SENTENZA N.1088
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile l968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 ottobre l987 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Società Generale Supermercati e Rigante Roberto, iscritta al n. l06 del registro ordinanze l988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14/I ss. dell'anno l988;
2) ordinanza emessa il 22 gennaio 1988 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Cannata Giuseppe e S.p.a. Fontana Luigi, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17/I ss. dell'anno 1988;
3) ordinanza emessa il 2 dicembre 1987 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra S.p.a. La Plada - Plasmon dietetici alimentari e Zucchetti Franco, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21/I ss. dell'anno 1988.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Considerato in diritto
I giudici remittenti (Tribunale di Milano: R.O. nn. 106 e 191 del 1988; Pretore di Monza: R.O. n. 141 del 1988) dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), nella parte in cui esclude dall'ambito di applicazione della stessa legge la categoria deg]i invalidi civili affetti da minorazioni di natura psichica per violazione dell'art. 3 Cost., verificandosi, senza giustificato motivo, disparità di trattamento con le analoghe categorie degli invalidi psichici di guerra, di lavoro e di servizio.
La questione non è fondata.
Si è già rilevato (
sent. n. 163 del 1983) che sul piano costituzionale, oltre che su quello morale, non sono ammissibili esclusioni e limitazioni dirette a relegare in situazioni di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti nella loro efficienza fisica o mentale, hanno, all'incontro, pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro, specie in un paese come il nostro di intensa socialità e nel quale tutti i cittadini hanno diritto di concorrere alla organizzazione politica, economica e sociale del paese (art. 3 Cost.) ed, in particolare, hanno diritto al lavoro in una Repubblica impegnata a promuovere le condizioni per rendere effettivo tale diritto.
Anche nell'ambito della Comunità Economica Europea, relativamente ai compiti del fondo sociale europeo, sia pure per i fini della sua incentivazione, si intende favorire le persone minorate, purché capaci di inserirsi nel mercato del lavoro.
Successivamente alle dette determinazioni (
sent. n. 52 del 1985), dopo avere effettuato una disamina dettagliata della situazione legislativa e amministrativa-stante la problematica in esame, grave e pressante nei suoi valori etico-sociali - si è prospettata la necessita di una normativa sociale, la più puntuale possibile nelle previsioni, per i cospicui interessi e i valori altissimi del recupero in gioco, nonché l'urgenza di apprestare la corrispondente strumentazione positiva.
E testualmente si è affermato che è rimessa al legislatore la determinazione di adeguati rimedi operando valide e meditate scelte legislative sulla base degli opportuni rilevamenti ed apprezzamenti tecnici, nell'ambito di soluzioni le più confacenti ed idonee, ancorché diversificate, con una normazione esaustiva intesa a soddisfare le esigenze prospettate nell'attuazione dei richiamati precetti costituzionali.
A tutt'oggi nulla è stato fatto, mentre le rilevate esigenze si sono fatte più pressanti e più urgenti, come si evince dagli altri interventi di questa Corte (
ord. n. 487/1988 e n. 951/1988), per cui la auspicata disciplina della materia e ormai indilazionabile. Pertanto, allo stato, la Corte conferma le sue precedenti decisioni, ma se sarà ancora una volta chiamata ad esaminare altri incidenti nella stessa materia, non potrà sottrarsi, superate ormai le esigenze contingenti del fenomeno, ad una decisione che applichi rigorosamente i precetti costituzionali innanzi richiamati.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Milano e dal Pretore di Monza con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 13/12/88.