altera parte", la mancanza dei presupposti per la remissione degli atti alla Corte costituzionale (non essendovi "in corso" alcun giudizio vero e proprio).

6.a) In tutti i giudizi, ad eccezione di quelli promossi con le ordd. nn. 1071/83, 1073/83, 265/84 e 312/85 R.O., é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.

In limine é prospettata l'inammissibilità delle questioni poste con talune ordinanze perché prive di motivazione, ovvero assunte con mero riferimento ad altri, diversi giudizi.

Negli atti di intervento vengono premesse, poi, le finalità della normativa oggetto di impugnazione: unificazione delle prestazioni sanitarie; obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie per tutti i cittadini; adeguamento contributivo dei cittadini assistiti dai precedenti enti mutualistici; finale fiscalizzazione dei contributi. Alla luce di ciò, troverebbe giustificazione la circostanza che per l'anno 1980, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, i liberi professionisti obbligati all'iscrizione presso un istituto di assistenza malattie, così come gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, continuarono a corrispondere gli stessi precedenti importi rispettivamente dovuti.

A parere dell'Avvocatura negli anni 1981, 1982, 1983 la situazione contributiva dei professionisti ex mutuati e dei commercianti ed artigiani é stata identica o comunque le differenze esistenti tra i contributi dovuti dalle varie categorie sarebbero state "trascurabili", in ogni caso giustificate dalla non comparabilità né ai fini dell'art. 3, né dell'art. 53 Cost. tra liberi professionisti ed imprenditori quali artigiani, commercianti o coltivatori diretti. Quanto alla diversa contribuzione dovuta dai lavoratori dipendenti viene posto in rilievo che all'aliquota dovuta dal lavoratore si deve aggiungere quella corrisposta direttamente dal datore di lavoro; che la contribuzione per il lavoratore dipendente é mensile e sul reddito lordo, mentre per il libero professionista é annuale, sui redditi dell'anno precedente al netto delle spese inerenti all'esercizio della professione; che quanto dovuto dal lavoratore a reddito fisso é automatico e facilmente accertabile, diversamente dal reddito del libero professionista.

Quanto agli invocati parametri di cui agli artt. 32 e 38 Cost. (v. ord. n. 152/84), per l'Avvocatura essi non sarebbero "minimamente in discorso".

Fuori luogo inoltre (ord. n. 118/85) é il paragone con la contribuzione dovuta dai cittadini c.d. non mutuati (art. 63 l. n. 833 del 1978 e successivi decreti ministeriali) poiché, per questi ultimi, i contributi dovuti (per il 1984 il 5,50%) sono più alti rispetto a quelli fissati per i liberi professionisti.

6.b) Quanto alla questione della c.d. doppia contribuzione dovuta dai liberi professionisti che siano anche lavoratori dipendenti o titolari di pensione, nel senso che il contributo é dovuto due volte a fronte di un'unica prestazione, viene rilevato come in realtà sia colpito l'intero reddito, compreso quindi quello professionale che si aggiunge a quello da lavoro dipendente o da pensione, "in relazione perciò alla maggiore capacità contributiva ed in attuazione del criterio di finale fiscalizzazione posto dalla legge del 1978".

Data "la diversa sostanziale posizione soggettiva" é inammissibile il confronto tra i suddetti liberi professionisti già titolari di pensione e i pensionati statali (ord. n. 189/85) o i pensionati dell'INPS e delle varie casse di previdenza amministrate dal Ministero del Tesoro esonerati dal versamento contributivo ex art. 1 l. 4 agosto 1955 n. 692 (ord. n. 1047/1984).

Quanto alla quota fissa, escluso il carattere di imposta essendo semplice contribuzione assicurativa (come previsto dall'art. 69 l. n. 833 del 1978), essa troverebbe giustificazione essendo prevista per colpire anche quei liberi professionisti con redditi esenti dall'IRPEF.

In ogni caso tale quota fissa sarebbe uguale a quella dovuta dai lavoratori autonomi, a prescindere dalla impossibilità di confrontare le categorie (ord. n. 190/85).

Poiché in alcune ordinanze é stato richiamato anche l'art. 97 Cost. per l'Avvocatura tale parametro "é certamente estraneo alla contestazione".

6.c) In ordine alle questioni derivanti dalla asserita natura innovativa, anziché interpretativa, dell'art. 14 l. n. 638 del 1983 che sottoporrebbe gli interessati a tassazione retroattivamente, l'Avvocatura rileva innanzitutto come non esista alcun indirizzo giurisprudenziale consolidato che abbia dichiarato i professionisti dipendenti o pensionati non soggetti a contribuzione professionale; in secondo luogo non sussisterebbe violazione dell'art. 53 Cost. trattandosi di contribuzioni sociali e non di imposte.

A proposito, poi, delle categorie professionali prive di albi o elenchi professionali che si assume non siano tenute alla contribuzione, l'Avvocatura rileva come l'assunto sia infondato in quanto tali categorie (psicologi. psicoanalisti, assistenti sociali, arredatori, esperti in pubbliche relazioni, consulenti pubblicitari, amministratori di condomini) erano ugualmente tenute o in quanto medici specializzati o in quanto lavoratori autonomi.

6.d) Ricordando che alcune ordinanze pongono la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 l. n. 833 del 1978 per contrasto con l'art. 23 Cost. in quanto, nell'affidare al Governo il compito di regolare l'adeguamento contributivo degli ex mutuati, non fisserebbe alcun criterio direttivo, l'Avvocatura rileva che l'art. 57 fa espresso riferimento al precedente art. 53 che fissa con precisione gli obiettivi dei piani sanitari nazionali la cui approvazione é riservata al Parlamento.

7. - I giudizi promossi con le prime ventisette ordinanze (v. sub 1) furono fissati per l'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984, a seguito della quale questa Corte chiese con l'ordinanza istruttoria n. 45 del 13 febbraio 1985, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro, del lavoro e della sanità, ogni utile elemento di informazione circa le causali giuridiche e tecniche poste a fondamento e criterio nella determinazione dei contributi sociali di malattia dovuti dalle varie categorie di cittadini, nonché i dati relativi all'incidenza della contribuzione di malattia di ciascuna categoria sul finanziamento globale del Fondo nazionale per il periodo 1979-1984.

Con atti depositati il 25 ottobre 1985 da parte dell'Avvocatura generale dello Stato, i vari organi investiti dell'istruttoria risultano aver provveduto, con l'invio di note di delucidazione. Da queste sostanzialmente emerge la complessità estrema, quanto alle basi impositive per la determinazione dei contributi, con un avviato processo di conseguente razionalizzazione.

All'udienza dell'8 aprile 1986 sono state oggetto di discussione, oltre alle prime ventisette ordinanze, anche altre quarantasette ordinanze di rimessione (v. sub 1), pervenute alla Corte.

Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rimessione hanno tutte per oggetto questioni identiche ovvero connesse. I giudizi relativi possono essere, perciò, riuniti e decisi con unica sentenza.

2.1 - Pronunciando in via d'urgenza, il Pretore di Roma (ord. n. 312/1985) ha ravvisato che le disposizioni concernenti i "contributi obbligatori di malattia gravanti su tutti i cittadini e in ispecie sui titolari di un rapporto di lavoro" (artt. 1 e 2 del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538; 12 del d.l. 29 luglio 1981 n. 402, conv. nella legge 26 settembre 1981 n. 537; 14 della legge n. 638/1983: recte del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. nella legge 11 novembre 1983 n. 638; 33 della legge 27 dicembre 1983 n. 730; 10 della legge 22 dicembre 1984 n. 887) contrasterebbero con gli artt. 3, 23, 53, 97 Cost., rimettendo a questa Corte l'esame della questione.

Ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, il Pretore ha contestualmente sospeso, per le parti in causa, la riscossione dei contributi.

Sicché nei limiti processuali prefissati al remittente ex art. 700 cod. proc. civ., il relativo giudizio risulta definito ed é carente della rilevanza per gli ulteriori fini di cui all'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87: con conseguente declaratoria di inammissibilità.

2.2 - Il Tribunale di La Spezia (ord. n. 383/84), il Pretore di Modena (ordd. n. 1370/84; 74/85) e il Pretore di Roma (ord. n. 813/84) assumono contrasto con l'art. 3 Cost. (i Pretori di Modena e di Roma, altresì, con l'art. 53, primo comma) dell'art. 14 del già richiamato d.l. n. 463/1983. Ma anche tali ordinanze si palesano inammissibili ai fini del presente giudizio.

L'Avvocatura generale dello Stato ha opposto, e l'eccezione va accolta giusta le risultanze, che il Tribunale di La Spezia non ha motivato sulla rilevanza dell'incidente, limitandosi al meccanico deferimento processuale senza il benché minimo riferimento ai motivi della rimessione.

Quanto ai Pretori di Modena e di Roma, nelle rispettive ordinanze, si sono riportati ad "osservazioni" e "considerazioni" che sarebbero contenute in altri giudizi.

3.1 - In ordine alle molteplici ordinanze sulle quali rivolgere l'esame di merito, occorre precisare anzitutto che esse hanno per oggetto la contribuzione imposta ai liberi professionisti, per le relative prestazioni sanitarie, dalle normative via via succedutesi, al riguardo, nell'arco temporale ricompreso tra il 1980 ed il 1984.

Così come sollevate, le questioni portano a doverle affrontare su di un duplice piano di riferimento e di sviluppo: si caratterizza prevalentemente l'uno per una assunta incoerenza - prospettata dai giudici a quibus - dell'intero sistema posto man mano in essere nel periodo considerato.

Con un secondo ordine di questioni rilevano, poi, particolari posizioni di contrasto, le quali deriverebbero comunque, secondo i relativi assunti, dalla prospettata discrasia generale.

3.2 - Il primo ordine di questioni si palesa il più cospicuo anche perché - come espresso - esso condiziona anche i termini, più specifici, della indagine ulteriore. É giovevole, pertanto, dar cenno sintetico, subito, delle disposizioni denunciate che, nella loro successione, interessano la genesi e il conseguente fluire delle frapposte eccezioni.

Orbene, per l'art. 53, lett. f, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - istituzione del servizio sanitario nazionale - veniva conferito al piano nazionale sanitario di stabilire per il periodo della sua durata, "di norma" (così testualmente la più recente legge 23 ottobre 1985, n. 595) triennale, le fasi per la graduale unificazione nella erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché nella correlazione, che qui specificamente interessa, del corrispondente adeguamento dei contributi.

Il successivo art. 57, secondo comma, che dischiude la serie delle disposizioni impugnate, intervenne a stabilire, richiamato l'art. 53, che alla partecipazione contributiva degli assistiti, quanto alle modalità ed ai tempi ed in funzione della soppressione delle preesistenti strutture mutualistiche, avesse a provvedersi con decreti del Presidente della Repubblica, emanandi previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro di concerto con i titolari del tesoro e della sanità. Ancora, con l'art. 76 gli adempimenti di riscossione restavano affidati agli enti mutualistici (sebbene in liquidazione) per le contribuzioni riferite agli anni 1979 e precedenti; con decorrenza dal 1 gennaio 1980 all'Istituto della previdenza sociale.

3.3 - In realtà, solamente col d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, ebbe a disporsi, in punto, nella forma e con le modalità previste dall'art. 57 legge n. 833: si determinava nei confronti dei liberi professionisti - oggetto delle fattispecie in causa - una misura capitaria annua di L.125.000, maggiorata di una quota pari al 2% del reddito professionale ed entro il limite del massimale di L. 25 milioni.

Va considerato che le questioni poste limitatamente alla denuncia dell'indicato d.P.R. n. 538 assumono violazione, come si vedrà meglio in appresso in ordine alle ulteriori disposizioni impugnate, di parametri costituzionali diversi, ricomprendenti per quel che qui immediatamente interessa presunto contrasto con l'art. 76 Cost.: esse tutte, peraltro, difettano (nell'ambito del richiamato decreto) di ammissibilità in causa.

Come anche vari giudici a quibus hanno ravvisato, sottraendo ex ante il provvedimento al vaglio di questa Corte, ancorché il decreto medesimo sia poi richiamato nella disciplina susseguitasi (infra, 3.5), nell'atto in parola non si rinviene alcuna connotazione propria della legge delegata e soprattutto non v'é riferimento di sorta negli enunciati dell'art. 57 l. n. 833 che possa essere utilizzato al fine di riconoscervi esercizio di una potestà delegante.

Conclusivamente, il d.P.R. in parola sfugge ex se al sindacato in questa sede, ancorché esso venga a restare coinvolto poi, indirettamente, in altra specifica questione di legittimità costituzionale appuntata, però, sul ridetto art. 57 della legge n. 833/1978 (infra n. 6).

3.4 - In precedenza al d.P.R. n. 538 erasi disposto inizialmente sulla contribuzione con la forma del decreto legge (30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33): l'art. 3 nei confronti dei professionisti, e sempre che già iscritti ad un istituto mutualistico, aveva imposto una contribuzione a titolo provvisorio e salvo conguaglio, continuando nella misura già determinata in precedenza, per l'anno 1979, "non inferiore" comunque alle L. 125.000 annue.

3.5 - Successivamente al d.P.R. n. 538 che - come qui sopra recato - aveva determinato con carattere di fissità la quota di L.125.000, con la maggiorazione del 2% del reddito professionale e un massimale relativo di L.25 milioni, si era provveduto:

a) con decreto legge 29 luglio 1981 n. 402 (art. 12) convertito nella legge 26 settembre 1981 n. 537 a sopprimere il contemplato massimale introdotto dal d.P.R. n. 538;

b) con decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (art. 4) convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 a confermare per il biennio 1983/84 il contributo in misura fissa, assoggettandolo, come peraltro già previsto nel 1981 col d.P.R. n. 538, all'aumento percentuale del 75%, commisurato al costo della vita e secondo i calcoli ISTAT;

c) con la legge finanziaria per il 1982 (26 aprile 1982 n. 181: art. 14) si elevava dal 2 al 3% la misura della maggiorazione contributiva intrdotta col d.P.R. n. 538;

d) con la legge finanziaria per il 1984 (27 dicembre 1983 n. 730: art. 33) veniva elevata, ulteriormente, la maggiorazione al 4% del reddito professionale.

4.1 - Secondo i giudici remittenti tutta la normativa di cui innanzi, così come introdotta e negli anni riferiti modificata, sarebbe costituzionalmente illegittima, nei confronti di come e quanto imposto contributivamente ai liberi professionisti, per la violazione variamente frapposta dei principi di cui agli artt. 3, primo comma; 32, 35, 38, 53, 97 della Costituzione.

4.2 - La violazione dell'art. 3 viene prospettata, sotto il profilo della disparità, per un trattamento ai liberi professionisti che si assume deteriore rispetto a quello, pur ricompreso nelle norme che si sono sopra riportate, partitamente concernente gli esercenti attività commerciali, gli artigiani, i coltivatori diretti, nonché ancora nei confronti del prelievo a carico dei lavoratori dipendenti, ovvero infine - a concludere la gamma esemplificatrice della totalità degli assistiti - confrontandosi il contributo imposto ai cittadini cosiddetti non mutuati, previsto nell'art. 63 legge n. 833/1978.

Traspare, per di più, dalle ordinanze una complessa censura, concernente l'incoerenza di fondo, che vizierebbe il sistema nella sua interezza. Ciò, secondo la varietà degli assunti, per il mutevole atteggiarsi delle disposizioni sovrariferite, che difetterebbero di razionale univocità negli orientamenti di loro premessa e nei criteri contributivi adottati. Cosicché, resterebbero incisi, per tale asserita irrazionalità globale, pure i principi informatori, contenuti negli artt. 32, 35 e 38 Cost.; nonché ancora - sotto il profilo obiettivo di una conseguente, inevitabile disorganizzazione di struttura attuativa le garanzie di buona conduzione gestionale d'insieme (art. 97).

4.3 - Ma la questione non é fondata.

Occorre precisare subito, che é restato e rimane indimostrato in assoluto il carico oggettivo sovrabbondante per i professionisti rispetto ad altre categorie assistite e incise, perciò, dalla contribuzione. A d'esempio, la contribuzione per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali, i coltivatori diretti prevede - secondo la medesima normativa in riferimento - contributi capitari aggiuntivi per i componenti del nucleo familiare, sconosciuti alla partecipazione contributiva dei liberi professionisti.

Ma in punto, é da osservare, comunque, che la disparità di trattamento pretende, onde potersi conclamare nel sistema il supero della soglia di compatibilità, quel tertium comparationis in base al quale, appunto, venir dimostrata la irrazionalità: ma ciò in causa non é minimamente rinvenibile. All'incontro, si é offerto un indiscriminato approccio di generico - e perciò inconferente - riferimento all'una o all'altra delle categorie assistite, comunque e dovunque quando non addirittura in indistinto coacervo fra di esse.

Proprio a render certa la mancata dimostrazione in concreto e le conseguenze di una indimostrabilità della disparità tra puntuali, identificati soggetti (recte: categorie), resta esemplarmente singolare la prospettazione del Pretore di Pistoia (ord. n. 250/84) che assume a "miglior trattamento" quello dei liberi professionisti - altrimenti e coralmente rifiutato - nei confronti di una limitata porzione: quella dei dottori agronomi. Costoro, infatti, non soggiacenti alla contribuzione ex art. 57 l. n. 833 perché ab origine non mutuati e restando colpiti, invece, dalla contribuzione per i "non mutuati" (art. 63), respingono quest'ultima.

4.4 - Tutto ciò consente di inferire come più che alla disparità singulatim, insussistente o quanto meno per le ragioni considerate insostenibile nel mosaico ricostruttivo, o ricostruibile, delle svariate ordinanze, siasi inteso dai remittenti trarre, invece, una assoluta confliggenza di tutto il sistema di contribuzione col principio di eguaglianza inteso quale espressione di coerenza dell'ordinamento giuridico (sentenza n. 204 del 1982).

Tuttavia, la descritta coerenza, non si risolve in un mero rigorismo formale di uniformità nella regolamentazione delle fattispecie. Sussistono infatti - ed é il caso che qui ricorre - situazioni che, pur ricollegandosi ad unicità di matrice e di finalità, assumono peraltro significazioni peculiari e talvolta contingenti, le quali - al di là di una apparente proliferazione alluvionale della normativa - ad un più attento esame ne rendono ostensive le intime esigenze. Ed é solo da tale esame approfondito nelle interconnessioni di convergenze ovvero di divergenze che può ricavarsi la giustificazione, in un senso o nell'altro, del richiamo alle garanzie, sotto l'ottica della coerenza, dettate dall'art. 3 (sentenze n. 3/1975; n. 2/1978).

4.5 - A questo punto, é conferente riconsiderare come l'odierno sistema di assistenza sanitaria, introdotto con la legge 23 dicembre 1978 n. 833, che ha assunto nell'ordinamento la denominazione caratteristica di "servizio nazionale", radichi la sua remota origine in quella organizzazione dell'assistenza sociale come pubblico servizio, passata per fasi successive, le cui manifestazioni prime ebbero ad assumere connotazione di volontarietà e di autogestione. Fenomeno, quest'ultimo, impiantato sui bisogni essenziali di tutela del singolo negli aggregati sociali in cui era chiamato a vivere: il che da un canto veniva a postulare una presa di coscienza solidaristica ante litteram; per altro verso più pratico non poteva, tuttavia, non condurre, nella sequenza gestionale degli organismi mutualistici che si andavano costituendo, ad una generalizzata diversificazione tanto sul piano delle prestazioni quanto - ed é quel che qui segnatamente interessa - del reperimento dei mezzi (contribuzioni).

A tutto ciò é da aggiungere nel tessuto organizzativo delle cosiddette "mutue" l'inserimento in guisa sempre più pregnante della strutturazione pubblica, tendente ad assorbire "il privato", con un contenzioso reciproco protrattosi oltre misura nel tempo, per effetto di una prima serie di tentativi unificanti, mediante norme che la stessa Corte di Cassazione non aveva esitato a definire "tra le più incomplete". Ancora é opportuno sottolineare che svariati enti, anche in epoca più vicina, continuavano ad adottare aliquote e procedure confuse fra loro, accomunando l'acquisizione dei contributi previdenziali e di quelli assistenziali (cfr. circolare INPS 16 febbraio 1981, n. 1076), con una singolare alterazione, così, dello schema classico dell'assicurazione obbligatoria per malattia, in parte ricalcato sin dalle origini sui modelli privatistici. Tutto ciò non poteva non riflettersi sui soggetti assistibili, segnatamente sotto l'aspetto e i limiti dei relativi flussi economici di sopperimento, con una oggettività variegata di prestazioni e divarii soggettivi di contribuzione, riscontrandosi - sul piano reale - categorie all'avanguardia ed altre alla retroguardia nei benefici: visione frammentaria del contingente che sotto l'angolazione politico-sociale aveva per obiettivo, con parziali rimborsi di spesa, il sopperimento economico nelle malattie.

Orbene, il mutamento indubbiamente radicale del sistema pone, al centro di esso, come é noto, non già la mera eliminazione del male, bensì - in positivo - il bene della salute, ricompreso ex art. 32 Cost. tra le posizioni soggettive direttamente garantite. Tuttavia, il legislatore non poteva non tener conto, nell'esistente da rifondare, della quanto meno opportuna gradualità sinallagmatica, conclamata appunto nell'art. 53, lett. f, della legge n. 833, tra prestazioni (da unificare) e contribuzioni (da adeguare). Senza di che sarebbero giocoforza occorse quelle brusche sollecitazioni devianti, già per il passato verificatesi nei trascorsi tentativi di accorpata ristrutturazione, sintomaticamente avvertite dalla giurisprudenza. Della necessità di procedere negli adeguamenti, a colmare ed espungere i trascorsi e ancor sussistenti divarii, con sufficiente approccio di largo margine graduale, é già traccia concreta e ragionata nel parere reso dal CNEL sin dal 1965 (n. 77/42), là dove si manifestò l'avviso che la matrice dell'unificazione contributiva, in tutta l'area della sicurezza sociale, era obiettivo sì, ma di "lungo periodo". Ed ancora siffatta gradualità é un dato di orientamento positivo, prefissato nella legge 27 luglio 1967 n. 685 (programma economico nazionale per il quinquennio 1966/70), che dà atto della complessità, anche in termini temporali, della riorganizzazione, da disporsi perciò secondo gradualità onde potersi realizzare quel moderno sistema di assistenza sanitaria, atto a concorrere alla continuità dei processi produttivi di impiego sociale; ciò riconoscendosi, tuttavia, inattuabile nel breve periodo, stante la frammentarietà e l'occasionalità delle origini (paragrafi 31, 44, 89).

La messe di quanto offerto consente, perciò, di confermare come le strutturazioni di cui si disserta non possano essere tacciate tout court di una tale irrazionalità da impingere sicuramente nella violazione dell'art. 3 Cost. Né mette conto, per le motivazioni fornite, di intrattenersi ulteriormente su presunte violazioni degli artt. 32, 35, 38 Cost., i cui contenuti rilevano, nelle motivazioni dei remittenti, per corroborare i sospetti di incoerenza appuntati sull'art. 3. D'altra parte, proprio il bene della salute - garantito ex art. 32 - non esclude altri limiti, ma anzi ritrova per la sua realizzazione in concreto altrettanta garanzia protetta, oggettivizzata nel buon andamento della pubblica amministrazione (sentenze nn. 109 e 212 del 1983). In altri termini, andava e va riconosciuta all'organizzazione del servizio sanitario, anche sotto il profilo dell'art. 97, che si assume all'incontro violato, quella prudente gradualità di cui si é recato ampio cenno.

Per contro non sempre le istituzioni interessate (espressione delle relative categorie) sembra abbiano inteso recare il proprio costruttivo contributo alla esigenza di normalizzazione, essendo stato opposto a volte un rifiuto alle convenzioni con l'INPS, atte ad agevolare, nell'intento normativo di cui é premessa l'art. 76 della legge n. 833, le migliori modalità di riscossione contributiva (cfr. circ. INPS 13 novembre 1981, n. 418) con la conferente, derivata conoscenza, per i fini contributivi globali, dei flussi d'entrata nella loro certezza di insieme.

4.6 - Tutto ciò non sta a significare, peraltro, che la gradualità medesima, assunta in apice come transitoria nel sistema, anche per effetto necessitato dalla coesistenza nelle riscossioni della accennata bipolarità di gestione, debba protrarsi indefinitivamente.

Il processo di adeguamento che, a seguito della ordinanza istruttoria di questa Corte n. 45/1985, risulta avviato (nota della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 44/377/1534, versata in atti) postula ovviamente la più sperimentata concretezza, a monte, di dati certi nei flussi di spesa per il finanziamento del servizio sanitario, dal che derivare il correlato fattore di incidenza della contribuzione, sui costi del sistema ed il corrispondente giusto carico sui soggetti chiamati a partecipare.

Gli elementi obiettivi predetti condizionano, infatti, le premesse di metodo e le connotazioni analitiche della programmazione e degli inerenti piani sanitari, in un rapporto tra prestazioni e partecipazione contributiva che sia e permanga di configurazione solidaristica. Tale si pone, infatti, la caratteristica prima del servizio sanitario nazionale i cui contenuti emergenti sono racchiusi nelle enunciazioni dell'art. 1 della legge n. 833, secondo cui il servizio é costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture e delle attività destinate alla "formazione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali".

A tal proposito, gli elementi offerti in istruttoria appaiono, peraltro, sin qui ancora lacunosi, pur se deve riconoscersi, indubbiamente, la "non facile acquisizione" dei dati come espresso dal Ministero del Tesoro (nota n. 117967, anch'essa in atti di causa).

Tuttavia, e sempre per i fini di una valida ripartizione del carico contributivo, tanto più sembra in certo modo pressante la determinazione, a livello di attualità corrente, dei menzionati rapporti adeguativi tra prestazioni e contribuzione quanto più, nel tempo, si allontana, perdendo così incisiva finalità, il fabbisogno "storico" iniziale di spesa fissato con la legge n. 833 (art. 52, pur adeguato da successiva normazione: art. 12, legge 23 ottobre 1985, n. 595) senza che però siasi a tutt'oggi, in rapporto con le prestazioni ivi programmate fornito - in sinallagma - certezza adeguata dei mezzi economici necessari al finanziamento del sistema.

Il riordino contributivo conseguente si palesa, d'altro canto, opportuno non soltanto quale fine nei confronti di tutti i soggetti interessati, bensì anche quale premessa alle scelte legislative circa gli schemi definitivi cui ancorare il servizio sanitario: se basarlo, cioé, ancora su di una sorta di assicurazione obbligatoria generalizzata, ovvero avvicinarlo a modelli di fiscalizzazione (l'uno e l'altro criterio, in pratica attuazione, si riscontrano adottati in Paesi del nord-Europa).

5. - Quel che rimane certo, comunque, é l'assenza di specifica connotazione tributaria nella attuale descritta disciplina; nel sistema contributivo sin qui enunciato non si rinvengono né i presupposti di indistinta imposizione ed ancor meno, stante l'obbligatorietà della partecipazione del singolo, di tassazione specifica per un richiesto servizio. A ciò confermare, sul piano delle premesse valgono altresì tutte le considerazioni più sopra esposte e per le quali sui modelli impositivi attuali permangono le connotazioni assicurative d'origine.

Conclusivamente, la cosiddetta "fiscalizzazione degli oneri" va riguardata - allo stato attuale della normazione - sol quale aspirazione tendenziale di fondo. Sicché, per quel che qui, in definitiva, interessa, non sono fondati neppure i sospetti di taluni giudici a quibus circa una assunta confliggenza di tutto il sistema con l'art. 53 Cost., sotto il profilo cioé di violazione dei proporzionali criteri di garanzia nell'imposizione tributaria.

6. - Possono ora esaminarsi, secondo l'ordine dianzi descritto (supra 3.1), le prospettazioni di quella parte dei giudici a quibus che, in ambito più specifico, hanno enucleato dal complesso della normazione in esame questioni specifiche.

Talune ordinanze, dal supposto della connotazione non legislativa del d.P.R. n. 538/1980 - ipotesi che la Corte ha in tali stessi sensi condiviso (supra n. 3.3) - fanno derivare l'illegittimità dell'art. 57 legge n. 833: questo articolo col consentire le procedure di contribuzione mediante provvedimento dell'Esecutivo (quale il d.P.R. n. 538 si rivela) avrebbe violato la riserva di legge ex art. 23 Cost., a garanzia delle prestazioni imposte.

Ma anche tale questione non é fondata.

Premesso trattarsi di riserva relativa di legge, é giurisprudenza costante di questa Corte che nessuna violazione, a tal titolo, possa riscontrarsi in norme che, nel fornire la necessaria regolamentazione alla successiva complementare determinazione dell'Esecutivo, valgono per i loro enunciati ad escludere che la discrezionalità dell'autorità amministrativa abbia a trasformarsi in arbitrio.

Orbene, dalla lettera stessa del richiamato art. 57 si evince la correlazione graduata, per espresso richiamo al precedente art. 53, lett. f, dei congegni di adeguamento contributivo con la unificazione delle prestazioni, con riferimento a "modalità e tempi" della partecipazione "in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche". Di tale gradualità si é bastevolmente più sopra dato contezza. É qui, perciò, sufficiente, nei limiti della questione ulteriormente proposta, riconsiderare, confermandolo, che il sistema rimane ancorato, per la sua corretta interpretazione, pur nell'impianto in fieri di adeguamenti sufficientemente presenti al legislatore, alla disciplina precedente. Più significativamente, poi, la procedura dettata dalla legge inserisce nel procedimento, per i fini della successiva deliberazione del Governo, le concertate proposte, a tal riguardo, dei ministri tecnici competenti (lavoro, tesoro, sanità), manifestazione questa di esercizio di un potere diverso da quello del Consiglio dei ministri, collegato ovviamente ad adeguati presupposti di natura tecnica e che della deliberazione consiliare vengono così a circoscrivere e a limitare l'ambito.

7.1 - Talune ordinanze sospettano di illegittimità, ancora, ex art. 3 Cost., l'art. 14 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, là dove si impone ai liberi professionisti la contribuzione ancorché essi, quali lavoratori dipendenti o titolari di pensione, siano già incisi da altra contribuzione allo specifico titolo.

Ulteriore disparità, per tali soggetti, risulterebbe dai meccanismi pensionistici, poiché nelle rispettive normative ricorrerebbe (o meno) l'obbligo del contributo di malattia. E con ciò resterebbe violato anche l'art. 53 Cost.

La questione non é fondata.

Non soccorre, intanto, il riferimento all'art. 53, non occorrendo qui ripetere (supra n. 5) il carattere della partecipazione contributiva.

Ma neppure ricorre violazione del principio di uguaglianza trattandosi di prelievi riferiti ad attività assolutamente diverse e perciò non omogenee ancorché contemporanee (sentenza n. 133 del 1984). Tra l'altro, siffatte attività differenti sono oggetto di una molteplicità di garanzie di tutela, tanto da consentire nel contesto più largo della sicurezza sociale (di cui il fine della salute é parte rispetto al tutto) benefici previdenziali di quiescenza all'uno e all'altro titolo di pregressa attività del soggetto, con modelli di pensioni cumulabili e differenziate ai fini dei relativi oneri.

7.2 - L'art. 14 del d.l. n. 463/1983 é ancora oggetto di censura nella parte in cui si interpreta la precedente disposizione (art. 3, primo comma, lett. b, del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 conv. nella legge n. 33/1980) concernente i contributi di coloro (sempre liberi professionisti) "obbligati in base alle leggi tuttora Vigenti all'iscrizione ad un istituto mutualistico", nel senso che obbligati (alla contribuzione) "sono i soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, di cui all'art. 2229 del codice civile".

La censura muove su di un duplice ordine di prospettate violazioni:

- dell'art. 3, poiché vengono assoggettati alla disciplina partecipativa solo le categorie di professionisti regolamentate mediante la prevista iscrizione in albi ovvero elenchi. E ancora, poiché la norma così come congegnata retroagisce solo per i soggetti incisi iscritti negli albi o elenchi, rispetto ad altre categorie;

- degli artt. 101, secondo comma, e 104, poiché essendosi adoperato (e solo in apparenza) lo strumento d'interpretazione autentica viene ad essere compromessa e limitata l'ordinaria potestà d'interpretazione del giudice, ai fini d'applicazione della legge.

Ma anche tale questione non é fondata.

Non lo é, intanto, sotto il profilo dell'art. 3.

Non é certo arbitraria la ricerca e la individuazione sicura dei soggetti da colpire di contribuzione nell'ambito onnicomprensivo del sistema che chiaramente regolamenta, con la tenuta di albi ed elenchi, le consolidate e tradizionali libere attività professionali; per contro altre e diverse categorie di professioni, emergenti nel contesto sociale, non sono state ancora ritenute suscettibili, per i loro aspetti e contenuti, tuttora in divenire, di una organica configurazione (restando, peraltro, comunque, assoggettate alla contribuzione ad altro titolo). D'altronde, la lamentata differenziazione nel tempo non costituisce di per sé disparità rilevabile, poiché anche l'arco temporale può integrare sufficiente elemento differenziatore nelle situazioni considerate (sentenza n. 38/1984

).

Quanto, infine, alla pretesa violazione dell'art. 101 Cost. (l'art. 104 costituisce, nella prospettazione, mero corollario) é il caso qui di ribadire che nell'ordinamento positivo il principio della irretroattività della legge non assurge, in assoluto, a precetto costituzionale.

Di guisacché non rileva che il legislatore abbia disposto, o disponga, l'operatività della norma anche per il passato non con specifica disposizione, bensì col ricorso allo strumento della interpretazione autentica: la legge interpretativa non sta così a rappresentare, per ciò stesso, interferenza nella sfera del potere giudiziario (sentenze n. 118/1957; n. 36/1985).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538; dell'art. 12 del d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. nella legge 26 settembre 1981 n. 537); dell'art. 14 della legge n. 638/1983 (recte: del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. nella legge 11 novembre 1983 n. 638); dell'art. 33 della legge 27 dicembre 1983 n. 730; dell'art. 10 della legge 22 dicembre 1984 n. 887, sollevata in relazione agli artt. 3, 23, 53, 97 Cost. dal Pretore di Roma con ordinanza n. 312/1985;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge n. 638/1983 (recte: del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. nella legge 11 novembre 1983 n. 638) sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., dal Tribunale di La Spezia (ord. n. 383/1984) ed in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. dal Pretore di Modena (ordd. n. 1370/1984 e n. 74/1985) e dal Pretore di Roma (ord. n. 813/1984);

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538, sollevata, in relazione agli artt. 3, 23, 32, 38, 53, 76, 97 Cost., dai Pretori di Ferrara (ord. n. 152/1984); Forlì (ordd. da 458 a 461/1984); Sondrio (ord. n. 506/1984); Brescia (ordd. nn. 902 e 1154 del 1984; 27, 46, 190, 191 del 1985); Imperia (ord. n. 1120/1984); Padova (ord. n. 13/1985); Tortona (ord. n. 163/1985); Modena (ordd. n. 445 e 446/1985) nonché dal Tribunale di Pinerolo (ord. n. 1326/1984);

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 57 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 3 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. nella legge 29 febbraio 1980 n. 33); 12, sesto comma, del d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. nella legge 26 settembre 1981 n. 537); 14, primo e quarto comma, della legge 26 aprile 1982 n. 181; 4, quarto comma, del d.l. 12 settembre 1983 n.463 (conv. nella legge 11 novembre 1983 n.638); 33 della legge 27 dicembre 1983 n. 730, sollevata, in relazione agli artt. 3, 32, 35, 38, 53, 97 Cost., dai Pretori di Piacenza (ord. n. 751/1983); Biella (ord. n. 846/1983); Cosenza (ord. n. 1071/1983); Busto Arsizio (ord. n. 1073/1983); Pisa (ordd. dal n. 34 al 42, dal n. 64 al 67 e nn. 792, 793, del 1984); Ferrara (ord. n. 152/1984); Vicenza (ord. n. 194/1984); Roma (ordd. nn. 195 e 402 del 1984 e n. 53/1985); Pistoia (ord. n. 250/1984); Alessandria (ord. n. 265/1984); Milano (ordd. nn. 317, 394, 911, 977, 1081 del 1984 e 200 del 1985); Forlì (ordd. dal n. 458 al n. 461/1984); Sondrio (ord. n. 506/1984); Brescia (ordd. nn. 902, 1154/1984, 27, 44, 45, 46, 189, 190, 191 del 1985); Acqui Terme (ord. n. 959/1984); Bari (ord. n. 986/1984); Sanremo (ord. n. 1000/1984);. Crema (ord. n. 1142/1984); Padova (ord. n. 13/1985); Modena (ordd. nn. 73, 445, 446 del 1985); Tortona (ord. n. 163/1985); Santa Maria Capua Vetere (ord. n. 340/1985); nonché dai Tribunali di Pinerolo (ord. n. 1326/1984); Firenze (ord. n. 1348/1984); Torino (ordd. nn. 118, 119, 254 del 1985); Piacenza (n. 290/1985);

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, sollevata in relazione all'art. 23 Cost. dai Pretori di Brescia (ordd. nn. 44, 45 del 1985); Milano (ordd. nn. 394, 977 e 1081 del 1984) e Crema (ord. n. 1142/1984);

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. nella legge 11 novembre 1983 n.638) sollevata in relazione agli artt. 3, 53, 101, 104 Cost. dai Pretori di Roma (ordd. nn. 195, 244, 402 del 1984 e 53/1985); Pisa (ordd. nn. 34 - 42,64 - 67, 792 e 793 del 1984); La Spezia (ordd. nn. 236 e 462 del 1984); Pistoia (ord. n. 250/1984); Bari (ordd. nn. 986, 1243 del 1984 e 124/1985); Sanremo (ord. n. 1000/1984); Modena (ordd. nn. 1047/1984, 73, 445, 446 del 1985); Imperia (ord. n. 1120/1984); Parma (ord. n. 13/1985); Brescia (ordd. nn. 27, 46, 189, 190 e 191 del 1985); nonché dai Tribunali di Torino (ordd. nn. 118, 254 del 1985) e di Piacenza (ord. n. 290/1985).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1986.

 

Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 1 luglio 1986.