ORDINANZA N.33
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della l. 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986) promosso con l'ordinanza emessa il 14 dicembre 1987 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Barresi Mario e l'INPS ed altro iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39/19 s.s. dell'anno 1988.
Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 dicembre 1987 (pervenuta il 12 luglio 1988) dal Pretore di Firenze, nel procedimento civile vertente sull'obbligo di versamento del contributo sociale di malattia da parte di liberi professionisti, é stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), nella parte in cui assoggetta ad una diversa misura di contributo i redditi derivanti da lavoro subordinato e quelli derivanti da lavoro parasubordinato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.;
che si é costituito l'INPS ed e intervenuto, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendosi rispettivamente per l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.
Considerato che l'ordinanza in epigrafe, pur nella specificità della fattispecie relativa a liberi professionisti (medici) svolgenti, si assume, lavoro <para-subordinato>, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41 sotto argomenti, profili e parametri (disparità di trattamento nella misura del contributo per una categoria di soggetti) già presi in considerazione da questa Corte con la sentenza n. 431 del 1987 e con le successive ordinanze nn. 431, 595 e 790 del 1988;
che pertanto, non essendo quanto dedotto suscettibile di diversa valutazione trattandosi nella specie di caratteristiche proprie del rapporto di lavoro autonomo, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata dal Pretore di Firenze.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/01/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Mauro FERRI - Vincenzo CAIANIELLO - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 02/02/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE