SENTENZA N. 38
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) come conv. nell'art. 1, l. 6 febbraio 1980, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1983 dalla Corte d'Assise di Genova nel procedimento penale a carico di Cuccato Gian Dino ed altri, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo;
udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
La Corte d'Assise di Genova, nel corso del procedimento penale a carico di Cuccato Gian Dino ed altri, imputati di vari delitti, i più gravi dei quali risultavano aggravati dalla cosiddetta "finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico", con ordinanza 21 dicembre 1983 sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, così come convertito nell'art. 1 della l. 6 febbraio 1980, n. 15, in relazione all'art. 3, comma primo Cost..
Osservava la Corte d'Assise in motivazione che alcuni imputati, assumendo un chiaro atteggiamento di sostanziale dissociazione dalla lotta armata, che rifiutavano anche sul piano ideologico, hanno ammesso i fatti loro addebitati. In tali condizioni, comportando le residue risultanze l'affermazione della responsabilità, agl'imputati che hanno tenuto il comportamento processuale sopra riferito dovrebbero essere riconosciute le attenuanti generiche, così come, del resto, Pubblico Ministero e difensori avevano concordemente richiesto.
Rileva, però, la Corte d'Assise che il meccanismo introdotto dal citato art. 1 della legge n. 15/1980 impedisce l'applicazione delle attenuanti ad alcuni imputati, limitatamente alle imputazioni per le quali ricorre anche l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui s'é detto. Questa norma, infatti - osserva l'ordinanza -, preclude in via assoluta, nel suo terzo comma, un giudizio di prevalenza o di equivalenza delle attenuanti rispetto all'aggravante in parola, nonché rispetto ad ogni altra per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o ne determini la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato: in altri termini, rispetto alle cosiddette "aggravanti ad effetto speciale".
Né ritiene la Corte d'Assise che possano essere seguiti i difensori nella loro richiesta di applicazione della diminuzione dopo avere operato gli aumenti conseguenti alle aggravanti predette, in quanto una siffatta possibilità sarebbe priva attualmente di aggancio normativo dopo che l'art. 69, ultimo inciso, cod. pen., é stato novellato dal d.l. 11 aprile 1974, n. 99 convertito in l. 7 giugno 1974, n. 220. Nega poi l'ordinanza che possa trarsi argomento favorevole alla citata interpretazione difensiva dal fatto che, prima della conversione, il decreto prevedesse espressamente la richiesta operazione, dato che proprio in quel punto esso é stato poi modificato, all'atto della conversione, a seguito di un emendamento suggerito dal rappresentante del Governo. Questi, infatti, avrebbe motivato la proposta affermando che "le circostanze aggravanti hanno la prevalenza assoluta rispetto alle circostanze attenuanti".
Secondo la Corte d'Assise, d'altra parte, la formulazione che il decreto aveva data alla norma sarebbe stata in contrasto sia con i principi dell'ordinamento processuale sia con l'intento stesso del legislatore. In contrasto con i principi, perché il divieto di bilanciamento, che l'art. 69 cod. pen. prevedeva prima della novella del'74, ha un senso solo nel riferimento a circostanze che l'ordinanza definisce "specifiche" (rectius: ad effetto speciale), mentre l'aggravante in esame ha chiaramente carattere comune, in quanto l'aumento di pena ad essa conseguente é rapportato a quella prevista per il reato cui viene applicato. Ma in contrasto altresì - ad avviso dell'ordinanza - collo stesso intento del legislatore giacché, applicando le diminuzioni conseguenti alle attenuanti, sia pure con le limitazioni comportate dal sistema introdotto dal decreto, la pena sarebbe anche potuta scendere, in ipotesi, al di sotto del minimo edittale, mentre - secondo la Corte d'Assise di Genova - l'intento del legislatore mirava ad applicare l'aggravante a qualsiasi specie di reato "senza altra considerazione esimente".
Soggiunge, infine, la Corte d'Assise che le stesse formulazioni e lo stesso iter di modifica si ritroverebbero nell'art. 280 cod. pen., reintrodotto dall'art. 2 del d.l. 625/1979, modificato in sede di conversione. Se si adottasse lo stesso criterio interpretativo proposto dai difensori, si perverrebbe - sempre secondo l'ordinanza - all'anomala conclusione di potere infliggere, a parità delle altre condizioni, una pena inferiore a quella prevista dal codice penale per l'omicidio "premeditato". Conclude, perciò, l'ordinanza affermando non potersi dare altra interpretazione all'articolo denunziato se non "quella che sancisce la prevalenza dell'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico su tutte le altre attenuanti".
A quel punto, però, la Corte d'Assise ritiene che la norma così interpretata, dia uguale trattamento a situazioni diseguali, per tal modo ponendosi in contrasto col principio di cui all'art. 3, comma primo, della Costituzione.
Pur riconoscendo che, nei limiti della ragionevolezza, spetti certamente al legislatore ampia discrezionalità nella comminazione della misura delle pene e dei loro aggravamenti, ritiene tuttavia l'ordinanza che non si possa precludere al giudice, in taluni casi, la concreta valutazione di situazioni che comportino il ricorso di circostanze attenuanti e diminuenti, una volta che il legislatore stesso ne abbia riconosciuta l'astratta configurabilità in linea generale.
Attraverso il rigido meccanismo della norma impugnata, il giudice si trova invece oggi, di fatto, a non poter distinguere, sul piano sanzionatorio, la posizione di chi meriti le circostanze generiche da quella di chi ne é immeritevole, così come si vede costretto ad irrogare sempre la stessa misura di pena, senza attenuanti, tanto all'adulto quanto al minore, tanto a chi ha risarcito il danno quanto a chi non ha voluto farlo, tanto agl'imputabili pieni quanto a coloro che hanno l'imputabilità grandemente scemata.
Fra l'altro, un siffatto impedimento rappresenta gravissimo ostacolo, specie in questo delicato momento storico, alla possibilità di dare una qualche risposta giudiziaria a quei fenomeni di dissociazione dalla lotta armata che si vanno diffondendo, e che anche nel processo in corso a Genova si sono manifestati: fenomeni che, per la carenza di taluni elementi, come - ad esempio - la collaborazione cogli inquirenti, non possono aspirare ai benefici collegati alle rigide condizioni fissate dalla l. 304/1982.
Si costituiva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata.
Secondo l'Avvocatura, infatti, l'interpretazione esatta della norma impugnata é proprio quella che la Corte d'Assise di Genova contesta, giacché la disposizione non solo non esclude l'applicazione di attenuanti, ma anzi implicitamente l'ammette: e proprio alla stregua di quegli artt. 630 e 289 bis cod. pen. che la Corte d'Assise genovese richiama a sostegno della sua tesi. Parimenti inesatto - secondo l'Avvocatura - é il riferimento dell'ordinanza all'iter di conversione del decreto nella legge, nel corso del quale proprio le ragioni addotte dal Sottosegretario, a sostegno dell'emendamento poscia approvato, confermano che si é inteso escludere soltanto un giudizio di bilanciamento di prevalenza o di equivalenza colle attenuanti, ma non l'applicazione di queste ultime dopo apportati gli aumenti dipendenti dalle circostanze aggravanti. In altri termini, si é soltanto voluto adottare una disciplina particolare per regolare in modo diverso dalla norma il concorso delle attenuanti coll'aggravante in parola e con quelle ad effetto speciale, in guisa da conseguire un maggiore aggravamento delle pene: il che rientra nell'ambito del potere discrezionale del legislatore in materia di scelte legislative, per intuitive esigenze di politica criminale pienamente giustificate e razionali nella materia de qua. Questo, però, - come si é visto - non esclude assolutamente l'applicabilità delle attenuanti.
Al dibattimento il rappresentante dell'Avvocatura generale illustrava le sue tesi insistendo nelle richieste.
Considerato in diritto
1. - Non sembra a questa Corte che l'interpretazione data dalla Corte d'Assise di Genova alla norma denunziata abbia fondamento.
Non é esatto, innanzitutto, che la sostituzione del terzo comma dell'art. 1 del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, disposta al momento della conversione nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, mirasse proprio ad eliminare l'ultimo inciso; vale a dire la disposizione che consentiva di operare la diminuzione, conseguente ad eventuali circostanze attenuanti, sulla pena risultante a seguito dell'applicazione delle circostanze aggravanti.
Vero é, invece, che quell'ultimo comma del decreto era probabilmente andato al di là delle stesse intenzioni del legislatore dell'emergenza. Infatti, sospendendo in toto le disposizioni dell'art. 69 cod. pen., la norma aveva tolto bensì al giudice il potere discrezionale di operare il bilanciamento a compensazione delle aggravanti o a favore delle attenuanti (il che corrispondeva alla linea di generale inasprimento sanzionatorio), ma aveva nel contempo eliminato anche il potere contrario. In guisa che il giudice non avrebbe potuto risolvere il bilanciamento a favore delle aggravanti, nemmeno nei casi più gravi: il che certo non rientrava nello spirito di quella legislazione.
Mediante il nuovo comma della legge il legislatore disponeva, perciò, in modo esplicito ciò che aveva ottenuto implicitamente colla sospensione del meccanismo dell'art. 69, ma questa volta senza lo svantaggio degli effetti contrari non voluti.
Ora, per escludere, come sostiene l'ordinanza di rimessione, l'applicabilità delle attenuanti, al di fuori del vietato giudizio di bilanciamento, bisognerebbe ritenere che il consentito analogo e contrario giudizio conservi l'obbligatorietà che gli é propria nel contesto del sistema di cui all'art. 69 cod. pen.. Ma questo effetto ulteriore non é richiamato dalla norma in esame e non può discendere dal sistema. Nell'art. 69 cod. pen., infatti, l'obbligatorietà del giudizio di bilanciamento ha una sua razionalità nell'essenza stessa di quella valutazione, che é giudizio di valore globale del fatto e non numerico delle circostanze contrapposte e concorrenti. All'interno dell'obbligatorio giudizio il magistrato ha un'amplissimo potere discrezionale, specie dopo la novella del 1974; tanto ampio da essere stato definito dalla stessa Corte regolatrice "assai simile a quello del legislatore". Il giudice, perciò, é libero di valutare il fatto in tutta la sua ampiezza circostanziale, sia eliminando dagli effetti sanzionatori tutte le circostanze (equivalenza), sia tenendo conto di quelle che aggravano la quantitas delicti, oppure soltanto di quelle che la diminuiscono. Ma, una volta rotto questo perfetto equilibrio valutativo, che implica un globale giudizio sia sul fatto di reato che sulla personalità del suo autore, e privato il giudice - come appunto si verifica nella norma in esame - del potere di esprimere, ai fini della pena, un giudizio omogeneo e complessivo su tutta la vicenda soggettiva ed oggettiva dell'illecito, tenere ferma tuttavia unilateralmente quell'obbligatorietà, che trovava giustificazione nella corrispettiva omogeneità dei criteri valutativi, determinerebbe effettivamente una situazione del tutto irrazionale. Ed il legislatore, infatti, non la pretende, né il giudice - come s'é detto - può evincerla dal sistema, dato che non sussistono più le condizioni che la legittimavano sul piano della razionalità. Se di tutto ciò si tien conto, é facile rilevare quanto superfluo fosse, già nell'originario terzo comma dell'art. 1 del decreto, quest'ultimo inciso concernente le concrete modalità di applicazione degli aumenti e delle diminuzioni, conseguenti alla soppressione del giudizio di bilanciamento. Ad esse, infatti, provvedeva la regola generale di cui al terzo comma dell'art. 63 cod. pen., valevole sia per le cosiddette circostanze autonome, sia per l'aggravante introdotta dal decreto; e ciò in quanto il decreto stesso sottoponeva l'una e le altre alla stessa disciplina, come più ampiamente sarà detto tra poco.
E, d'altra parte, nemmeno era il caso di riprodurre quel superfluo inciso nel nuovo comma sostituito dalla legge di conversione. Infatti, secondo la nuova norma, due sono le ipotesi possibili: o il giudice ritiene di adottare il giudizio di bilanciamento, e allora si tratta soltanto di applicare gli aumenti dipendenti dalle aggravanti, oppure egli così non ritiene, e allora diventa anche qui operativa la regola dell'art. 63, terzo comma, cod. pen. di cui s'é detto sopra.
2. - Né é esatto che il legislatore abbia inteso di volere applicata l'aggravante della finalità terroristica ed eversiva "a qualsiasi tipo di reato senza altra considerazione esimente". Non certo, intanto, "a qualsiasi tipo di reato" perché, anche prescindendo da quelli che ricomprendono espressamente l'aggravante tra gli elementi costitutivi, molte altre fattispecie escludono l'aggravante in parola essendo la finalità implicita nella natura essenziale del delitto e perciò incompatibile con una sua valutazione circostanziale. Ma rimane poi oscuro il pensiero della Corte d'Assise di Genova così come espresso nelle parole "senza altra considerazione esimente", dato che, qualunque sia per essere la dottrina cui si voglia aderire, é comunque cortissimo, e comune a tutte, il significato che l'espressione "esimente" comporta sulle conseguenze sanzionatorie, che é quello di "esenzione da pena": mentre la questione che l'ordinanza solleva riguarda l'applicazione di circostanze attenuanti.
Ad ogni modo, anche interpretando nel modo più comprensibile e ragionevole la riportata espressione, resta ferma l'inesattezza dell'opinione secondo cui il legislatore si sarebbe preoccupato di vedere applicata l'introdotta aggravante con esclusione di qualsiasi valutazione attenuante: e ciò per tre ordini di considerazioni. Innanzitutto perché é molto eloquente in proposito che l'unica ulteriore modifica apportata al decreto, nel momento della conversione in legge, sia stata la soppressione dal primo comma dell'avverbio "sempre". Il che significa che l'aumento fisso della metà, comportato dall'aggravante della finalità in parola, non é inderogabile: e che, perciò, può essere irrogato anche in misura inferiore, se le circostanze lo suggeriscono.
Ma la sua derogabilità verrebbe meno se fosse vero che, mediante l'obbligatorio giudizio di prevalenza delle aggravanti, ogni possibilità di applicazione di attenuanti resta esclusa.
In secondo luogo, poi, perché l'intervento del Sottosegretario alla Giustizia nella discussione parlamentare per la conversione in legge ha significato assolutamente contrario a quanto la Corte di Genova mostra di credere. In realtà, l'intervento del rappresentante del Governo andava letto nella sua interezza e non nelle ultime due righe, avulse dal contesto nel quale furono pronunciate. Queste, infatti, sono soltanto la conclusione di una breve precisazione, il cui autentico significato non può essere colto se non appunto nel collegamento alle premesse del ragionamento. Dopo avere ricordato che l'emendamento proposto aveva trovato ampia spiegazione nella discussione generale e nella replica del Ministro, il Sottosegretario prosegue riassumendo il suo significato essenziale con le seguenti testuali parole: "Noi abbiamo ritenuto di fornire una migliore determinazione dell'equivalenza tra le circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti. Infatti il testo del decreto-legge non ci sembrava chiaro circa la determinazione prima delle circostanze aggravanti e poi delle circostanze attenuanti. Abbiamo pertanto ritenuto più chiaro stabilire che le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti ...". Dopo di che, l'intervento si conclude appunto coll'espressione riportata dall'ordinanza di rimessione: "In sostanza le circostanze aggravanti hanno la prevalenza assoluta rispetto alle circostanze attenuanti"; con manifesta allusione, però, proprio per l'uso del sostantivo "prevalenza", a quel giudizio di bilanciamento che, essendo imposto a favore delle aggravanti, diventa appunto, se esercitato, una "prevalenza assoluta". Ma tutto questo tanto poco esclude l'applicabilità di attenuanti fuori del giudizio di bilanciamento che, secondo lo stesso rappresentante del Governo, proprio la nuova formulazione é portatrice di maggiore chiarezza "circa la determinazione prima delle circostanze aggravanti e poi delle circostanze attenuanti". Maggiore chiarezza, di cui é magari lecito dubitare, senza che ciò alteri, tuttavia, la linea della volontà dominante del legislatore, intesa ad escludere la prevalenza o l'equivalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti, ma non la loro applicazione dopo che le circostanze aggravanti siano state "determinate", e sempre che il giudice non ritenga di operare il giudizio di bilanciamento.
In nessun punto, insomma, del citato intervento é detto - come sarebbe stato facile - che la nuova formulazione, a differenza della precedente, esclude radicalmente ogni possibilità di applicare attenuanti, ché anzi, come s'é visto, si precisa che si é inteso di meglio chiarire il testo precedente "circa la determinazione prima delle circostanze aggravanti e poi di quelle attenuanti". L'esclusione di queste ultime in ogni caso, e in assoluto, non sarebbe stato un "chiarimento", ma un capovolgimento radicale del testo precedente.
In terzo luogo, infine, perché, se quest'ultimo risultato il legislatore avesse voluto effettivamente ottenere, non aveva ragione per ricorrere ad una formula negativa così obliqua, quando gli era facile disporre in senso diretto e in positivo con assoluta chiarezza. Bastava dire, infatti, che allorquando quelle aggravanti concorrono con una o più circostanze attenuanti, le aggravanti devono essere ritenute "sempre" prevalenti: oppure anche "non si tiene conto di queste ultime".
In realtà l'autentica preoccupazione del legislatore é stata soltanto quella di non consentire che l'aggravante che introduceva potesse essere posta nel nulla dal potere discrezionale del giudice mediante il suo dissolvimento nel giudizio di equivalenza o addirittura di prevalenza delle attenuanti: ed é questo appunto ciò che soltanto si é inteso vietare. Ma si tratta già di una grave limitazione, che non avrebbe potuto sopportarne un’ancora più ampia senza alterare in modo irragionevole l'integrità del giudizio di valore dell'illecito nei suoi criteri e nella sua globalità. Tanto più poi se si considera che autorevoli voci della dottrina ritengono che, a differenza del giudizio di equivalenza, quello di prevalenza é privo di fondamento logico e può condurre a gravi arbitri.
3. - Quanto poi al rilievo dell'ordinanza, secondo cui l'ultimo comma del decreto sarebbe stato di segno contrario ai principi del nostro ordinamento processuale, in quanto il ripristino del divieto del giudizio di bilanciamento, per le ipotesi contemplate dall'ultima parte dell'art. 69 cod. pen. prima della novella del'74, avrebbe avuto un senso solo nei confronti delle circostanze aggravanti cosiddette autonome (o ad effetto speciale), ma non nei riguardi dell'aggravante che si va esaminando, che é circostanza comune, deve dirsi che l'affermazione per un verso é parzialmente inesatta e, per altro verso, dimostra troppo.
In parte inesatta, giacché se é vero che la circostanza aggravante della finalità terroristica ha carattere comune, é pur vero, però, che il legislatore mostra chiaramente di volerla assoggettare alla disciplina delle circostanze ad efficacia speciale: il che rientra sicuramente nei suoi poteri, tanto più che alla circostanza, pur avendo caratteri comuni, non può essere negato un aspetto particolare, rappresentato dall'aumento in misura fissa.
Senonché poi l'argomento dimostra troppo in quanto il rilievo non riguarderebbe, comunque, soltanto il decreto ma bensì anche la legge, dato che pari trattamento é dato alla circostanza nel terzo comma sostituito, come é dimostrato dalla sua manifesta equiparazione alle aggravanti autonome. E ciò anche a prescindere dal secondo comma, dove é addirittura prescritto che gli aumenti per ulteriori eventuali aggravanti si applichino sulla pena risultante dall'aumento dell'aggravante in parola, che perciò dev'essere applicata per prima. Operazione che riecheggia chiaramente quella di cui al terzo comma dell'art. 63 cod. pen., dettata appunto per le circostanze autonome, e che del resto il vecchio art. 69 cod. pen. richiamava nell'ultimo soppresso comma; ma operazione, per verità, senza senso se riferita alla circostanza in esame giacché quando si tratti di ulteriori aggravanti comuni, il risultato non cambia qualsivoglia sia l'aumento applicato per primo e, se si tratta di aggravanti autonome, la disposizione é addirittura assurda perché la pena di specie diversa, o la cui misura é determinata in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato, dev'essere necessariamente applicata per prima, per rendere poi possibile gli ulteriori aumenti proporzionali (art. 63, terzo comma. cod. pen.).
4. - Ed infine l'argomento che l'ordinanza invoca suggestivamente a definitiva dimostrazione dell'incongruenza dell'interpretazione che, salvando la legittimità della norma, consentirebbe l'applicazione delle attenuanti dopo effettuati gli aumenti per le aggravanti (sempreché ovviamente il giudice non ritenga di dichiarare queste ultime prevalenti sulle circostanze attenuanti).
Afferma la Corte d'Assise di Genova che, se si applicasse lo stesso criterio interpretativo all'art. 280 cod. pen. per l'ipotesi di attentato alla vita seguito da morte, di cui al quarto comma, "si perverrebbe all'anomala conclusione di poter infliggere una pena inferiore a quella prevista dal codice penale per l'omicidio premeditato, a parità di tutte le altre condizioni": ed avverte l'ordinanza che si indica ad esempio l'art. 280 (introdotto dall'art. 2 dello stesso Decreto) perché in esso si ritrovano le stesse formulazioni e lo stesso iter di modifica di cui alla norma denunziata.
Va detto subito, intanto, che non risulta chiara la logica che induce la Corte a riferirsi al delitto di omicidio premeditato per dimostrare a quali miti risultati porterebbe l'interpretazione contestata. Fosse anche vero, infatti, che, così operando, si perverrebbe ad infliggere una pena leggermente inferiore a quella prevista per l'omicidio premeditato (benintenso, a parità delle altre condizioni), la Corte dimentica evidentemente che quest'ultimo é uno dei più gravi delitti contemplati dal codice penale; tant'é vero che, à sensi dell'art. 577 n. 3 cod. pen., é punito colla pena dell'ergastolo. Il riferimento avrebbe avuto un senso logico se si fosse potuto sostenere che il risultato dell'interpretazione abbassava la pena al di sotto di quella prevista per l'omicidio preterintenzionale o per quello colposo: ma, comparato all'omicidio premeditato, esso é di scarso effetto dimostrativo, giacché si tratta in ambo i casi pur sempre di omicidio aggravato.
Senonché poi, é proprio l'affermazione stessa che non é esatta. Infatti, supponendo il concorso di tre attenuanti comuni, nel caso dell'art. 280, quarto comma, primo inciso, la pena non potrebbe mai scendere al di sotto dei dieci anni di reclusione perché da una parte, non potrebbe operarsi alcun bilanciamento a favore delle attenuanti a causa del divieto posto nell'ultimo comma e, dall'altra, vi osterebbe il limite di cui all'art. 67 n. 2 cod. pen.; mentre, nei confronti dell'art. 577 n. 3, potendosi operare la prevalenza delle attenuanti sull'unica aggravante, il computo partirebbe non più dall'ergastolo ma dalla reclusione da 20 a 24 anni (art. 65 n. 2 cod. pen.) e, non incontrando più il citato limite di cui all'art. 67 n. 2, la pena potrebbe essere diminuita ben al di sotto degli anni dieci, giacché l'unico limite minimo sarebbe quello del quarto della pena edittale previsto dall'art. 67, ultimo comma, e quindi, nella specie, da 5 a 6 anni di reclusione.
L'esempio addotto é privo, pertanto, di qualsiasi fondamento.
Semmai potrebbe rilevarsi che la disposizione di cui all'ultima parte dell'art. 280 cod. pen. prende apodittica posizione su di una tormentatissima questione dommatica che la più recente giurisprudenza e molta parte della dottrina risolvono in senso contrario. É molto dubbio, infatti, che le ipotesi contemplate nel secondo e quarto comma dell'articolo possano essere considerate circostanze aggravanti anziché figure autonome di reato. Sicuramente, anzi, a fronte dell'ipotesi base di attentato alla vita di cui al primo comma, la morte che ne deriva non é una circostanza ma il conseguimento del risultato che l'agente si prefiggeva. E, in realtà, nella prima parte il fatto viene punito a titolo di consumazione anticipata ma, per l'attuale diritto vivente che vi riconosce imprescindibile il requisito dell'idoneità, esso ben poteva più correttamente essere punito a titolo di tentativo, di cui, perciò, l'evento ulteriore rappresenta la consumazione.
Per tutte tali ragioni, dunque, la questione sollevata non é fondata. Una corretta interpretazione della norma consente, infatti, l'applicazione delle circostanze attenuanti qualora il giudice non intenda esercitare quel giudizio di bilanciamento che la legge consente solo a favore dell'aggravante de qua. In tal caso, le diminuzioni saranno apportate sulla pena risultante dagli aumenti indotti dalle aggravanti, secondo la regola generale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, così come convertito nell'art. 1 della l. 6 febbraio 1980 n. 15, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., sollevata dalla Corte d'Assise di Genova con ord. 21 dicembre 1983.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.
Leopoldo ELIA - Ettore GALLO
Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1985.