Ordinanza n. 10 del 1989

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ORDINANZA N.10

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA,Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi ottavo, nono, decimo, tredicesimo e quattordicesimo, della l. 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1987 dal Pretore di Lodi nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Dragoni G. Paola ed altri e l'I.N.P.S. e il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34/1a s.s. dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 luglio 1987 (pervenuta il 5 luglio 1988) dal pretore di Lodi, nei procedimenti civili riuniti vertenti sull'obbligo di versamento del contributo sociale di malattia da parte di liberi professionisti, e stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 8, 9, 10, 13, 14, l. 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), nella parte in cui stabilisce diverse aliquote di contribuzione per i lavoratori dipendenti e per i liberi professionisti, l'esenzione per alcuni redditi (dominicali, di fabbricati e da capitale) al di sotto dei quattro milioni, la minor aliquota oltre i quaranta milioni di reddito e l'esenzione oltre i cento, nonché l'obbligo di contribuzione fissa annua per i liberi professionisti ed equiparati, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

che é intervenuto, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che l'ordinanza in epigrafe solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41 sotto argomenti, profili e parametri già presi in considerazione da questa Corte con la sentenza n. 431 del 1987 e con le successive ordinanze nn. 431, 595 e 790 del 1988;

che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi nn. 8, 9, 13 e 14, l. n. 41 del 1986 e manifestamente inammissibile la questione relativa all'art. 31, n. 10 citata legge, già dichiarata incostituzionale nella parte in cui per il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, fissato comunque in somma annua non inferiore rispettivamente a Lit. 648.000 e a Lit. 324.000, non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo determinato ai sensi del precedente comma 8 (cit. sent. n. 431 del 1987).

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi nn. 8, 9, 13 e 14, l. 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Lodi con l'ordinanza in epigrafe.

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma n. 10, l. 28 febbraio 1986 n. 41, gia dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 431 del 1987.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/01/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI

 

Depositata in cancelleria il 18/01/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE